Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1509 c.c. – Riscatto contro gli eredi del compratore

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Qualora il compratore abbia lasciato più eredi, il diritto di riscatto si può esercitare contro ciascuno di essi solo per la parte che gli spetta, anche quando la cosa venduta è tuttora indivisa.

Se l’eredità è stata divisa e la cosa venduta è stata assegnata a uno degli eredi, il diritto di riscatto non può esercitarsi contro di lui che per la totalità.

In sintesi

  • Pluralità di eredi del compratore: se il compratore muore lasciando più eredi, il venditore con patto di riscatto deve esercitare il diritto separatamente contro ciascun erede.
  • Riscatto per la quota ereditaria: il riscatto si esercita contro ciascun erede solo per la quota che gli spetta, anche se la cosa è ancora indivisa.
  • Assegnazione in sede di divisione: se l'eredità è stata divisa e la cosa venduta è stata assegnata a un solo erede, il riscatto si esercita contro di lui per la totalità.
  • Coordinamento con le regole ereditarie: la norma adatta la disciplina del riscatto alle vicende successorie del compratore, garantendo coerenza con i principi generali dell'eredità.
Indice dei contenuti

Il riscatto contro gli eredi del compratore: la successione nel lato passivo

L'art. 1509 c.c. disciplina il caso opposto rispetto all'art. 1507: non e' il venditore ad avere più eredi, ma e' il compratore a morire lasciando più eredi. Il problema pratico e' lo stesso: come si esercita il diritto di riscatto quando il lato passivo del rapporto si e' frammentato per effetto della successione?

La regola generale: riscatto pro-quota contro ciascun erede

Il principio base stabilito dalla norma e' che il venditore deve esercitare il diritto di riscatto separatamente contro ciascun erede del compratore, per la quota che a lui spetta nell'eredita'. Se Tizio aveva venduto un immobile a Caio con patto di riscatto, e Caio muore lasciando due figli che ereditano al 50% ciascuno, Tizio dovrà esercitare il riscatto separatamente contro ciascun figlio per la rispettiva quota del 50%.

Questo vale anche quando la cosa e' ancora indivisa tra gli eredi: anche se i figli di Caio non hanno ancora proceduto alla divisione dell'eredita', il venditore può esercitare il riscatto per la quota ideale spettante a ciascuno. Non e' necessario attendere la divisione dell'eredita' per esercitare il diritto.

L'eccezione: assegnazione della cosa a un solo erede

La seconda parte della norma prevede un'eccezione importante: se l'eredita' e' stata divisa e la cosa venduta e' stata assegnata in proprietà esclusiva a uno solo degli eredi, il venditore deve esercitare il riscatto contro quell'erede per la totalita' della cosa.

L'esempio chiarisce la logica: se i due figli di Caio hanno diviso l'eredita' e uno di essi ha ricevuto in assegnazione l'immobile venduto con patto di riscatto, Tizio non può più esercitare il riscatto 'a quote' contro entrambi i figli, ma deve esercitarlo per intero contro l'erede che ha ricevuto il bene. È il principio del seguimento del bene: il riscatto si esercita contro chi materialmente detiene la cosa.

Coordinamento pratico con la prescrizione

La norma si integra con la disciplina dei termini del patto di riscatto (artt. 1500-1503 c.c.). Il venditore deve verificare se, nelle vicende successorie del compratore, il termine per l'esercizio del riscatto e' ancora in corso. La morte del compratore non interrompe ne' sospende i termini di riscatto: il venditore deve attivarsi nei confronti degli eredi entro i termini originariamente pattuiti.

Domande frequenti

Se il compratore muore, come esercito il diritto di riscatto?

Se il compratore lascia più eredi, il diritto di riscatto si esercita separatamente contro ciascun erede, per la quota che gli spetta nell'eredita'. Non e' necessario attendere la divisione dell'eredita' per agire.

Posso esercitare il riscatto anche se l'eredita' del compratore non e' ancora stata divisa?

Si'. La norma prevede espressamente che il riscatto si può esercitare contro ciascun erede per la propria quota anche quando la cosa venduta e' tuttora indivisa nell'ambito dell'eredita'.

Cosa cambia se un solo erede ha ricevuto il bene nella divisione ereditaria?

Se l'eredita' e' stata divisa e la cosa e' stata assegnata a uno solo degli eredi, il riscatto si esercita contro quel solo erede per la totalita' del bene. Non e' più possibile esercitare riscatti parziali contro i singoli eredi.

La morte del compratore sospende o interrompe i termini per l'esercizio del riscatto?

No. La morte del compratore non produce effetti sui termini del patto di riscatto, che continuano a decorrere normalmente. Il venditore deve attivarsi nei confronti degli eredi entro i termini originariamente pattuiti nel contratto.

Se ci sono due eredi del compratore, devo esercitare il riscatto con due distinte azioni giudiziarie?

Non necessariamente: e' possibile convenire entrambi gli eredi in un unico giudizio, ma il riscatto avrà effetto separatamente per la quota di ciascuno. Se la cosa e' stata assegnata a un solo erede, l'azione andrà proposta contro quell'unico soggetto.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.