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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1487 c.c. Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia

In vigore

della garanzia I contraenti possono aumentare o diminuire gli effetti della garanzia e possono altresì pattuire che il venditore non sia soggetto a garanzia alcuna. Quantunque sia pattuita l’esclusione della garanzia, il venditore è sempre tenuto per l’evizione derivante da un fatto suo proprio. È nullo ogni patto contrario.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Le parti possono modificare convenzionalmente la garanzia per evizione, ampliandola o limitandola.
  • Possono anche pattuire la completa esclusione della garanzia.
  • Anche con patto di esclusione, il venditore risponde sempre dell'evizione derivante da un suo fatto proprio: la clausola contraria è nulla.

Patto di esclusione o modificazione della garanzia per evizione

L'art. 1487 c.c. riconosce alle parti ampia autonomia contrattuale nella modulazione della garanzia per evizione: i contraenti possono aumentarne gli effetti, ridurli o addirittura escluderla del tutto.

Autonomia contrattuale nella garanzia

La garanzia per evizione non è una norma imperativa assoluta: è derogabile. Le parti possono pattuire una garanzia rafforzata rispetto a quella legale (ad esempio estendendola a evizioni derivanti da vizi del titolo conosciuti), oppure ridurla limitando le conseguenze economiche a carico del venditore. Possono infine escludere integralmente la garanzia, ripartendo diversamente il rischio contrattuale tra le parti.

Il limite inderogabile: il fatto proprio del venditore

L'autonomia contrattuale incontra però un limite assoluto e inderogabile: il venditore risponde sempre dell'evizione che deriva da un fatto suo proprio, anche se le parti abbiano concordato l'esclusione totale della garanzia. Qualunque patto contrario è espressamente dichiarato nullo dalla norma. Il fondamento è nel principio generale per cui nessuno può trarre vantaggio dalla propria condotta illecita o dolosa.

Cosa si intende per fatto proprio del venditore

Il «fatto proprio» ricomprende le condotte del venditore che abbiano creato o consolidato il diritto del terzo che poi evince il compratore: ad esempio la vendita a non domino, la costituzione di servitù o ipoteche successive alla vendita, l'occultamento di vincoli. In questi casi la garanzia opera inderogabilmente.

Coordinamento con l'art. 1488

L'art. 1487 va letto insieme all'art. 1488 c.c., che disciplina gli effetti concreti del patto di esclusione quando l'evizione si verifica: in quel caso il compratore può pretendere solo la restituzione del prezzo e il rimborso delle spese, salvo che la vendita sia stata convenuta a rischio e pericolo del compratore.

Domande frequenti

Le parti possono escludere completamente la garanzia per evizione?

Sì, ai sensi dell'art. 1487 c.c. i contraenti possono pattuire che il venditore non sia soggetto ad alcuna garanzia, salvo il limite del fatto proprio del venditore.

Cosa significa che il venditore risponde sempre del fatto proprio?

Il venditore non può mai escludere la propria responsabilità per l'evizione causata da una sua condotta: ad esempio la vendita di cosa altrui, la costituzione di vincoli successivi, l'occultamento di diritti di terzi.

È possibile aumentare la garanzia legale per evizione?

Sì, le parti possono ampliare gli effetti della garanzia rispetto a quanto previsto dalla legge, ad esempio estendendola a rischi normalmente esclusi o aumentando il risarcimento dovuto.

Quali sono le conseguenze del patto di esclusione quando avviene l'evizione?

Se si verifica l'evizione nonostante il patto di esclusione, si applica l'art. 1488 c.c.: il compratore può pretendere solo la restituzione del prezzo e il rimborso delle spese, salvo vendita a rischio e pericolo.

Un patto che esclude anche la responsabilità per fatto proprio del venditore è valido?

No, è espressamente nullo per disposizione dell'art. 1487, comma 2, c.c. La responsabilità per evizione da fatto proprio del venditore è inderogabile.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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