Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1487 c.c. – Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

I contraenti possono aumentare o diminuire gli effetti della garanzia e possono altresì pattuire che il venditore non sia soggetto a garanzia alcuna.

Quantunque sia pattuita l’esclusione della garanzia, il venditore è sempre tenuto per l’evizione derivante da un fatto suo proprio. È nullo ogni patto contrario.

In sintesi

  • Le parti possono modificare convenzionalmente la garanzia per evizione, ampliandola o limitandola.
  • Possono anche pattuire la completa esclusione della garanzia.
  • Anche con patto di esclusione, il venditore risponde sempre dell'evizione derivante da un suo fatto proprio: la clausola contraria è nulla.

Patto di esclusione o modificazione della garanzia per evizione

L'art. 1487 c.c. riconosce alle parti ampia autonomia contrattuale nella modulazione della garanzia per evizione: i contraenti possono aumentarne gli effetti, ridurli o addirittura escluderla del tutto.

Autonomia contrattuale nella garanzia

La garanzia per evizione non è una norma imperativa assoluta: è derogabile. Le parti possono pattuire una garanzia rafforzata rispetto a quella legale (ad esempio estendendola a evizioni derivanti da vizi del titolo conosciuti), oppure ridurla limitando le conseguenze economiche a carico del venditore. Possono infine escludere integralmente la garanzia, ripartendo diversamente il rischio contrattuale tra le parti.

Il limite inderogabile: il fatto proprio del venditore

L'autonomia contrattuale incontra però un limite assoluto e inderogabile: il venditore risponde sempre dell'evizione che deriva da un fatto suo proprio, anche se le parti abbiano concordato l'esclusione totale della garanzia. Qualunque patto contrario è espressamente dichiarato nullo dalla norma. Il fondamento è nel principio generale per cui nessuno può trarre vantaggio dalla propria condotta illecita o dolosa.

Cosa si intende per fatto proprio del venditore

Il «fatto proprio» ricomprende le condotte del venditore che abbiano creato o consolidato il diritto del terzo che poi evince il compratore: ad esempio la vendita a non domino, la costituzione di servitù o ipoteche successive alla vendita, l'occultamento di vincoli. In questi casi la garanzia opera inderogabilmente.

Coordinamento con l'art. 1488

L'art. 1487 va letto insieme all'art. 1488 c.c., che disciplina gli effetti concreti del patto di esclusione quando l'evizione si verifica: in quel caso il compratore può pretendere solo la restituzione del prezzo e il rimborso delle spese, salvo che la vendita sia stata convenuta a rischio e pericolo del compratore.

Domande frequenti

Si può escludere la garanzia per evizione?

Sì: le parti possono aumentarla, ridurla o escluderla del tutto (art. 1487 c.c.).

C'è un limite inderogabile?

Sì: il venditore risponde sempre dell'evizione derivante da un fatto proprio, anche se la garanzia è stata esclusa; ogni patto contrario è nullo.

Cosa si intende per 'fatto proprio' del venditore?

Le condotte del venditore che creano o consolidano il diritto del terzo che evince il compratore: vendita a non domino, costituzione di ipoteche o servitù dopo la vendita, occultamenti.

Perché questo limite è inderogabile?

Perché nessuno può trarre vantaggio dalla propria condotta illecita o dolosa.

La garanzia per evizione è norma imperativa?

No, in generale è derogabile; resta imperativo solo il nucleo relativo al fatto proprio del venditore.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-15
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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