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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1485 c.c. Chiamata in causa del venditore

In vigore

Il compratore convenuto da un terzo che pretende di avere diritti sulla cosa venduta, deve chiamare in causa il venditore. Qualora non lo faccia e sia condannato con sentenza passata in giudicato, perde il diritto alla garanzia se il venditore prova che esistevano ragioni sufficienti per far respingere la domanda. Il compratore che ha spontaneamente riconosciuto il diritto del terzo perde il diritto alla garanzia, se non prova che non esistevano ragioni sufficienti per impedire l’evizione.

In sintesi

  • Il compratore convenuto da un terzo deve chiamare in causa il venditore nel giudizio.
  • Se non lo chiama in causa e viene condannato, perde la garanzia se il venditore dimostra che poteva vincere la causa.
  • Se riconosce spontaneamente il diritto del terzo, perde la garanzia salvo provi che l'evizione era inevitabile.

Chiamata in causa del venditore: obbligo e conseguenze

L'art. 1485 c.c. disciplina uno degli oneri procedurali fondamentali a carico del compratore nell'ambito della garanzia per evizione: la chiamata in causa del venditore nel giudizio promosso da un terzo che vanti diritti sulla cosa venduta.

Il meccanismo della chiamata in causa

Quando un terzo agisce in giudizio sostenendo di avere diritti reali o personali sulla cosa acquistata, il compratore è tenuto a chiamare il venditore nel processo, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., affinché questi possa esercitare la propria difesa e preservare la garanzia. La ratio è chiara: il venditore deve avere la possibilità di intervenire nel giudizio per evitare l'evizione e, conseguentemente, per non essere chiamato a rispondere delle relative conseguenze senza aver potuto difendersi.

Perdita della garanzia per omessa chiamata

Se il compratore omette di chiamare in causa il venditore e viene condannato con sentenza passata in giudicato, perde il diritto alla garanzia qualora il venditore riesca a dimostrare che esistevano ragioni sufficienti per respingere la domanda del terzo. La norma tutela il venditore da condanne conseguenti a processi ai quali non ha potuto partecipare e nei quali avrebbe potuto fornire un contributo difensivo decisivo.

Riconoscimento spontaneo del diritto del terzo

Analoga conseguenza si produce quando il compratore, invece di resistere in giudizio, riconosce volontariamente il diritto del terzo: anche in questo caso perde la garanzia, a meno che non provi che non esistevano ragioni sufficienti per impedire l'evizione. In sostanza, il compratore che cede senza combattere si assume il rischio che il venditore avrebbe potuto prevalere.

Coordinamento con le norme sull'evizione

L'art. 1485 si inserisce nel sistema degli artt. 1483-1490 c.c. sulla garanzia per evizione e va letto insieme all'art. 1486 (responsabilità limitata del venditore) e all'art. 1487 (patto di esclusione della garanzia). La chiamata in causa non è un mero adempimento formale ma una condizione sostanziale per conservare il diritto alla garanzia.

Domande frequenti

Cosa succede se il compratore non chiama in causa il venditore?

Se il compratore viene condannato in giudizio senza aver chiamato il venditore, perde il diritto alla garanzia qualora il venditore dimostri che vi erano ragioni sufficienti per respingere la domanda del terzo.

Come si effettua la chiamata in causa del venditore?

La chiamata in causa del venditore avviene secondo le forme della chiamata di terzo in causa prevista dall'art. 269 c.p.c., entro i termini processuali stabiliti dal giudice.

Il compratore può riconoscere il diritto del terzo senza perdere la garanzia?

Solo se prova che non esistevano ragioni sufficienti per impedire l'evizione, ossia che anche resistendo in giudizio la soccombenza sarebbe stata inevitabile.

La chiamata in causa è obbligatoria o facoltativa?

È un onere del compratore: non è tecnicamente obbligatoria, ma la sua omissione può comportare la perdita della garanzia per evizione a determinate condizioni.

L'art. 1485 si applica anche alla vendita con patto di esclusione della garanzia?

No: se le parti hanno pattuito l'esclusione della garanzia ai sensi dell'art. 1487 c.c., le disposizioni sulla chiamata in causa perdono rilevanza pratica, salvo il caso di evizione derivante da fatto proprio del venditore.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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