Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1509 c.c. – Riscatto contro gli eredi del compratore
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Qualora il compratore abbia lasciato più eredi, il diritto di riscatto si può esercitare contro ciascuno di essi solo per la parte che gli spetta, anche quando la cosa venduta è tuttora indivisa.
Se l’eredità è stata divisa e la cosa venduta è stata assegnata a uno degli eredi, il diritto di riscatto non può esercitarsi contro di lui che per la totalità.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1508 - Articolo 1508 Codice Civile: Vendita separata di cosa indivisa→Cod. civ. art. 1510 - Articolo 1510 Codice Civile: Luogo della consegna→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1507 Codice Civile: Vendita congiuntiva di cosa indivisa→Art. 1511 c.c.: Denunzia nella vendita di cose da trasportare→Articolo 1506 Codice Civile: Riscatto di parte indivisa→Articolo 1512 Codice Civile: Garanzia di buon funzionamento→Art. 1505 c.c.: Diritti costituiti dal compratore sulla cosa→Articolo 1513 Codice Civile: Accertamento dei difetti→Art. 1504 c.c.: Effetti del riscatto rispetto ai subacquirenti
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il riscatto contro gli eredi del compratore: la successione nel lato passivo
L'art. 1509 c.c. disciplina il caso opposto rispetto all'art. 1507: non e' il venditore ad avere più eredi, ma e' il compratore a morire lasciando più eredi. Il problema pratico e' lo stesso: come si esercita il diritto di riscatto quando il lato passivo del rapporto si e' frammentato per effetto della successione?
La regola generale: riscatto pro-quota contro ciascun erede
Il principio base stabilito dalla norma e' che il venditore deve esercitare il diritto di riscatto separatamente contro ciascun erede del compratore, per la quota che a lui spetta nell'eredita'. Se Tizio aveva venduto un immobile a Caio con patto di riscatto, e Caio muore lasciando due figli che ereditano al 50% ciascuno, Tizio dovrà esercitare il riscatto separatamente contro ciascun figlio per la rispettiva quota del 50%.
Questo vale anche quando la cosa e' ancora indivisa tra gli eredi: anche se i figli di Caio non hanno ancora proceduto alla divisione dell'eredita', il venditore può esercitare il riscatto per la quota ideale spettante a ciascuno. Non e' necessario attendere la divisione dell'eredita' per esercitare il diritto.
L'eccezione: assegnazione della cosa a un solo erede
La seconda parte della norma prevede un'eccezione importante: se l'eredita' e' stata divisa e la cosa venduta e' stata assegnata in proprietà esclusiva a uno solo degli eredi, il venditore deve esercitare il riscatto contro quell'erede per la totalita' della cosa.
L'esempio chiarisce la logica: se i due figli di Caio hanno diviso l'eredita' e uno di essi ha ricevuto in assegnazione l'immobile venduto con patto di riscatto, Tizio non può più esercitare il riscatto 'a quote' contro entrambi i figli, ma deve esercitarlo per intero contro l'erede che ha ricevuto il bene. È il principio del seguimento del bene: il riscatto si esercita contro chi materialmente detiene la cosa.
Coordinamento pratico con la prescrizione
La norma si integra con la disciplina dei termini del patto di riscatto (artt. 1500-1503 c.c.). Il venditore deve verificare se, nelle vicende successorie del compratore, il termine per l'esercizio del riscatto e' ancora in corso. La morte del compratore non interrompe ne' sospende i termini di riscatto: il venditore deve attivarsi nei confronti degli eredi entro i termini originariamente pattuiti.
Domande frequenti
Se il compratore muore, come esercito il diritto di riscatto?
Se il compratore lascia più eredi, il diritto di riscatto si esercita separatamente contro ciascun erede, per la quota che gli spetta nell'eredita'. Non e' necessario attendere la divisione dell'eredita' per agire.
Posso esercitare il riscatto anche se l'eredita' del compratore non e' ancora stata divisa?
Si'. La norma prevede espressamente che il riscatto si può esercitare contro ciascun erede per la propria quota anche quando la cosa venduta e' tuttora indivisa nell'ambito dell'eredita'.
Cosa cambia se un solo erede ha ricevuto il bene nella divisione ereditaria?
Se l'eredita' e' stata divisa e la cosa e' stata assegnata a uno solo degli eredi, il riscatto si esercita contro quel solo erede per la totalita' del bene. Non e' più possibile esercitare riscatti parziali contro i singoli eredi.
La morte del compratore sospende o interrompe i termini per l'esercizio del riscatto?
No. La morte del compratore non produce effetti sui termini del patto di riscatto, che continuano a decorrere normalmente. Il venditore deve attivarsi nei confronti degli eredi entro i termini originariamente pattuiti nel contratto.
Se ci sono due eredi del compratore, devo esercitare il riscatto con due distinte azioni giudiziarie?
Non necessariamente: e' possibile convenire entrambi gli eredi in un unico giudizio, ma il riscatto avrà effetto separatamente per la quota di ciascuno. Se la cosa e' stata assegnata a un solo erede, l'azione andrà proposta contro quell'unico soggetto.