Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1486 c.c. – Responsabilità limitata del venditore
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se il compratore ha evitato l’evizione della cosa mediante il pagamento di una somma di danaro, il venditore può liberarsi da tutte le conseguenze della garanzia col rimborso della somma pagata, degli interessi e di tutte le spese.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1485 - Articolo 1485 Codice Civile: Chiamata in causa del venditore→Cod. civ. art. 1487 - Art. 1487 c.c.: Modificazione o esclusione convenzionale della g→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1484 Codice Civile: Evizione parziale→Articolo 1488 Codice Civile: Effetti dell’esclusione della garanzia→Articolo 1483 Codice Civile: Evizione totale della cosa→Art. 1489 c.c.: Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento→Art. 1482 c.c.: Cosa gravata da garanzie reali o da altri vincoli→Articolo 1490 Codice Civile: Garanzia per i vizi della cosa venduta→Articolo 1481 Codice Civile: Pericolo di rivendica
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Responsabilità limitata del venditore e rimborso della somma pagata
L'art. 1486 c.c. disciplina un'ipotesi particolare nell'ambito della garanzia per evizione: quella in cui il compratore abbia evitato l'evizione pagando una somma di denaro al terzo che rivendicava diritti sulla cosa venduta.
La fattispecie: evizione evitata con pagamento
Il compratore, invece di subire l'evizione, può decidere di definire la controversia con il terzo pagando una somma concordata. In questo caso, il legislatore offre al venditore una via di uscita: può liberarsi da tutte le conseguenze della garanzia rimborsando al compratore la somma pagata, maggiorata degli interessi e di tutte le spese sostenute.
Contenuto del rimborso
Il rimborso deve essere integrale e comprende tre voci: la somma pagata al terzo, gli interessi legali maturati dalla data del pagamento, e tutte le spese affrontate dal compratore per gestire la vicenda (spese legali, notarili, processuali). Non sono invece dovuti, in questo caso, i danni ulteriori che sarebbero spettati in caso di evizione totale ai sensi dell'art. 1483 c.c.
Ratio e coordinamento sistematico
La norma persegue un obiettivo di efficienza economica: permette di chiudere la garanzia con un rimborso determinato e certo, evitando l'incertezza di una liquidazione del danno da evizione. Si inserisce nel quadro degli artt. 1483-1490 c.c. e va coordinata con l'art. 1485 (chiamata in causa) e l'art. 1487 (patto di esclusione). Qualora il venditore non voglia avvalersi di questa facoltà, rimane esposto alle ordinarie conseguenze della garanzia.
Natura facoltativa della liberazione
Il venditore non è obbligato ad avvalersi di questa via: si tratta di una facoltà («può liberarsi»). Se preferisce, può invece affrontare il giudizio ordinario sulla garanzia per evizione con le relative conseguenze patrimoniali.
Domande frequenti
Cosa prevede l'art. 1486 c.c.?
Se il compratore ha evitato l'evizione pagando una somma al terzo, il venditore può liberarsi dalle conseguenze della garanzia rimborsando quella somma, gli interessi e tutte le spese.
Cosa comprende il rimborso?
La somma pagata al terzo, gli interessi legali dalla data del pagamento e tutte le spese sostenute dal compratore per gestire la vicenda.
Sono dovuti anche i danni da evizione totale?
No: in questa ipotesi non spettano gli ulteriori danni previsti per l'evizione totale dall'art. 1483 c.c.
Perché la norma limita la responsabilità del venditore?
Per ragioni di efficienza: consente di chiudere la garanzia con un rimborso certo e determinato, evitando l'incertezza di una liquidazione del danno da evizione.
Con quali norme si coordina?
Con gli artt. 1483-1490 c.c. sulla garanzia per evizione, e in particolare con l'art. 1485 (chiamata in causa) e l'art. 1487 (patto di esclusione).