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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1476 c.c. Obbligazioni principali del venditore

In vigore

Le obbligazioni principali del venditore sono: 1) quella di consegnare la cosa al compratore; 2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l’acquisto non è effetto immediato del contratto; 3) quella di garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa.

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In sintesi

  • Il venditore ha tre obbligazioni principali: consegnare la cosa, far acquistare la proprietà e garantire dall'evizione e dai vizi.
  • L'obbligo di consegna è immediato; quello di trasferimento della proprietà può essere differito (es. vendita di cosa futura o altrui).
  • La garanzia per evizione (artt. 1483 ss. c.c.) e per vizi (artt. 1490 ss. c.c.) presidia l'integrità giuridica e materiale del bene acquistato.
  • Le obbligazioni elencate non sono esaustive: si aggiungono quelle specifiche dettate per singoli tipi di vendita (es. artt. 1510, 1515 c.c.).

Le tre obbligazioni fondamentali del venditore

L'art. 1476 c.c. elenca le obbligazioni principali del venditore, costruendo il quadro normativo attorno a cui ruota l'intera disciplina della vendita (artt. 1470-1547 c.c.).

1. Consegna della cosa (n. 1)

La consegna è l'atto materiale di messa a disposizione del bene nelle mani del compratore. L'art. 1477 c.c. ne definisce modalità e contenuto: la cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita, con accessori, pertinenze e frutti maturati dal giorno della vendita, nonché titoli e documenti relativi alla proprietà.

2. Trasferimento della proprietà (n. 2)

Nella vendita ordinaria il trasferimento opera solo consensu (art. 1376 c.c.): l'accordo è sufficiente. L'obbligo «di far acquistare la proprietà» rileva quando l'effetto traslativo è differito, come nella vendita di cosa altrui (art. 1478 c.c.) o di cosa futura (art. 1472 c.c.).

3. Garanzia dall'evizione e dai vizi (n. 3)

La garanzia per evizione tutela il compratore dal rischio di perdere la proprietà per effetto di diritti di terzi anteriori (art. 1483 c.c.); la garanzia per vizi copre i difetti occulti che rendono la cosa inidonea all'uso o ne diminuiscono apprezzabilmente il valore (art. 1490 c.c.). Nel B2C tali garanzie sono rafforzate dal D.Lgs. 206/2005.

Domande frequenti

Quali sono le obbligazioni principali del venditore?

L'art. 1476 c.c. ne individua tre: consegnare la cosa, far acquistare la proprietà e garantire il compratore dall'evizione e dai vizi.

Il trasferimento della proprietà è sempre immediato?

No. Nella vendita di cosa altrui (art. 1478 c.c.) o di cosa futura (art. 1472 c.c.) l'effetto traslativo è differito al momento in cui il venditore acquista la proprietà o il bene viene a esistenza.

Cosa comprende l'obbligo di consegna?

Secondo l'art. 1477 c.c., la consegna include la cosa nel suo stato attuale, gli accessori, le pertinenze, i frutti dal giorno della vendita e i titoli di proprietà.

Quando scatta la garanzia per evizione?

La garanzia per evizione (art. 1483 c.c.) scatta quando un terzo fa valere un diritto sul bene venduto superiore a quello del venditore, privando in tutto o in parte il compratore del bene acquistato.

Le obbligazioni dell'art. 1476 c.c. si applicano anche ai consumatori?

Sì, ma nel B2C si integrano con le norme del D.Lgs. 206/2005, che rafforzano la garanzia legale di conformità e ampliano i rimedi del consumatore.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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