Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1485 c.c. Chiamata in causa del venditore

In vigore

Il compratore convenuto da un terzo che pretende di avere diritti sulla cosa venduta, deve chiamare in causa il venditore. Qualora non lo faccia e sia condannato con sentenza passata in giudicato, perde il diritto alla garanzia se il venditore prova che esistevano ragioni sufficienti per far respingere la domanda. Il compratore che ha spontaneamente riconosciuto il diritto del terzo perde il diritto alla garanzia, se non prova che non esistevano ragioni sufficienti per impedire l’evizione.

In sintesi

  • L'art. 1485 c.c. impone al compratore convenuto in giudizio da un terzo che vanta diritti sulla cosa di chiamare in causa il venditore.
  • L'omessa chiamata può far perdere la garanzia per evizione se il venditore prova che esistevano ragioni sufficienti per respingere la domanda del terzo.
  • Anche il riconoscimento spontaneo del diritto del terzo da parte del compratore fa perdere la garanzia, salvo prova contraria a suo carico.
  • La norma tutela il venditore garante, consentendogli di difendere in giudizio la posizione del compratore e, indirettamente, la propria responsabilità.
  • Il meccanismo distribuisce l'onere della prova in modo diverso a seconda che la garanzia si perda per omessa chiamata o per riconoscimento spontaneo.
Indice dei contenuti

L'art. 1485 c.c. è una norma centrale della garanzia per evizione nella vendita. Essa raccorda il piano sostanziale, ovvero l'obbligo del venditore di garantire al compratore il pacifico godimento del bene, con il piano processuale, imponendo al compratore convenuto da un terzo un preciso onere di comportamento: la chiamata in causa del venditore. La disposizione tutela la posizione del garante, al quale viene assicurata la possibilità di partecipare al giudizio e di far valere le ragioni idonee a respingere la pretesa altrui. In difetto, il compratore rischia di vedersi opporre la perdita della garanzia.

La garanzia per evizione e la sua ratio

Il venditore deve garantire al compratore che nessun terzo possa privarlo, in tutto o in parte, della cosa acquistata facendo valere diritti anteriori. È la garanzia per evizione, espressione del principio per cui chi trasferisce un bene risponde della bontà del proprio titolo. L'art. 1485 c.c. presuppone tale garanzia e ne disciplina un profilo operativo: come deve comportarsi il compratore quando un terzo lo convenga in giudizio pretendendo diritti sulla cosa.

L'onere di chiamare in causa il venditore

Il fulcro della norma è l'obbligo, per il compratore convenuto, di chiamare in causa il venditore. La ragione è intuitiva: il venditore, in quanto garante, ha interesse e spesso anche gli strumenti per contrastare la pretesa del terzo, conoscendo la provenienza e le vicende del bene. Coinvolgerlo nel processo gli consente di difendere la posizione del compratore e, al tempo stesso, di tutelare sé stesso dalla responsabilità che deriverebbe dall'eventuale evizione. La chiamata in causa assume così la funzione di un onere a carico del compratore, posto a presidio del corretto funzionamento della garanzia.

Gli effetti dell'omessa chiamata in causa

Se il compratore non chiama in causa il venditore e viene condannato con sentenza passata in giudicato, può perdere il diritto alla garanzia. La perdita, però, non è automatica: opera solo se il venditore prova che esistevano ragioni sufficienti per far respingere la domanda del terzo. La logica è chiara: il venditore non deve subire le conseguenze di una difesa che, se fosse stato coinvolto, avrebbe potuto condurre a un esito favorevole. L'onere della prova grava qui sul venditore, che deve dimostrare l'esistenza di tali ragioni.

Il riconoscimento spontaneo del diritto del terzo

La norma considera anche l'ipotesi in cui il compratore riconosca spontaneamente il diritto del terzo, senza attendere una pronuncia giudiziale. Anche in questo caso il compratore perde, in linea di principio, il diritto alla garanzia. La ratio è evitare che il compratore pregiudichi il garante con un atto di resa non necessario. Qui, tuttavia, la distribuzione dell'onere probatorio si inverte: è il compratore a dover provare che non esistevano ragioni sufficienti per impedire l'evizione, cioè che la pretesa del terzo era comunque fondata e insuperabile.

La diversa distribuzione dell'onere della prova

Uno dei profili più significativi della disposizione è il differente regime probatorio nelle due ipotesi. Nel caso di omessa chiamata, spetta al venditore dimostrare che la domanda avrebbe potuto essere respinta. Nel caso di riconoscimento spontaneo, è invece il compratore a dover provare che la resistenza sarebbe stata inutile. Questa asimmetria riflette la diversa gravità dei comportamenti: chi rinuncia attivamente a difendersi si addossa un onere probatorio più stringente rispetto a chi semplicemente omette di coinvolgere il garante.

Il coordinamento tra piano sostanziale e processuale

L'art. 1485 c.c. mostra come la garanzia per evizione non si esaurisca in un diritto sostanziale, ma si traduca in regole di condotta processuale. Il compratore che voglia conservare la garanzia deve attivarsi tempestivamente, coinvolgendo il venditore nel giudizio promosso dal terzo. La norma costruisce così un sistema in cui il comportamento processuale incide direttamente sulla sopravvivenza del diritto sostanziale alla garanzia, premiando la diligenza e sanzionando l'inerzia o la resa ingiustificata.

Indicazioni operative per il compratore

Sul piano pratico, il compratore convenuto da un terzo che pretende diritti sul bene ha tutto l'interesse a chiamare in causa il venditore senza indugio e a evitare riconoscimenti affrettati. La chiamata gli consente di trasferire al garante l'onere di contrastare la pretesa e di preservare, in caso di soccombenza, il diritto a essere garantito. Astenersi da questi comportamenti espone, in linea generale, al rischio di vedersi privato della garanzia, con un aggravio probatorio che può risultare decisivo nel rapporto con il venditore.

La posizione del terzo che agisce

La fattispecie disciplinata dalla norma presuppone l'iniziativa di un terzo che pretende di avere diritti sulla cosa venduta. Questa pretesa costituisce il presupposto che attiva l'onere del compratore di coinvolgere il venditore. La posizione del terzo è esterna al rapporto di vendita, ma incide profondamente su di esso, poiché mette in discussione il pacifico godimento del bene da parte del compratore. La garanzia per evizione esiste proprio per fronteggiare questo rischio: assicurare che, se la pretesa del terzo risulta fondata, il compratore non resti privo di tutela nei confronti di chi gli ha trasferito il bene. L'art. 1485 c.c. organizza la reazione a tale pretesa lungo il binario della chiamata in causa.

Evizione totale e parziale

La pretesa del terzo può investire l'intero bene o soltanto una parte di esso, dando luogo, in linea generale, a un'evizione totale oppure parziale. La distinzione rileva sul piano delle conseguenze della garanzia, ma non incide sul meccanismo di reazione previsto dalla norma: in entrambi i casi il compratore convenuto ha interesse a chiamare in causa il venditore, per consentirgli di contrastare la pretesa e per preservare il proprio diritto alla garanzia. La consapevolezza che l'evizione possa essere anche parziale rende ancora più opportuno un comportamento processuale diligente, idoneo a tutelare il compratore in tutte le possibili gradazioni della pretesa altrui.

La funzione dissuasiva e responsabilizzante della norma

L'art. 1485 c.c. svolge anche una funzione di responsabilizzazione del compratore. Subordinando la conservazione della garanzia a un corretto comportamento processuale, la norma scoraggia condotte negligenti, come l'inerzia di fronte alla pretesa del terzo, e condotte affrettate, come il riconoscimento spontaneo del diritto altrui. In questo modo si protegge il venditore garante da pregiudizi che derivino non dalla fondatezza della pretesa, ma dalla scarsa diligenza del compratore. La disposizione realizza così un equilibrio tra la tutela del compratore evitto e l'esigenza di non gravare il venditore delle conseguenze di difese mal condotte o di rinunce non necessarie.

Domande frequenti

Cosa deve fare il compratore convenuto da un terzo?

Deve chiamare in causa il venditore, in modo da consentirgli di difendere la posizione del compratore e di far valere le ragioni utili a respingere la pretesa del terzo.

Cosa rischia il compratore che non chiama in causa il venditore?

Se viene condannato con sentenza passata in giudicato, può perdere la garanzia, ma solo se il venditore prova che esistevano ragioni sufficienti per respingere la domanda.

Cosa accade se il compratore riconosce spontaneamente il diritto del terzo?

Perde, in linea generale, il diritto alla garanzia, salvo che provi che non esistevano ragioni sufficienti per impedire l'evizione.

Su chi grava l'onere della prova?

Nell'omessa chiamata spetta al venditore provare le ragioni di rigetto; nel riconoscimento spontaneo spetta al compratore provare che la resistenza sarebbe stata inutile.

Perché la norma impone la chiamata in causa?

Per tutelare il venditore garante, che può difendere il bene e la propria posizione, ed evitare che il compratore pregiudichi la garanzia con condotte negligenti o affrettate.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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