Testo dell'articoloVigente
L’art. 1477 c.c. disciplina la consegna della cosa venduta: va consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita e, salvo patto contrario, comprende accessori, pertinenze e frutti dal giorno della vendita, oltre ai titoli e documenti relativi alla proprietà e all’uso.
Art. 1477 c.c. – Consegna della cosa
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita.
Salvo diversa volontà delle parti, la cosa deve essere consegnata insieme con gli accessori, le pertinenze e i frutti dal giorno della vendita.
Il venditore deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprietà a all’uso della cosa venduta.
Domande rapide
Cosa deve consegnare il venditore ex art. 1477 c.c.?
Cosa si intende per accessori e pertinenze?
Cosa accade se il venditore non consegna la cosa?
I frutti spettano al compratore dalla vendita o dalla consegna?
Quale obbligo di custodia ha il venditore?
In sintesi
- La cosa venduta deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita.
- Salvo patto contrario, la consegna include accessori, pertinenze e frutti maturati dal giorno della vendita.
- Il venditore è obbligato a consegnare anche i titoli e documenti relativi alla proprietà e all'uso del bene.
- La norma si coordina con l'art. 1476 c.c. (obbligazioni principali) e l'art. 1510 c.c. (luogo e spese della consegna).
Indice dei contenuti
Stato della cosa al momento della consegna
L'art. 1477 c.c. sancisce che la cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita. Il venditore risponde quindi del deterioramento doloso o colposo avvenuto tra la conclusione del contratto e la consegna; il rischio per il perimento fortuito ricade invece sul compratore dal momento del perfezionamento dell'accordo (art. 1465 c.c.).
Accessori, pertinenze e frutti
La consegna comprende, salvo diversa volontà delle parti, gli accessori (elementi essenziali o complementari), le pertinenze (art. 817 c.c.: cose destinate in modo durevole al servizio o all'ornamento della cosa principale) e i frutti maturati dal giorno della vendita. I frutti precedenti restano al venditore.
Titoli e documenti
Il venditore ha l'obbligo di consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprietà (es. atto di provenienza, planimetria catastale, certificato di agibilità per gli immobili) e all'uso della cosa (es. libretto di manutenzione, manuale d'uso). L'omissione di tale consegna non impedisce il trasferimento della proprietà ma configura inadempimento contrattuale, con diritto del compratore al risarcimento o alla risoluzione.
Coordinamento con la garanzia per vizi
Se la cosa consegnata presenta difetti non dichiarati che ne alterano lo stato rispetto al momento della vendita, il compratore può avvalersi della garanzia per vizi (art. 1490 c.c.) o, nel B2C, del D.Lgs. 206/2005, che prevede rimedi specifici di conformità.
Domande frequenti
In quale stato deve essere consegnata la cosa venduta?
Nello stato in cui si trovava al momento della conclusione del contratto di vendita (art. 1477, co. 1, c.c.).
I frutti del bene venduto spettano al compratore dalla data della vendita?
Sì, salvo patto contrario: l'art. 1477 c.c. attribuisce al compratore i frutti maturati dal giorno della vendita, mentre quelli precedenti restano al venditore.
Il venditore deve consegnare i documenti del bene?
Sì. L'art. 1477, co. 3, c.c. impone di consegnare titoli e documenti relativi alla proprietà e all'uso della cosa; l'omissione costituisce inadempimento contrattuale.
Chi sopporta il rischio di perimento fortuito tra contratto e consegna?
Nella vendita di cose specifiche, il rischio passa al compratore al momento del perfezionamento del contratto (art. 1465 c.c.), salvo che la consegna sia stata ritardata per colpa del venditore.
Cosa si intende per 'pertinenze' nella consegna del bene?
Le pertinenze sono le cose destinate in modo durevole al servizio o all'ornamento della cosa principale (art. 817 c.c.), come un posto auto al servizio dell'appartamento venduto.
Spiegazione
Disciplina la consegna della cosa venduta: deve avvenire nello stato in cui si trovava al momento della vendita, insieme agli accessori, pertinenze e frutti dal giorno della vendita, e con i titoli e documenti relativi alla proprietà e all’uso della cosa.
Come funziona e quando si applica
È una delle obbligazioni principali del venditore (art. 1476), insieme alla garanzia per evizione e per vizi. La consegna trasferisce la disponibilità materiale, mentre la proprietà di regola passa già con il consenso (art. 1376).
Esempio pratico
Chi vende un’auto deve consegnarla con i documenti di circolazione e gli accessori d’uso; chi vende un terreno coltivato consegna anche i frutti maturati dopo la vendita.
Domande frequenti
Cosa deve consegnare il venditore?
La cosa nello stato in cui era alla vendita, con accessori, pertinenze, frutti dal giorno della vendita e i documenti relativi.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.