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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1492 c.c. Effetti della garanzia

In vigore

Nei casi indicati dall’articolo 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo, che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione. La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale. Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l’ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Il compratore che scopre vizi può scegliere tra la risoluzione del contratto (actio redhibitoria) e la riduzione del prezzo (actio quanti minoris).
  • La scelta diventa irrevocabile con la domanda giudiziale.
  • Se la cosa è perita a causa dei vizi, il compratore ha diritto alla sola risoluzione.
  • Se la cosa è perita per caso fortuito, colpa del compratore, alienazione o trasformazione, il compratore può chiedere solo la riduzione del prezzo.
  • La disciplina si coordina con l'art. 1493 c.c. sugli effetti della risoluzione e con l'art. 1494 c.c. sul risarcimento del danno.

I rimedi edilizi: scelta tra risoluzione e riduzione del prezzo

L'art. 1492 c.c. disciplina gli effetti della garanzia per vizi attribuendo al compratore due rimedi alternativi di origine romanistica: l'actio redhibitoria, che mira alla risoluzione del contratto con restituzione della cosa e del prezzo, e l'actio quanti minoris, che riduce il prezzo in proporzione al minor valore della cosa viziata. La scelta spetta al compratore ed è in linea di principio libera, salvo che gli usi escludano la risoluzione per determinati tipi di vizi.

Irrevocabilità della scelta con la domanda giudiziale

Fino a che la scelta non è espressa nella domanda giudiziale, il compratore può mutare orientamento. Una volta proposta la domanda in giudizio, la scelta diventa irrevocabile: il principio di stabilità processuale impedisce di cambiare rimedio nel corso del processo, a tutela del convenuto e della certezza del giudizio.

Perimento della cosa

Il regime cambia in base alle modalità di perimento della cosa viziata. Se la cosa perisce in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto, poiché il perimento è imputabile al venditore che ha consegnato una cosa difettosa. Se invece la cosa è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, oppure se il compratore l'ha alienata o trasformata, il rimedio disponibile è solo la riduzione del prezzo: in questi casi il compratore non può restituire la cosa e la risoluzione è preclusa.

Coordinamento con risarcimento e decadenza

I rimedi ex art. 1492 c.c. possono cumularsi con il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1494 c.c. Restano soggetti ai termini di decadenza e prescrizione dell'art. 1495 c.c.: denuncia entro otto giorni dalla scoperta e prescrizione annuale dalla consegna.

Domande frequenti

Quali rimedi ha il compratore in caso di vizi della cosa venduta?

Il compratore può scegliere tra la risoluzione del contratto (actio redhibitoria), con restituzione della cosa e del prezzo, e la riduzione del prezzo (actio quanti minoris), proporzionale al minor valore della cosa viziata. La scelta è libera fino alla domanda giudiziale.

Quando la scelta tra risoluzione e riduzione del prezzo diventa irrevocabile?

La scelta diventa irrevocabile quando è espressa nella domanda giudiziale. Prima di tale momento il compratore può cambiare orientamento; dopo l'instaurazione del giudizio il rimedio scelto non può essere mutato.

Cosa succede se la cosa viziata è andata distrutta?

Se la cosa è perita a causa dei vizi stessi, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto. Se invece è perita per caso fortuito, colpa del compratore, alienazione o trasformazione, è ammessa solo la riduzione del prezzo.

Il compratore può chiedere anche il risarcimento del danno oltre alla riduzione del prezzo?

Sì. I rimedi dell'art. 1492 c.c. sono cumulabili con il risarcimento del danno previsto dall'art. 1494 c.c., sempreché il venditore non provi di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa.

Gli usi commerciali possono escludere la risoluzione del contratto per vizi?

Sì. L'art. 1492 c.c. prevede espressamente che per determinati vizi gli usi possano escludere il rimedio della risoluzione, lasciando al compratore il solo rimedio della riduzione del prezzo.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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