Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1483 c.c. – Evizione totale della cosa

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Se il compratore subisce l’evizione totale della cosa per effetto di diritti che un terzo ha fatti valere su di essa, il venditore è tenuto a risarcirlo del danno a norma dell’art. 1479.

Egli deve inoltre corrispondere al compratore il valore dei frutti che questi sia tenuto a restituire a colui dal quale è evitto, le spese che egli abbia fatte per la denunzia della lite e quelle che abbia dovuto rimborsare all’attore.

In sintesi

  • In caso di evizione totale, il venditore deve risarcire il compratore secondo l'art. 1479 c.c. (prezzo, spese, danni).
  • Il venditore deve restituire il valore dei frutti che il compratore sia stato costretto a restituire al terzo evincente.
  • Sono a carico del venditore le spese della denunzia della lite e quelle che il compratore abbia rimborsato all'attore vittorioso.
  • La garanzia per evizione è uno degli obblighi fondamentali del venditore nel contratto di vendita.
  • Le parti possono modificare contrattualmente la garanzia, nei limiti dell'art. 1487 c.c.
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Nozione di evizione totale

L'evizione è la perdita del diritto acquistato per effetto di una pronuncia giurisdizionale che riconosce su quel bene un diritto prevalente di un terzo. Si definisce «totale» quando il compratore perde integralmente la proprietà o il diritto acquistato, a differenza dell'evizione parziale (art. 1484 c.c.) in cui la perdita riguarda solo una parte del bene o dei diritti su di esso.

Contenuto dell'obbligo risarcitorio del venditore

L'art. 1483 c.c. identifica tre componenti distinte dell'obbligazione del venditore evicto:

  1. Risarcimento ex art. 1479 c.c.: restituzione del prezzo (anche se il valore del bene è diminuito), rimborso delle spese del contratto, indennizzo per il danno ulteriore.
  2. Valore dei frutti restituiti: se il compratore è stato condannato a restituire al terzo i frutti (naturali o civili) percepiti durante il possesso, il venditore deve rimborsare tale importo.
  3. Spese processuali: spese della denunzia della lite al venditore (chiamata in garanzia) e spese che il compratore ha dovuto rimborsare all'attore vittorioso.

Denunzia della lite e responsabilità del venditore

Il compratore che subisce la rivendica da parte di un terzo deve denunciare la lite al venditore (chiamata in garanzia: art. 1485 c.c.) per conservare il diritto alla garanzia. Se omette la denunzia pur potendola fare, perde il diritto al risarcimento se il venditore prova che avrebbe potuto far rigettare la domanda.

Coordinamento

La norma va letta con gli artt. 1479, 1484-1488 c.c. e con le disposizioni processuali sulle garanzie proprie e improprie (artt. 106-108 c.p.c.).

Casi pratici

Caso 1: evizione totale e risarcimento

Caio perde l'intera proprietà del bene per effetto del diritto di un terzo. Il venditore Tizio deve risarcirlo a norma dell'art. 1479 (prezzo, spese, danno), rimborsare il valore dei frutti restituiti al terzo e le spese processuali (art. 1483 c.c.).

Caso 2: la chiamata in garanzia

Caio, citato dal terzo, deve denunciare la lite a Tizio (art. 1485 c.c.) per conservare il diritto alla garanzia: se omette la denunzia, perde il risarcimento ove Tizio provi che la domanda poteva essere respinta.

Domande frequenti

Cos'è l'evizione totale?

La perdita integrale del diritto acquistato per effetto di diritti che un terzo ha fatto valere sul bene (art. 1483 c.c.).

Cosa deve il venditore in caso di evizione totale?

Il risarcimento a norma dell'art. 1479 (prezzo, spese del contratto, danno), il valore dei frutti restituiti al terzo e le spese processuali.

Il prezzo va restituito anche se il bene è diminuito di valore?

Sì: il venditore deve restituire il prezzo a norma dell'art. 1479 c.c., a prescindere dalla diminuzione di valore.

Cosa deve fare il compratore citato dal terzo?

Denunciare la lite al venditore (chiamata in garanzia, art. 1485 c.c.) per conservare il diritto alla garanzia.

Cosa rischia se non denuncia la lite?

Perde il diritto al risarcimento se il venditore prova che, partecipando al giudizio, avrebbe potuto far rigettare la domanda del terzo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-15
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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