In sintesi
- L'evizione parziale comporta la perdita di una parte del bene o di alcuni diritti su di esso, non dell'intero.
- Si applicano le regole dell'art. 1480 c.c.: il compratore può chiedere la risoluzione (se avrebbe rinunciato all'acquisto senza quella parte) oppure la riduzione del prezzo.
- Si applica anche l'art. 1483 comma 2 c.c.: il venditore rimborsa i frutti restituiti al terzo e le spese processuali.
- Il rimedio varia in funzione della rilevanza della parte persa rispetto all'intero bene.
- Il risarcimento del danno si aggiunge sempre.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1484 c.c. – Evizione parziale
Testo vigente — R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
In caso di evizione parziale della cosa, si osservano le disposizioni dell’art. 1480 e quella del secondo comma dell’articolo precedente.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Definizione e ambito
L'evizione parziale si verifica quando il compratore perde, per effetto di una pronuncia favorevole a un terzo, non l'intero bene ma una sua quota, porzione materiale o diritto specifico su di esso (es. una servitù, una porzione di fondo, un piano di un edificio). L'art. 1484 c.c. non disciplina autonomamente la fattispecie, ma opera per rinvio a due norme: l'art. 1480 e il secondo comma dell'art. 1483.
Rimedi: risoluzione o riduzione del prezzo
Per effetto del rinvio all'art. 1480 c.c., il compratore che subisce evizione parziale ha diritto alla risoluzione del contratto solo se dimostra (o risulta dalle circostanze) che non avrebbe concluso l'affare senza quella parte persa. In caso contrario, il rimedio è la riduzione del prezzo proporzionale al valore della parte evinta rispetto al valore complessivo del bene, oltre al risarcimento del danno in ogni caso.
Rimborso frutti e spese
Il rinvio al secondo comma dell'art. 1483 c.c. estende all'evizione parziale l'obbligo del venditore di rimborsare il valore dei frutti che il compratore abbia dovuto restituire al terzo per la parte evinta, nonché le spese processuali sostenute nel giudizio di rivendica.
Valutazione della rilevanza della parte persa
Il giudice valuta la rilevanza in concreto: un appartamento privo di cantina o posto auto può comportare solo riduzione del prezzo; un fondo agricolo privo di accesso diretto alla strada pubblica potrebbe giustificare la risoluzione perché inutilizzabile nelle stesse condizioni.
Coordinamento
L'art. 1484 si raccorda con gli artt. 1480, 1483, 1485-1488 c.c. e, in ambito consumeristico, con il D.Lgs. 206/2005 per le vendite ai consumatori.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra evizione totale (art. 1483) ed evizione parziale (art. 1484)?
Nell'evizione totale il compratore perde l'intero bene; nell'evizione parziale perde solo una quota, porzione o diritto specifico. I rimedi differiscono: l'evizione totale obbliga sempre al risarcimento integrale; quella parziale può portare a risoluzione o semplice riduzione del prezzo.
Come si determina se chiedere la risoluzione o la riduzione del prezzo in caso di evizione parziale?
La risoluzione è ammessa solo se, valutate le circostanze, il compratore non avrebbe acquistato senza la parte evinta (es. porzione essenziale all'uso del bene). Se la parte è accessoria o marginale, il rimedio è la riduzione del prezzo proporzionale al valore mancante.
Il venditore deve rimborsare anche i frutti in caso di evizione parziale?
Sì. Per effetto del rinvio al secondo comma dell'art. 1483 c.c., il venditore deve rimborsare il valore dei frutti che il compratore abbia dovuto restituire al terzo per la porzione evinta, oltre alle spese processuali.
È necessario che l'evizione parziale sia accertata da una sentenza?
In senso stretto sì: l'evizione presuppone che un terzo abbia fatto valere il proprio diritto in giudizio e ottenuto una pronuncia favorevole. Accordi stragiudiziali con il terzo non configurano tecnicamente un'evizione, anche se possono rilevare diversamente.
L'art. 1484 si applica anche ai beni mobili?
Sì, la norma non distingue tra beni mobili e immobili. Tuttavia, per i beni mobili acquistati in buona fede il possesso vale titolo (art. 1153 c.c.), sicché l'evizione parziale è più rara in pratica e riguarda soprattutto beni registrati o immobili.