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Art. 1874 c.c. Costituzione a favore di più persone
In vigore
Se la rendita è costituita a favore di più persone, la parte spettante al creditore premorto, si accresce a favore degli altri, salvo patto contrario.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
La regola dell'accrescimento
L'articolo 1874 c.c. introduce una regola di default per il caso in cui la rendita vitalizia sia costituita a favore di piu' beneficiari: alla morte di uno di essi, la quota che gli spettava si accresce automaticamente a favore dei superstiti, senza necessita' di alcun atto ulteriore.
Esempio pratico
Tizio costituisce una rendita vitalizia di 1.200 euro mensili a favore di tre fratelli: Caio, Sempronio e Mevio, in quote uguali (400 euro ciascuno). Alla morte di Caio, la sua quota di 400 euro non si estingue ne' passa agli eredi di Caio: si accresce alle quote di Sempronio e Mevio, che d'ora in poi percepiranno 600 euro ciascuno. Alla morte di Sempronio, Mevio percepira' l'intera rendita di 1.200 euro fino alla propria morte.
Ratio della norma
L'accrescimento risponde a una logica di favor creditorum: i beneficiari superstiti non vedono ridursi la loro protezione economica per effetto di un evento (la morte del contitolare) che non dipende dalla loro volonta'. Nel vitalizio oneroso, essi hanno gia' contribuito, almeno indirettamente, alla formazione del corrispettivo, e sarebbe iniquo che la rendita diminuisse progressivamente.
Il patto contrario
La norma e' dispositiva: le parti possono convenzionalmente escludere o modificare l'accrescimento. Le deroghe piu' comuni sono:
Differenza con la rendita su piu' vite
L'art. 1874 disciplina la pluralita' di creditori (beneficiari) della rendita, non la pluralita' di vite di riferimento di cui all'art. 1873. Sono concetti distinti: e' possibile che la rendita duri per la vita di un solo soggetto ma sia pagata a piu' beneficiari, oppure che la durata sia ancorata a piu' vite e vi sia un solo beneficiario.
Implicazioni fiscali
L'accrescimento della rendita a favore dei superstiti non costituisce un nuovo atto di liberalita' soggetto a imposta sulle successioni e donazioni, in quanto deriva direttamente dalla clausola originaria del contratto. Tuttavia, i maggiori importi percepiti dai superstiti restano assoggettati all'IRPEF nella misura ordinaria prevista per le rendite.
Domande frequenti
Cosa significa 'accrescimento' nella rendita vitalizia a favore di piu' persone?
Significa che alla morte di uno dei beneficiari, la sua quota di rendita non si estingue ne' passa agli eredi, ma aumenta automaticamente la quota degli altri beneficiari superstiti, senza bisogno di atti aggiuntivi.
Il patto contrario all'accrescimento deve essere espresso nel contratto?
Si'. La regola dell'accrescimento e' la disciplina legale di default; per escluderla o modificarla e' necessaria una clausola contrattuale esplicita che specifichi cosa accade alla quota del beneficiario premorto.
La quota del beneficiario premorto puo' essere trasmessa ai suoi eredi?
Solo se le parti lo hanno espressamente previsto nel contratto. Per legge (art. 1874 c.c.) l'accrescimento e' la regola, e la trasmissione agli eredi deve essere stabilita con patto contrario.
L'accrescimento si applica anche alla rendita vitalizia per donazione?
Si', la norma non distingue tra vitalizio oneroso e gratuito. Anche nel vitalizio costituito per donazione a favore di piu' beneficiari si applica la regola dell'accrescimento, salvo patto contrario nell'atto costitutivo.
Qual e' la differenza tra 'piu' beneficiari' (art. 1874) e 'piu' vite di riferimento' (art. 1873)?
L'art. 1873 riguarda il parametro di durata (la rendita dura finche' vivono le persone indicate); l'art. 1874 riguarda i destinatari della rendita (chi la percepisce). Si possono combinare: rendita su piu' vite e pagata a piu' beneficiari.