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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1488 c.c. Effetti dell’esclusione della garanzia

In vigore

Quando è esclusa la garanzia, non si applicano le disposizioni degli articolo 1479 e 1480; se si verifica l’evizione, il compratore può pretendere dal venditore soltanto la restituzione del prezzo pagato e il rimborso delle spese. Il venditore è esente anche da quest’obbligo quando la vendita è stata convenuta a rischio e pericolo del compratore.

In sintesi

  • Quando è pattuita l'esclusione della garanzia, non si applicano gli artt. 1479 e 1480 c.c.
  • Se si verifica l'evizione, il compratore può pretendere solo la restituzione del prezzo e il rimborso delle spese.
  • Il venditore è esente anche da questo obbligo minimo se la vendita è stata convenuta a rischio e pericolo del compratore.

Effetti concreti del patto di esclusione della garanzia per evizione

L'art. 1488 c.c. definisce le conseguenze pratiche del patto di esclusione della garanzia previsto dall'art. 1487 c.c., specificando cosa spetta al compratore quando l'evizione si verifica nonostante l'accordo di esonero.

Inapplicabilità degli artt. 1479 e 1480

Il primo effetto del patto di esclusione è l'inapplicabilità degli artt. 1479 e 1480 c.c., che disciplinano rispettivamente la vendita di cosa altrui (con il diritto del compratore di sospendere il pagamento del prezzo) e la vendita parzialmente altrui (con il diritto alla riduzione del prezzo). Questi rimedi presuppongono una garanzia operante e decadono con il patto di esclusione.

Il residuo minimo: restituzione del prezzo e rimborso spese

Anche con l'esclusione della garanzia, se l'evizione si verifica il compratore conserva un diritto minimo: può pretendere la restituzione del prezzo pagato e il rimborso delle spese. Si tratta di un effetto della nullità del contratto per evizione, non propriamente di garanzia: il venditore non può arricchirsi a spese del compratore evitto, anche se questi aveva rinunciato alla garanzia.

L'eccezione: vendita a rischio e pericolo del compratore

Il venditore è esente anche da questo obbligo minimo di restituzione quando la vendita è stata convenuta a rischio e pericolo del compratore. In questa ipotesi, che deve essere espressamente pattuita, il compratore ha accettato integralmente l'alea contrattuale, inclusa la possibilità di perdere sia il bene sia il prezzo. La norma richiede quindi una doppia manifestazione di volontà: il patto di esclusione e la clausola di rischio.

Ratio sistematica

L'art. 1488 bilancia autonomia contrattuale e tutela minima del compratore. Va letto insieme all'art. 1487 (patto di esclusione) e all'art. 1489 (oneri reali non dichiarati), che richiama espressamente l'applicazione delle disposizioni degli artt. 1487 e 1488.

Domande frequenti

Cosa può pretendere il compratore se è pattuita l'esclusione della garanzia e avviene l'evizione?

Può pretendere solo la restituzione del prezzo pagato e il rimborso delle spese, salvo che la vendita sia stata convenuta espressamente a rischio e pericolo del compratore.

Perché con il patto di esclusione non si applicano gli artt. 1479 e 1480 c.c.?

Perché quei rimedi (sospensione del pagamento, riduzione del prezzo) presuppongono una garanzia attiva. Con l'esclusione della garanzia, tali tutele vengono meno per volontà contrattuale delle parti.

La clausola 'a rischio e pericolo del compratore' deve essere espressa?

Sì, deve essere pattuita espressamente nel contratto: non si presume. Costituisce il massimo dell'esonero del venditore, che in questo caso non è tenuto nemmeno a restituire il prezzo.

L'art. 1488 si applica anche agli oneri reali non dichiarati?

Sì, l'art. 1489 c.c. richiama espressamente l'applicazione dell'art. 1488 nei casi di cosa gravata da oneri o diritti di godimento di terzi non dichiarati.

Il patto di esclusione della garanzia è sufficiente da solo o serve anche la clausola di rischio?

Il patto di esclusione elimina i rimedi dell'evizione ma lascia al compratore il diritto minimo alla restituzione del prezzo. Solo aggiungendo la clausola di rischio e pericolo si elimina anche quest'ultimo obbligo del venditore.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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