Testo dell'articoloVigente
Art. 1490 c.c. Garanzia per i vizi della cosa venduta
In vigore
Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.
Domande rapide
Cosa si intende per vizio della cosa venduta?
Entro quanto si denunciano i vizi?
Quali rimedi ha il compratore per i vizi?
Si puo escludere la garanzia per i vizi?
La garanzia opera anche se il venditore ignora i vizi?
In sintesi
- Il venditore garantisce che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso o ne diminuiscano apprezzabilmente il valore.
- I vizi rilevanti sono quelli occulti, cioè non conosciuti né facilmente riconoscibili dal compratore al momento del contratto.
- Il patto di esclusione della garanzia è inefficace se il venditore ha taciuto in mala fede i vizi al compratore.
- La garanzia opera sia per i vizi che rendono la cosa inidonea all'uso sia per quelli che ne diminuiscono il valore in modo apprezzabile.
- La disciplina si coordina con l'art. 1491 c.c. (esclusione) e con gli artt. 1492-1494 c.c. sugli effetti e rimedi.
Indice dei contenuti
Nozione di vizio e ambito della garanzia
L'art. 1490 c.c. pone a carico del venditore una garanzia legale per i vizi della cosa venduta, distinta dalla garanzia per evizione (art. 1483 c.c.) e dalla responsabilità per mancanza di qualità (art. 1497 c.c.). Il vizio rilevante è un'alterazione materiale o funzionale della cosa che incide negativamente sulla sua idoneità all'uso cui è destinata oppure ne riduce apprezzabilmente il valore economico.
Vizi occulti e vizi apparenti
La garanzia copre solo i vizi occulti: quelli che il compratore non conosceva e non poteva agevolmente rilevare con l'ordinaria diligenza al momento della conclusione del contratto. L'art. 1491 c.c. precisa che non è dovuta la garanzia se il compratore conosceva i vizi o se erano facilmente riconoscibili, a meno che il venditore abbia espressamente dichiarato la cosa esente da vizi.
Il patto di esclusione o limitazione della garanzia
Le parti possono pattuire contrattualmente l'esclusione o la limitazione della garanzia per vizi, trattandosi di una tutela disponibile nei rapporti tra privati. Tuttavia, il secondo comma dell'art. 1490 c.c. sancisce l'inefficacia del patto di esclusione quando il venditore ha in mala fede taciuto al compratore l'esistenza dei vizi: la regola tutela la buona fede contrattuale e impedisce che l'autonomia privata sia usata per schermare comportamenti scorretti del venditore. Nei contratti con i consumatori il D.Lgs. 206/2005 prevede una disciplina più protettiva che rende inefficaci le clausole limitative non negoziate individualmente.
Rimedi e coordinamento normativo
Il compratore che scopre vizi rilevanti ai sensi dell'art. 1490 c.c. può esercitare i rimedi edilizi: la risoluzione del contratto (actio redhibitoria) o la riduzione del prezzo (actio quanti minoris), disciplinati dall'art. 1492 c.c. A questi si aggiunge il risarcimento del danno ex art. 1494 c.c. Il termine per la denuncia del vizio è di otto giorni dalla scoperta, a pena di decadenza, e l'azione si prescrive in un anno dalla consegna (art. 1495 c.c.).
Domande frequenti
Cosa garantisce l'art. 1490 del Codice Civile?
L'art. 1490 c.c. obbliga il venditore a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso o ne diminuiscano apprezzabilmente il valore. La garanzia copre solo i vizi occulti, ignoti al compratore e non facilmente riconoscibili. Il patto di esclusione è inefficace se il venditore ha taciuto in mala fede.
Cosa si intende per vizio rilevante ai sensi dell'art. 1490 c.c.?
È un'alterazione materiale o funzionale della cosa che la rende inidonea all'uso cui è destinata oppure ne diminuisce apprezzabilmente il valore economico. I vizi meramente estetici irrilevanti o le normali imperfezioni non rientrano nella garanzia.
Il patto di esclusione della garanzia per vizi è sempre valido?
No. Anche se le parti possono liberamente escludere o limitare la garanzia, il patto è inefficace se il venditore ha taciuto in mala fede i vizi al compratore. Nei contratti con consumatori le clausole limitative non negoziate individualmente sono nulle ai sensi del D.Lgs. 206/2005.
Qual è la differenza tra garanzia per vizi e garanzia per mancanza di qualità?
La garanzia ex art. 1490 c.c. riguarda difetti materiali o funzionali che alterano la cosa rispetto al suo stato normale. La garanzia per mancanza di qualità (art. 1497 c.c.) riguarda invece l'assenza delle qualità promesse o essenziali per l'uso cui la cosa è destinata, incidendo sull'idoneità funzionale promessa.
Entro quando il compratore deve denunciare i vizi?
Il compratore deve denunciare i vizi entro otto giorni dalla scoperta, a pena di decadenza. L'azione si prescrive in un anno dalla consegna della cosa, salvo che il venditore abbia dolosamente occultato i vizi (art. 1495 c.c.).
La garanzia per vizi si applica anche alle vendite tra imprese?
Sì. La disciplina degli artt. 1490-1497 c.c. si applica a tutte le vendite, incluse quelle tra imprenditori. Le parti possono però pattuire deroghe, entro i limiti dell'art. 1490, comma 2. Nelle vendite b2c il D.Lgs. 206/2005 aggiunge tutele inderogabili a favore del consumatore.
Spiegazione
Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude la garanzia non ha effetto se il venditore ha in mala fede taciuto i vizi al compratore.
Come funziona e quando si applica
È la garanzia per vizi (occulti) della vendita. Il compratore può chiedere la risoluzione o la riduzione del prezzo (art. 1492), entro i termini brevi dell’art. 1495 (denuncia entro 8 giorni dalla scoperta, azione entro un anno). Si distingue dalla mancanza di qualità e dalla vendita di aliud pro alio.
Esempio pratico
Chi compra una caldaia con un difetto di funzionamento non riconoscibile può chiedere la risoluzione del contratto o uno sconto sul prezzo, denunciando il vizio entro otto giorni dalla scoperta.
Domande frequenti
Cosa posso fare se la cosa comprata ha un difetto?
Chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, denunciando il vizio entro 8 giorni dalla scoperta (art. 1495).
Vale la clausola che esclude la garanzia?
Non vale se il venditore ha taciuto in mala fede i vizi conosciuti.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.