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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1486 c.c. Responsabilità limitata dal venditore

In vigore

Se il compratore ha evitato l’evizione della cosa mediante il pagamento di una somma di danaro, il venditore può liberarsi da tutte le conseguenze della garanzia col rimborso della somma pagata, degli interessi e di tutte le spese.

In sintesi

  • Se il compratore evita l'evizione pagando una somma al terzo, il venditore può liberarsi rimborsando quella somma con interessi e spese.
  • La norma consente una liquidazione stragiudiziale della garanzia per evizione.
  • Il rimborso comprende la somma pagata, gli interessi e tutte le spese sostenute dal compratore.

Responsabilità limitata del venditore e rimborso della somma pagata

L'art. 1486 c.c. disciplina un'ipotesi particolare nell'ambito della garanzia per evizione: quella in cui il compratore abbia evitato l'evizione pagando una somma di denaro al terzo che rivendicava diritti sulla cosa venduta.

La fattispecie: evizione evitata con pagamento

Il compratore, invece di subire l'evizione, può decidere di definire la controversia con il terzo pagando una somma concordata. In questo caso, il legislatore offre al venditore una via di uscita: può liberarsi da tutte le conseguenze della garanzia rimborsando al compratore la somma pagata, maggiorata degli interessi e di tutte le spese sostenute.

Contenuto del rimborso

Il rimborso deve essere integrale e comprende tre voci: la somma pagata al terzo, gli interessi legali maturati dalla data del pagamento, e tutte le spese affrontate dal compratore per gestire la vicenda (spese legali, notarili, processuali). Non sono invece dovuti, in questo caso, i danni ulteriori che sarebbero spettati in caso di evizione totale ai sensi dell'art. 1483 c.c.

Ratio e coordinamento sistematico

La norma persegue un obiettivo di efficienza economica: permette di chiudere la garanzia con un rimborso determinato e certo, evitando l'incertezza di una liquidazione del danno da evizione. Si inserisce nel quadro degli artt. 1483-1490 c.c. e va coordinata con l'art. 1485 (chiamata in causa) e l'art. 1487 (patto di esclusione). Qualora il venditore non voglia avvalersi di questa facoltà, rimane esposto alle ordinarie conseguenze della garanzia.

Natura facoltativa della liberazione

Il venditore non è obbligato ad avvalersi di questa via: si tratta di una facoltà («può liberarsi»). Se preferisce, può invece affrontare il giudizio ordinario sulla garanzia per evizione con le relative conseguenze patrimoniali.

Domande frequenti

Quando si applica l'art. 1486 c.c.?

Si applica quando il compratore ha evitato l'evizione della cosa pagando una somma di denaro al terzo, invece di subire la perdita del bene a seguito di giudizio.

Cosa deve rimborsare il venditore per liberarsi dalla garanzia?

Deve rimborsare la somma pagata al terzo, gli interessi maturati e tutte le spese sostenute dal compratore per gestire la vicenda.

Il venditore è obbligato a scegliere questa via?

No, è una facoltà del venditore. Se non se ne avvale, rimane esposto alle ordinarie conseguenze della garanzia per evizione previste dagli artt. 1483 e ss. c.c.

Il compratore può rifiutare il rimborso offerto dal venditore?

La norma non prevede un diritto di rifiuto del compratore: se il venditore rimborsa integralmente la somma, gli interessi e le spese, si libera da tutte le conseguenze della garanzia.

Come si coordinano l'art. 1486 e l'<a href="/articolo-1483-codice-civile/">art. 1483 c.c.</a>?

L'art. 1483 disciplina le conseguenze dell'evizione totale già avvenuta; l'art. 1486 consente invece una liquidazione preventiva quando il compratore ha evitato l'evizione con un pagamento diretto al terzo.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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