Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1876 c.c. – Rendita costituita su persone già defunte
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il contratto è nullo, se la rendita è costituita per la durata della vita di persona che, al tempo del contratto, aveva già cessato di vivere.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1875 - Articolo 1875 Codice Civile: Costituzione a favore di un terzo→Cod. civ. art. 1877 - Art. 1877 c.c.: Risoluzione del contratto di vitalizio oneroso→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1874 Codice Civile: Costituzione a favore di più persone→Articolo 1878 Codice Civile: Mancanza di pagamento delle rate scadute→Articolo 1873 Codice Civile: Determinazione della durata→Art. 1879 c.c.: Divieto di riscatto e onerosità sopravvenuta→Articolo 1872 Codice Civile: Modi di costituzione→Articolo 1880 Codice Civile: Modalità del pagamento della rendita→Articolo 1871 Codice Civile: Rendite dello Stato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La causa dell'alea e la sua assenza
L'articolo 1876 c.c. stabilisce la nullita' del contratto di rendita vitalizia quando la persona la cui vita e' posta a misura della rendita era già deceduta al momento della conclusione del contratto. La norma e' espressione del principio per cui l'alea, l'incertezza sull'an e sul quando del decorso vitale, e' elemento essenziale e costitutivo del vitalizio.
Ratio
Se la vita di riferimento si era già conclusa prima della stipula, il contratto non ha mai avuto un oggetto giuridicamente possibile sotto il profilo dell'alea. Non si tratta di un contratto diventato impossibile dopo la conclusione, ma di un contratto originariamente privo di causa: manca ab initio l'incertezza sulla durata. Per questo il codice commina la nullita' e non la risoluzione o l'annullabilita'.
Irrilevanza della buona fede
La norma non distingue tra parti in buona fede e parti in malafede. Anche se Tizio e Caio erano entrambi all'oscuro del fatto che il terzo Sempronio, la cui vita era posta a misura, era già deceduto, il contratto e' comunque nullo. Questo e' coerente con la disciplina generale della nullita' (art. 1418 c.c.), che prescinde dallo stato soggettivo delle parti.
Prova del decesso anteriore
Chi eccepisce la nullita' deve provare che la persona di riferimento era già morta al momento esatto della stipula. Se il decesso e' avvenuto anche solo un minuto dopo la firma del contratto, il negozio e' valido (salvo poi l'estinzione immediata della rendita). La prova si ottiene normalmente con il certificato di morte rilasciato dall'ufficiale di stato civile.
Differenza con la morte sopravvenuta
Se la vita di riferimento cessa dopo la conclusione del contratto, il vitalizio si estingue, come previsto dal meccanismo naturale della rendita, senza che vi sia nullita'. Il contratto era valido e ha prodotto effetti per il periodo compreso tra la stipula e il decesso. L'art. 1876 riguarda solo la morte anteriore alla stipula.
Conseguenze della nullita'
La nullita' e' assoluta e insanabile: può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Le prestazioni già eseguite devono essere restituite (art. 2033 c.c.): se il promittente ha già pagato alcune rate di rendita, avrà diritto alla restituzione; se lo stipulante aveva trasferito un immobile, ha diritto a riaverlo indietro mediante la ripetizione dell'indebito.
Applicazione all'ipotesi di pluralità di vite
Quando la rendita e' costituita su più vite (art. 1873), la nullita' scatta solo se tutte le persone di riferimento erano già decedute al momento della stipula. Se almeno una era in vita, l'alea sussiste e il contratto e' valido, anche se alcune delle vite previste si erano già concluse.
Domande frequenti
Perché il contratto e' nullo se la persona di riferimento era già morta?
Perché la rendita vitalizia e' un contratto aleatorio: l'incertezza sulla durata della vita e' la sua causa tipica. Se la persona era già morta, manca ab origine l'alea, e il contratto e' privo di causa, con conseguente nullita' assoluta.
La nullita' si applica anche se le parti non sapevano del decesso?
Si'. L'art. 1876 c.c. non richiede la malafede delle parti. La nullita' opera oggettivamente, indipendentemente dallo stato soggettivo di Tizio e Caio al momento della firma.
Come si prova che la persona era già morta al momento della stipula?
Con il certificato di morte rilasciato dall'ufficiale di stato civile, che indica data e ora del decesso. Chi eccepisce la nullita' deve dimostrare che il decesso e' avvenuto prima della data e dell'ora di stipula del contratto.
Cosa succede alle prestazioni già eseguite in base a un contratto nullo?
Devono essere restituite ai sensi dell'art. 2033 c.c. (ripetizione dell'indebito). Il promittente recupera le rate eventualmente versate; lo stipulante ha diritto alla restituzione del bene o del capitale ceduto.
Se la rendita e' su più vite e alcune erano già decedute, il contratto e' nullo?
No, non automaticamente. La nullita' scatta solo se tutte le vite di riferimento erano già cessate. Se almeno una persona era in vita al momento della stipula, l'alea esiste e il contratto e' valido.