Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1487 c.c. – Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
I contraenti possono aumentare o diminuire gli effetti della garanzia e possono altresì pattuire che il venditore non sia soggetto a garanzia alcuna.
Quantunque sia pattuita l’esclusione della garanzia, il venditore è sempre tenuto per l’evizione derivante da un fatto suo proprio. È nullo ogni patto contrario.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1486 - Articolo 1486 Codice Civile: Responsabilità limitata dal venditor…→Cod. civ. art. 1488 - Articolo 1488 Codice Civile: Effetti dell’esclusione della garanz…→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1485 Codice Civile: Chiamata in causa del venditore→Art. 1489 c.c.: Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento→Articolo 1484 Codice Civile: Evizione parziale→Articolo 1490 Codice Civile: Garanzia per i vizi della cosa venduta→Articolo 1483 Codice Civile: Evizione totale della cosa→Articolo 1491 Codice Civile: Esclusione della garanzia→Art. 1482 c.c.: Cosa gravata da garanzie reali o da altri vincoli
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Patto di esclusione o modificazione della garanzia per evizione
L'art. 1487 c.c. riconosce alle parti ampia autonomia contrattuale nella modulazione della garanzia per evizione: i contraenti possono aumentarne gli effetti, ridurli o addirittura escluderla del tutto.
Autonomia contrattuale nella garanzia
La garanzia per evizione non è una norma imperativa assoluta: è derogabile. Le parti possono pattuire una garanzia rafforzata rispetto a quella legale (ad esempio estendendola a evizioni derivanti da vizi del titolo conosciuti), oppure ridurla limitando le conseguenze economiche a carico del venditore. Possono infine escludere integralmente la garanzia, ripartendo diversamente il rischio contrattuale tra le parti.
Il limite inderogabile: il fatto proprio del venditore
L'autonomia contrattuale incontra però un limite assoluto e inderogabile: il venditore risponde sempre dell'evizione che deriva da un fatto suo proprio, anche se le parti abbiano concordato l'esclusione totale della garanzia. Qualunque patto contrario è espressamente dichiarato nullo dalla norma. Il fondamento è nel principio generale per cui nessuno può trarre vantaggio dalla propria condotta illecita o dolosa.
Cosa si intende per fatto proprio del venditore
Il «fatto proprio» ricomprende le condotte del venditore che abbiano creato o consolidato il diritto del terzo che poi evince il compratore: ad esempio la vendita a non domino, la costituzione di servitù o ipoteche successive alla vendita, l'occultamento di vincoli. In questi casi la garanzia opera inderogabilmente.
Coordinamento con l'art. 1488
L'art. 1487 va letto insieme all'art. 1488 c.c., che disciplina gli effetti concreti del patto di esclusione quando l'evizione si verifica: in quel caso il compratore può pretendere solo la restituzione del prezzo e il rimborso delle spese, salvo che la vendita sia stata convenuta a rischio e pericolo del compratore.
Domande frequenti
Si può escludere la garanzia per evizione?
Sì: le parti possono aumentarla, ridurla o escluderla del tutto (art. 1487 c.c.).
C'è un limite inderogabile?
Sì: il venditore risponde sempre dell'evizione derivante da un fatto proprio, anche se la garanzia è stata esclusa; ogni patto contrario è nullo.
Cosa si intende per 'fatto proprio' del venditore?
Le condotte del venditore che creano o consolidano il diritto del terzo che evince il compratore: vendita a non domino, costituzione di ipoteche o servitù dopo la vendita, occultamenti.
Perché questo limite è inderogabile?
Perché nessuno può trarre vantaggio dalla propria condotta illecita o dolosa.
La garanzia per evizione è norma imperativa?
No, in generale è derogabile; resta imperativo solo il nucleo relativo al fatto proprio del venditore.