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Art. 1476 c.c. Obbligazioni principali del venditore
In vigore
Le obbligazioni principali del venditore sono: 1) quella di consegnare la cosa al compratore; 2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l’acquisto non è effetto immediato del contratto; 3) quella di garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa.
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In sintesi
Le tre obbligazioni fondamentali del venditore
L'art. 1476 c.c. elenca le obbligazioni principali del venditore, costruendo il quadro normativo attorno a cui ruota l'intera disciplina della vendita (artt. 1470-1547 c.c.).
1. Consegna della cosa (n. 1)
La consegna è l'atto materiale di messa a disposizione del bene nelle mani del compratore. L'art. 1477 c.c. ne definisce modalità e contenuto: la cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita, con accessori, pertinenze e frutti maturati dal giorno della vendita, nonché titoli e documenti relativi alla proprietà.
2. Trasferimento della proprietà (n. 2)
Nella vendita ordinaria il trasferimento opera solo consensu (art. 1376 c.c.): l'accordo è sufficiente. L'obbligo «di far acquistare la proprietà» rileva quando l'effetto traslativo è differito, come nella vendita di cosa altrui (art. 1478 c.c.) o di cosa futura (art. 1472 c.c.).
3. Garanzia dall'evizione e dai vizi (n. 3)
La garanzia per evizione tutela il compratore dal rischio di perdere la proprietà per effetto di diritti di terzi anteriori (art. 1483 c.c.); la garanzia per vizi copre i difetti occulti che rendono la cosa inidonea all'uso o ne diminuiscono apprezzabilmente il valore (art. 1490 c.c.). Nel B2C tali garanzie sono rafforzate dal D.Lgs. 206/2005.
Domande frequenti
Quali sono le obbligazioni principali del venditore?
L'art. 1476 c.c. ne individua tre: consegnare la cosa, far acquistare la proprietà e garantire il compratore dall'evizione e dai vizi.
Il trasferimento della proprietà è sempre immediato?
No. Nella vendita di cosa altrui (art. 1478 c.c.) o di cosa futura (art. 1472 c.c.) l'effetto traslativo è differito al momento in cui il venditore acquista la proprietà o il bene viene a esistenza.
Cosa comprende l'obbligo di consegna?
Secondo l'art. 1477 c.c., la consegna include la cosa nel suo stato attuale, gli accessori, le pertinenze, i frutti dal giorno della vendita e i titoli di proprietà.
Quando scatta la garanzia per evizione?
La garanzia per evizione (art. 1483 c.c.) scatta quando un terzo fa valere un diritto sul bene venduto superiore a quello del venditore, privando in tutto o in parte il compratore del bene acquistato.
Le obbligazioni dell'art. 1476 c.c. si applicano anche ai consumatori?
Sì, ma nel B2C si integrano con le norme del D.Lgs. 206/2005, che rafforzano la garanzia legale di conformità e ampliano i rimedi del consumatore.