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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1875 c.c. – Costituzione a favore di un terzo

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

La rendita vitalizia costituita a favore di un terzo, quantunque importi per questo una liberalità, non richiede le forme stabilite per la donazione.

In sintesi

  • Rendita a favore di terzo senza forme della donazione: il contratto che istituisce una rendita vitalizia a favore di un terzo non richiede l'atto pubblico notarile previsto per le donazioni.
  • Liberalità indiretta: pur producendo un arricchimento gratuito per il terzo, il negozio non è formalmente qualificato come donazione.
  • Deviazione dal contratto a favore di terzo: la norma è una specificazione del principio generale degli artt. 1411-1413 c.c. adattata al vitalizio.
  • Tutela del contraente originario: il promittente deve comunque rispettare le obbligazioni assunte verso lo stipulante, indipendentemente dalla posizione del terzo.
  • Applicazione pratica: frequente nelle pianificazioni familiari in cui un genitore stipula un vitalizio a beneficio di un figlio.
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La rendita vitalizia a favore di terzo: inquadramento

L'articolo 1875 c.c. disciplina un caso particolare di contratto a favore di terzo (artt. 1411-1413 c.c.) applicato alla rendita vitalizia. La norma stabilisce che questo contratto, pur producendo una liberalita' indiretta a vantaggio del terzo, non richiede le forme dell'atto di donazione.

Struttura del negozio

Tre soggetti sono coinvolti:

  • Stipulante: colui che cede il bene o il capitale al promittente e organizza il beneficio per il terzo;
  • Promittente: colui che riceve il corrispettivo e si obbliga a pagare la rendita al terzo;
  • Terzo beneficiario: colui che percepisce la rendita senza aver versato alcun corrispettivo.

Ad esempio, Tizio (stipulante) cede il proprio appartamento a Caio (promittente) in cambio dell'impegno di Caio di versare una rendita mensile a Sempronio (terzo), figlio di Tizio. Sempronio ottiene un beneficio economico senza aver partecipato al trasferimento del bene, ma il contratto e' valido senza bisogno di atto pubblico.

Perché non servono le forme della donazione

La donazione e' un negozio unilaterale di attribuzione patrimoniale che richiede l'atto pubblico (art. 782 c.c.) a tutela del donante da decisioni avventate. Nel contratto a favore di terzo, invece, lo stipulante non dona direttamente al terzo: contrae con il promittente, che e' parte obbligata. La liberalita' nei confronti del terzo e' solo un effetto riflesso. Pertanto il legislatore ha ritenuto sufficiente la forma propria del contratto base (quella del vitalizio oneroso).

Diritti del terzo

Il terzo acquista il diritto alla rendita nel momento in cui dichiara di voler profittare del beneficio (art. 1411, comma 2, c.c.). Da quel momento il promittente non può più liberarsi dall'obbligazione nei confronti del terzo neppure con il consenso dello stipulante.

Revoca e modifica

Fino all'accettazione del terzo, lo stipulante può revocare o modificare il beneficio. Dopo l'accettazione la revoca non e' più possibile, salvo che il contratto stesso la consenta. Questa regola e' rilevante nella pianificazione familiare: il genitore-stipulante che voglia mantenere flessibilita' dovrà inserire una clausola di revocabilita' nel contratto.

Concorso con le norme sulla donazione indiretta

L'art. 1875 non esclude l'applicazione delle norme sulla collazione e la riduzione per tutela dei legittimari: se la rendita costituita a favore del terzo eccede la quota disponibile dello stipulante, gli altri eredi potranno agire in riduzione. In questo senso la liberalita' e' 'indiretta' sul piano formale, ma non sfugge alle tutele sostanziali del diritto successorio.

Domande frequenti

Perché la rendita vitalizia a favore di terzo non richiede la forma della donazione?

Perché la liberalita' verso il terzo e' solo un effetto riflesso di un contratto bilaterale tra stipulante e promittente. Il legislatore ha ritenuto sufficiente la forma ordinaria del vitalizio, riservando l'atto pubblico notarile alle donazioni dirette.

Da quando il terzo acquista il diritto alla rendita?

Il terzo acquista il diritto nel momento in cui dichiara di voler profittare del beneficio (art. 1411, comma 2, c.c.). Prima dell'accettazione lo stipulante può ancora revocare o modificare il beneficio.

Lo stipulante può revocare il beneficio concesso al terzo?

Si', ma solo prima che il terzo abbia dichiarato di voler profittare del beneficio. Dopo l'accettazione la revoca non e' più possibile, salvo clausola contrattuale che la preveda espressamente.

La rendita a favore di terzo e' soggetta alle norme sulla riduzione per tutela dei legittimari?

Si'. Anche se non richiede la forma della donazione, la rendita costituisce una liberalita' indiretta che può essere aggredita dagli altri eredi in riduzione se eccede la quota disponibile dello stipulante al momento dell'apertura della successione.

Qual e' la differenza tra la rendita vitalizia a favore di terzo e la donazione diretta di una rendita?

La donazione diretta di una rendita richiede l'atto pubblico notarile con testimoni (art. 1872, secondo comma, c.c.). La rendita a favore di terzo ex art. 1875 c.c. si costituisce con il contratto oneroso tra stipulante e promittente, senza bisogno delle forme solenni della donazione.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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