Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1484 c.c. – Evizione parziale
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
In caso di evizione parziale della cosa, si osservano le disposizioni dell’art. 1480 e quella del secondo comma dell’articolo precedente.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1483 - Articolo 1483 Codice Civile: Evizione totale della cosa→Cod. civ. art. 1485 - Articolo 1485 Codice Civile: Chiamata in causa del venditore→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 1482 c.c.: Cosa gravata da garanzie reali o da altri vincoli→Articolo 1486 Codice Civile: Responsabilità limitata dal venditore→Articolo 1481 Codice Civile: Pericolo di rivendica→Art. 1487 c.c.: Modificazione o esclusione convenzionale della g→Articolo 1480 Codice Civile: Vendita di cosa parzialmente di altri→Articolo 1488 Codice Civile: Effetti dell’esclusione della garanzia→Articolo 1479 Codice Civile: Buona fede del compratore
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 1484 del codice civile completa la disciplina della garanzia per evizione nel contratto di vendita, occupandosi dell'ipotesi in cui il compratore subisca la perdita non dell'intera cosa, ma soltanto di una sua parte. Attraverso la tecnica del rinvio, la disposizione collega l'evizione parziale a regole gia dettate per fattispecie affini, costruendo un sistema coerente di tutele a favore di chi acquista.
Il concetto di evizione parziale
L'evizione, in generale, indica la situazione in cui il compratore e privato, in tutto o in parte, della cosa acquistata per effetto di un diritto che un terzo fa valere e che risulta prevalente. Si parla di evizione parziale quando la privazione non investe l'intero bene, ma una sua porzione, oppure quando la cosa risulta gravata da un diritto altrui che ne diminuisce il godimento. Il compratore, in tali ipotesi, conserva una parte di quanto acquistato ma vede frustrata, in misura corrispondente, l'aspettativa al pieno godimento del bene.
La tecnica del rinvio
La disposizione non detta una disciplina autonoma e completa, ma rinvia alle norme richiamate, in particolare a quella che regola la vendita di cosa parzialmente di altri e a una specifica previsione dell'articolo che la precede. Questa scelta legislativa risponde a un'esigenza di economia normativa: le situazioni dell'evizione parziale e della vendita di cosa parzialmente altrui presentano affinita strutturali tali da giustificare un trattamento coordinato. L'interprete deve percio ricostruire la disciplina applicabile leggendo l'art. 1484 insieme alle disposizioni richiamate.
I rimedi a favore del compratore
In coerenza con le norme richiamate, il compratore che subisce un'evizione parziale dispone, in linea generale, di rimedi proporzionati all'entita della perdita. A seconda della rilevanza della parte perduta, puo profilarsi la possibilita di sciogliere il contratto, quando la privazione sia tale da rendere presumibile che il compratore non avrebbe acquistato senza quella parte, oppure di mantenere il contratto ottenendo una riduzione corrispondente alla diminuzione subita. La graduazione dei rimedi riflette il principio per cui la reazione dell'ordinamento deve essere commisurata alla gravita del pregiudizio.
Il criterio di rilevanza della perdita
Centrale, nella ricostruzione della tutela, e la valutazione dell'incidenza della parte perduta sull'economia complessiva dell'acquisto. Quando la porzione evitta e talmente significativa da incidere sull'interesse stesso del compratore a concludere l'affare, la tutela tende verso lo scioglimento del vincolo; quando invece la perdita e contenuta, prevale la logica della conservazione del contratto con un adeguamento delle prestazioni. Questo criterio impone una valutazione concreta, caso per caso, dell'importanza che la parte evitta rivestiva nell'assetto di interessi voluto dalle parti.
Il coordinamento con la garanzia per evizione
L'art. 1484 va letto all'interno del piu ampio sistema della garanzia per evizione, che impegna il venditore a garantire al compratore il pacifico godimento della cosa contro le pretese dei terzi. L'evizione parziale rappresenta una manifestazione attenuata di questo rischio, e la disciplina si preoccupa di assicurare al compratore una tutela adeguata anche quando la perdita non sia totale. In tal modo il sistema offre una risposta graduata che copre l'intero spettro delle possibili privazioni, dalla totale alla minima.
Profili applicativi
Nella pratica dei rapporti di compravendita, la disposizione fornisce il criterio per affrontare le situazioni in cui emerga, dopo l'acquisto, un diritto di terzi che incida solo su una parte del bene. La corretta individuazione del rimedio passa attraverso la qualificazione della fattispecie come evizione parziale e attraverso la lettura coordinata delle norme richiamate, che consentono di stabilire se sia piu appropriato sciogliere il contratto o conservarlo con il dovuto riequilibrio economico.
Il presupposto del diritto del terzo
L'evizione, sia totale sia parziale, presuppone che un terzo faccia valere su tutta o parte della cosa un diritto anteriore alla vendita e prevalente rispetto a quello acquistato dal compratore. Non basta una qualsiasi pretesa: occorre che il diritto del terzo risulti fondato e idoneo a privare il compratore del bene o di una sua porzione. Questo presupposto distingue l'evizione da altre vicende che pure incidono sul godimento della cosa, e ne segna il collegamento con la garanzia che il venditore deve al compratore per il pacifico godimento di quanto trasferito. La verifica della consistenza e dell'anteriorita del diritto del terzo e percio il primo passaggio nella ricostruzione della tutela applicabile.
Il ruolo della buona fede e della conoscenza del rischio
Nella ricostruzione complessiva della garanzia per evizione assume rilievo, in linea generale, lo stato soggettivo del compratore rispetto al rischio della privazione. La disciplina della vendita tende a graduare la tutela anche in considerazione del fatto che il compratore fosse o meno a conoscenza del pericolo di evizione al momento dell'acquisto. Pur operando l'art. 1484 mediante rinvio alle norme richiamate, la valutazione concreta della posizione delle parti non puo prescindere da questo profilo, che concorre a definire l'estensione dei rimedi e il riequilibrio economico spettante al compratore in caso di perdita parziale del bene.
La funzione di equilibrio del rapporto sinallagmatico
In una prospettiva piu ampia, la disciplina dell'evizione parziale assolve a una funzione di riequilibrio del rapporto di scambio. La vendita e un contratto a prestazioni corrispettive, in cui il prezzo trova giustificazione nel pieno trasferimento del bene. Quando il compratore perde una parte di cio che ha acquistato, viene meno l'equilibrio originario tra prestazione e controprestazione, e la disciplina interviene per ripristinarlo, attraverso lo scioglimento o l'adeguamento del prezzo. Cosi intesa, la norma non si limita a sanzionare una patologia, ma si fa strumento di conservazione della razionalita economica dell'operazione, assicurando che il compratore non sopporti per intero un prezzo a fronte di un acquisto rimasto parziale.
Casi pratici
Caso 1: perdita di una porzione rilevante
Tizio acquista un bene da Caio e successivamente un terzo fa valere con esito favorevole un diritto su una parte significativa della cosa. In linea generale, se la parte perduta e tale da far presumere che Tizio non avrebbe acquistato senza di essa, la disciplina richiamata orienta verso lo scioglimento del contratto.
Caso 2: perdita contenuta
Sempronio acquista un bene e subisce un'evizione che riguarda una porzione di modesta entita. In tal caso prevale, in linea generale, la conservazione del contratto con una riduzione corrispondente alla diminuzione subita, secondo il criterio di proporzionalita desumibile dalle norme richiamate.
Domande frequenti
Che cos'e l'evizione parziale?
E la situazione in cui il compratore e privato non dell'intera cosa acquistata, ma soltanto di una sua parte, per effetto del diritto prevalente di un terzo.
Perche l'art. 1484 rinvia ad altre norme?
Per economia normativa: l'evizione parziale presenta affinita con la vendita di cosa parzialmente altrui, sicche la disciplina e ricostruita leggendo insieme le disposizioni richiamate.
Quali rimedi ha il compratore?
In linea generale rimedi proporzionati alla perdita: a seconda della rilevanza della parte evitta, lo scioglimento del contratto oppure la sua conservazione con una riduzione corrispondente.
Quando il compratore puo sciogliere il contratto?
Quando la parte perduta e tanto rilevante da far presumere che, senza di essa, il compratore non avrebbe concluso l'acquisto.
Che differenza c'e con l'evizione totale?
Nell'evizione totale il compratore perde l'intero bene; in quella parziale ne conserva una porzione, e la tutela e graduata in base all'entita della perdita.