Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1508 c.c. – Vendita separata di cosa indivisa
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se i comproprietari di una cosa non l’hanno venduta congiuntamente e per intero, ma ciascuno ha venduto la sola sua quota, essi possono separatamente esercitare il diritto di riscatto sopra la quota che loro spettava, e il compratore non può valersi della facoltà prevista dall’ultimo comma dell’articolo precedente.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1507 - Articolo 1507 Codice Civile: Vendita congiuntiva di cosa indivisa→Cod. civ. art. 1509 - Articolo 1509 Codice Civile: Riscatto contro gli eredi del compra…→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1506 Codice Civile: Riscatto di parte indivisa→Articolo 1510 Codice Civile: Luogo della consegna→Art. 1505 c.c.: Diritti costituiti dal compratore sulla cosa→Art. 1511 c.c.: Denunzia nella vendita di cose da trasportare→Art. 1504 c.c.: Effetti del riscatto rispetto ai subacquirenti→Articolo 1512 Codice Civile: Garanzia di buon funzionamento→Articolo 1503 Codice Civile: Esercizio del riscatto
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La vendita separata delle quote indivise e il riscatto autonomo
L'art. 1508 c.c. disciplina un caso speculare rispetto a quello previsto dall'art. 1507: invece di una vendita congiuntiva dell'intero bene da parte di più comproprietari, qui ogni comproprietario ha venduto separatamente la propria quota, con distinti contratti di compravendita e distinti patti di riscatto.
La distinzione fondamentale: vendita congiuntiva vs. vendita separata
Il discrimine tra le due fattispecie e' semplice ma essenziale. Nella vendita congiuntiva (art. 1507), Tizio e Caio stipulano un unico contratto con il compratore Sempronio, vendendo insieme il bene di cui sono comproprietari. Nella vendita separata (art. 1508), invece, Tizio stipula un contratto con Sempronio per la sua quota, e Caio stipula un separato contratto con Sempronio (o con un terzo diverso) per la sua quota. I due atti sono giuridicamente indipendenti.
Questa differenza strutturale giustifica un diverso regime del riscatto: poiché i contratti sono indipendenti, anche i diritti di riscatto sono indipendenti, e ciascun venditore può esercitare il proprio senza coordinamento con gli altri.
L'inapplicabilita' della facolta' del compratore
La norma prevede espressamente che, nella vendita separata, il compratore non può avvalersi della facolta' riconosciutagli dall'ultimo comma dell'art. 1507, cioè la facolta' di esigere il riscatto congiunto dell'intera cosa. Questa limitazione e' coerente con la struttura contrattuale: se Tizio ha venduto separatamente la sua quota con patto di riscatto, il suo diritto di riscatto riguarda solo quella quota, e non si estende alla quota di Caio che era oggetto di un contratto distinto.
Il compratore, quindi, si trova in una posizione potenzialmente più esposta: se sia Tizio che Caio esercitano i rispettivi riscatti, si ritrova senza il bene; se solo uno di loro esercita il riscatto, si ritrova in comproprietà con l'altro, senza poter imporre il riscatto integrale.
Implicazioni pratiche per la redazione del contratto
La distinzione tra vendita congiuntiva e vendita separata ha importanti implicazioni pratiche per chi redige contratti di compravendita di beni in comproprietà. Se il compratore vuole evitare il rischio di riscatti parziali e di gestire situazioni di comproprietà non volute, e' preferibile strutturare l'operazione come vendita congiuntiva, così da potersi avvalere della facolta' di esigere il riscatto integrale. La vendita separata, per contro, massimizza l'autonomia dei singoli venditori ma espone il compratore a maggiore incertezza.
Domande frequenti
Qual e' la differenza tra vendita congiuntiva e vendita separata di quote indivise?
Nella vendita congiuntiva i comproprietari vendono insieme l'intero bene con un unico contratto. Nella vendita separata, invece, ogni comproprietario vende autonomamente la propria quota con contratti distinti e indipendenti.
Se ho acquistato separatamente le quote di due comproprietari, posso esigere che esercitino congiuntamente il riscatto?
No. Nella vendita separata di quote indivise, il compratore non può avvalersi della facolta' di esigere il riscatto congiunto dell'intera cosa. Ciascun venditore esercita il riscatto in modo autonomo sulla propria quota.
Un venditore che ha ceduto separatamente la propria quota può riscattarla indipendentemente dagli altri comproprietari?
Si'. Nella vendita separata, ciascun venditore ha un diritto di riscatto autonomo e indipendente, che può esercitare senza bisogno di coordinarsi con gli altri comproprietari che hanno effettuato vendite separate.
Cosa rischia il compratore che acquista quote indivise con contratti separati?
Il compratore rischia di trovarsi in comproprietà non voluta con uno dei venditori se solo quest'ultimo esercita il riscatto, oppure di perdere l'intero bene se tutti i venditori esercitano i rispettivi riscatti. Non può imporre il riscatto congiunto dell'intero.
La disciplina dell'art. 1508 si applica anche se i compratori delle diverse quote sono soggetti diversi?
Si'. La norma si riferisce alla separatezza dei contratti di vendita e dei patti di riscatto, non all'identità del compratore. Anche se le quote sono state acquistate da soggetti diversi, ogni venditore mantiene il proprio diritto di riscatto autonomo sulla quota ceduta.