Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1493 c.c. – Effetti della risoluzione del contratto
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
In caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita.
Il compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita in conseguenza dei vizi.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1492 - Articolo 1492 Codice Civile: Effetti della garanzia→Cod. civ. art. 1494 - Articolo 1494 Codice Civile: Risarcimento del danno→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1491 Codice Civile: Esclusione della garanzia→Articolo 1495 Codice Civile: Termini e condizioni per l’azione→Articolo 1490 Codice Civile: Garanzia per i vizi della cosa venduta→Articolo 1496 Codice Civile: Vendita di animali→Art. 1489 c.c.: Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento→Articolo 1497 Codice Civile: Mancanza di qualità→Articolo 1488 Codice Civile: Effetti dell’esclusione della garanzia
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Gli effetti restitutori della risoluzione
L'art. 1493 c.c. disciplina le conseguenze patrimoniali della risoluzione del contratto per vizi della cosa venduta, completando il quadro dei rimedi previsti dall'art. 1492 c.c. La risoluzione ha effetto retroattivo tra le parti e comporta il ripristino della situazione anteriore al contratto: il venditore deve restituire il prezzo ricevuto e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente effettuati per la vendita.
Obbligo di restituzione della cosa
Sul compratore grava il corrispondente obbligo di restituire la cosa al venditore, salvo che questa non sia perita in conseguenza dei vizi. Se la cosa è perita per causa imputabile ai vizi stessi, il compratore è esonerato dalla restituzione e mantiene il diritto alla risoluzione con le conseguenti restituzioni a suo favore. Se invece la cosa è perita per altra causa (caso fortuito, colpa del compratore), l'art. 1492, comma 3 prevede che il compratore possa chiedere solo la riduzione del prezzo.
Spese e pagamenti rimborsabili
Il rimborso riguarda le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita: spese notarili, di trasporto, di registrazione e simili. Non rientrano invece i danni ulteriori derivati dai vizi, che sono disciplinati dall'art. 1494 c.c. e richiedono la prova della colpa del venditore (o la prova contraria che il venditore ignorava senza colpa i vizi).
Raccordo con la disciplina generale della risoluzione
La norma si inserisce nel sistema degli artt. 1458 ss. c.c. sulla risoluzione per inadempimento, adattandolo alla specificità della garanzia per vizi. La restituzione del prezzo non è subordinata alla prova della colpa del venditore, a differenza del risarcimento del danno ex art. 1494 c.c.
Domande frequenti
Quali sono gli effetti della risoluzione per vizi?
Il venditore restituisce il prezzo e rimborsa spese e pagamenti legittimi; il compratore restituisce la cosa, se non perita per i vizi (art. 1493 c.c.).
Cosa accade se la cosa è perita a causa dei vizi?
Il compratore è esonerato dalla restituzione e mantiene il diritto alla risoluzione e alle restituzioni a suo favore.
E se la cosa perisce per altra causa?
Per caso fortuito o colpa del compratore, questi può chiedere solo la riduzione del prezzo (art. 1492, comma 3).
Quali spese sono rimborsabili?
Le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita: notarili, di trasporto, di registrazione e simili.
I danni ulteriori da vizi rientrano qui?
No: sono disciplinati dall'art. 1494 c.c. e richiedono la prova della colpa del venditore.