Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1513 c.c. – Accertamento dei difetti
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
In caso di divergenza sulla qualità o condizione della cosa, il venditore o il compratore possono chiederne la verifica nei modi stabiliti dall’art. 696 del codice di procedura civile. Il giudice, su istanza della parte interessata, può ordinare il deposito o il sequestro della cosa stessa, nonché la vendita per conto di chi spetta, determinandone le condizioni.
La parte che non ha chiesto la verifica della cosa, deve, in caso di contestazione, provarne rigorosamente l’identità e lo stato.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1512 - Articolo 1512 Codice Civile: Garanzia di buon funzionamento→Cod. civ. art. 1514 - Articolo 1514 Codice Civile: Deposito della cosa venduta→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 1511 c.c.: Denunzia nella vendita di cose da trasportare→Art. 1515 c.c.: Esecuzione coattiva per inadempimento del compra→Articolo 1510 Codice Civile: Luogo della consegna→Art. 1516 c.c.: Esecuzione coattiva per inadempimento del vendit→Articolo 1509 Codice Civile: Riscatto contro gli eredi del compratore→Articolo 1517 Codice Civile: Risoluzione di diritto→Articolo 1508 Codice Civile: Vendita separata di cosa indivisa
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'accertamento dei difetti nella vendita di cose mobili
L'art. 1513 c.c. introduce uno strumento specifico per risolvere le controversie sulla qualità o sulle condizioni della cosa venduta: la verifica tecnica preventiva, da effettuarsi secondo le modalità previste dall'art. 696 c.p.c. (accertamento tecnico preventivo). Si tratta di un meccanismo che consente di cristallizzare oggettivamente lo stato della merce prima che le condizioni possano cambiare.
Come funziona la procedura
Quando Tizio (compratore) e Caio (venditore) non concordano sulla qualità o sullo stato della cosa venduta, ciascuna delle parti può rivolgersi al giudice e chiedere che venga disposta una perizia tecnica. Questa verifica, condotta da un esperto nominato dal giudice, serve a documentare in modo imparziale e definitivo le condizioni reali della merce al momento dell'accertamento.
Il richiamo all'art. 696 c.p.c. e' significativo: si tratta di una procedura cautelare ante causam o in corso di causa, che permette di acquisire elementi probatori urgenti prima che lo stato dei luoghi o delle cose possa mutare. Il verbale del perito diventa una prova particolarmente attendibile nel successivo giudizio di merito.
I poteri del giudice
L'art. 1513 c.c. attribuisce al giudice poteri incisivi su istanza della parte interessata. Il giudice può ordinare:
Quest'ultima opzione e' particolarmente rilevante nel commercio di merci deperibili (prodotti alimentari, fiori, materie prime) dove attendere l'esito di un giudizio renderebbe inutile qualsiasi accertamento: meglio vendere subito e litigare sul ricavato.
L'onere della prova
Il terzo comma dell'art. 1513 c.c. introduce una regola probatoria severa: la parte che non ha chiesto la verifica deve provare rigorosamente l'identità e lo stato della cosa in caso di contestazione. Se Tizio non si e' attivato per ottenere l'accertamento tecnico preventivo, e poi sostiene che la merce era difettosa, avrà l'onere di dimostrarlo con prove particolarmente solide. Questa disposizione incentiva le parti ad agire prontamente per ottenere la verifica ufficiale.
Coordinamento con la denuncia dei vizi
L'art. 1513 c.c. si integra con la disciplina della denuncia dei vizi (art. 1495 c.c.) e con l'accertamento nella vendita con trasporto (art. 1511 c.c.). È buona prassi, quando si rilevano vizi, non solo denunciarli per iscritto al venditore, ma anche attivare immediatamente la procedura di accertamento tecnico preventivo, così da conservare prove inoppugnabili a sostegno delle proprie pretese.
Domande frequenti
Come si avvia la verifica tecnica per accertare i difetti della merce?
Si presenta istanza al giudice competente ai sensi dell'art. 696 c.p.c. per ottenere un accertamento tecnico preventivo. Il giudice nomina un perito che ispeziona e documenta lo stato della cosa, redigendo una relazione che vale come prova nel giudizio.
Il giudice può bloccare la vendita della merce durante la controversia?
Si', il giudice può ordinare il deposito o il sequestro della cosa per impedirne l'alienazione o il deterioramento durante il giudizio. Può anche autorizzarne la vendita per conto di chi spetta se la cosa e' deperibile o costosa da conservare.
Cosa succede se non chiedo la verifica tecnica e poi contesto la qualità della merce?
La parte che non ha chiesto la verifica deve provare rigorosamente l'identità e lo stato della cosa in caso di contestazione. Avrà quindi un onere probatorio più gravoso rispetto a chi ha ottenuto una perizia ufficiale.
La procedura ex art. 1513 c.c. si può attivare prima di fare causa?
Si', l'accertamento tecnico preventivo (art. 696 c.p.c.) e' una misura cautelare che può essere chiesta sia ante causam (prima di instaurare il giudizio di merito) sia in corso di causa, per documentare urgentemente lo stato della cosa.
Chi paga le spese dell'accertamento tecnico?
Le spese della procedura di accertamento sono anticipate dalla parte che la chiede e vengono poi regolate con la pronuncia sulle spese processuali nella causa di merito, dove il giudice le pone a carico della parte soccombente.