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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1491 c.c. Esclusione della garanzia

In vigore

Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.

In sintesi

  • La garanzia per vizi non è dovuta se il compratore conosceva i vizi al momento del contratto.
  • L'esclusione opera anche quando i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo dichiarazione del venditore di esenzione da vizi.
  • La norma bilancia la tutela del compratore con il principio di autoresponsabilità di chi acquista con consapevolezza.
  • Il venditore che dichiara la cosa esente da vizi risponde anche dei vizi facilmente riconoscibili.
  • La disciplina si coordina con l'art. 1490 c.c. e con l'art. 1495 c.c. sui termini di decadenza e prescrizione.

Ratio dell'esclusione della garanzia

L'art. 1491 c.c. limita l'ambito della garanzia legale per vizi prevista dall'art. 1490 c.c. sulla base del principio di autoresponsabilità del compratore: chi acquista conoscendo i difetti della cosa, o chi avrebbe potuto rilevarli con la normale diligenza, non può poi invocare la garanzia del venditore. La norma tutela la certezza dei rapporti contrattuali e sanziona la negligenza del compratore che non abbia esercitato un minimo di controllo prima dell'acquisto.

Conoscenza effettiva e conoscibilità dei vizi

La prima ipotesi riguarda i vizi effettivamente conosciuti dal compratore al momento della conclusione del contratto: la conoscenza esclude qualsiasi diritto alla garanzia. La seconda ipotesi riguarda i vizi facilmente riconoscibili, cioè quelli che sarebbero stati evidenti a un acquirente di ordinaria diligenza che avesse esaminato la cosa. In questo caso la garanzia è esclusa perché il compratore avrebbe potuto e dovuto accorgersi del difetto.

L'eccezione della dichiarazione di esenzione

Se il venditore ha dichiarato espressamente che la cosa è esente da vizi, risponde anche dei vizi facilmente riconoscibili: la dichiarazione crea un'aspettativa legittima nel compratore che supera il suo onere di diligenza e reintroduce la garanzia. La dichiarazione deve essere esplicita e non equivoca; generiche affermazioni promozionali non bastano a invertire la regola dell'art. 1491 c.c.

Coordinamento con la disciplina consumeristica

Nei contratti tra venditore professionale e consumatore il D.Lgs. 206/2005 amplia la nozione di difetto di conformità e limita la possibilità di opporre al consumatore la conoscibilità del vizio, prevedendo un regime più protettivo rispetto alla disciplina codicistica.

Domande frequenti

Quando il compratore perde il diritto alla garanzia per vizi?

Il compratore perde la garanzia se al momento del contratto conosceva effettivamente i vizi oppure se i vizi erano facilmente riconoscibili con l'ordinaria diligenza. In entrambi i casi si applica il principio di autoresponsabilità.

Cosa si intende per vizi 'facilmente riconoscibili'?

Sono i vizi che un acquirente di ordinaria diligenza avrebbe potuto rilevare esaminando la cosa prima o al momento dell'acquisto, senza necessità di particolari competenze tecniche o strumenti specialistici.

Se il venditore dichiara la cosa esente da vizi, cambia qualcosa?

Sì. Se il venditore ha dichiarato espressamente che la cosa è priva di vizi, risponde anche dei vizi facilmente riconoscibili, perché la dichiarazione crea un'aspettativa legittima nel compratore che supera il suo onere di controllo.

L'art. 1491 c.c. si applica anche ai consumatori?

Nei contratti b2c il D.Lgs. 206/2005 prevede una disciplina più protettiva: la possibilità di opporre al consumatore la conoscibilità del difetto è limitata e le garanzie legali di conformità hanno termini più lunghi rispetto al codice civile.

La conoscenza del vizio da parte del compratore deve essere provata dal venditore?

Sì. Chi invoca l'esclusione della garanzia deve dimostrare che il compratore conosceva effettivamente i vizi o che erano facilmente riconoscibili. L'onere della prova grava sul venditore che eccepisce l'art. 1491 c.c.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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