Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 293 c.p.c. – Costituzione del contumace
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
La parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino al momento in cui il giudice fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione .
La costituzione avviene mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti …
.
In ogni caso il contumace che si costituisce può disconoscere, nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal giudice istruttore, le scritture contro di lui prodotte.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 292 - Art. 292 c.p.c.: Notificazione e comunicazione di atti al contum→Cod. proc. civ. art. 294 - Articolo 294 Codice di Procedura Civile: Rimessione in termini→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 291 Codice di Procedura Civile: Contumacia del convenuto→Articolo 295 Codice di Procedura Civile: Sospensione necessaria→Articolo 290 Codice di Procedura Civile: Contumacia dell’attore→Art. 296 c.p.c.: Sospensione su istanza delle parti→Art. 289 c.p.c.: Integrazione dei provvedimenti istruttori→Art. 297 c.p.c.: Fissazione della nuova udienza dopo la sospensi→Articolo 288 Codice di Procedura Civile: Procedimento di correzione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La contumacia e la facoltà di costituzione tardiva
L'art. 293 c.p.c. disciplina la costituzione tardiva della parte dichiarata contumace, prevedendo un regime che bilancia due esigenze contrapposte: la certezza e la speditezza del processo, da un lato, e il diritto di difesa della parte che non si è costituita in termine, dall'altro. La parte può costituirsi in qualunque momento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, che rappresenta il termine ultimo per l'esercizio dell'attività processuale delle parti.
La contumacia è dichiarata dal giudice quando una delle parti, ritualmente citata, non si costituisce in giudizio nel termine previsto dalla legge. Non si tratta di una sanzione ma di una situazione processuale che implica conseguenze sul piano della partecipazione al processo: il contumace non compie atti processuali e non ha diritto di essere notiziato degli atti di causa, salvo quelli per cui la legge prevede la notifica anche al contumace.
Effetti della tardiva costituzione: principio di irreversibilità
La tardiva costituzione del contumace non cancella retroattivamente la situazione processuale che si è determinata durante il periodo di contumacia. Il primo comma dell'art. 293 enuncia chiaramente due regole: (i) la contumacia già dichiarata non viene meno per il fatto della costituzione tardiva; (ii) le decadenze già verificatesi non sono estinte.
Questo principio di irreversibilità ha conseguenze pratiche importanti. Tizio, convenuto in un giudizio di responsabilità contrattuale, non si costituisce nei termini e viene dichiarato contumace. Dopo sei mesi, Tizio si costituisce. In quel momento, le decadenze maturate durante la contumacia restano: se il termine per proporre eccezioni processuali o per indicare prove era già decorso, Tizio non può compiere quegli atti solo perché si è costituito. La costituzione tardiva non è una sanatoria retroattiva.
L'eccezione: la causa non imputabile
Il secondo comma introduce tuttavia una deroga importante al principio di irreversibilità: il contumace che si costituisce può chiedere di essere ammesso a compiere le attività processuali che gli sarebbero state consentite se non fosse incorso in decadenze per causa a lui non imputabile. Si tratta di un meccanismo analogo alla rimessione in termini di cui all'art. 153, comma 2, c.p.c.
Caio è convenuto in un giudizio e non si costituisce perché la citazione, pur formalmente valida, gli è stata consegnata a un indirizzo presso cui non abita più da anni. Quando Caio apprende dell'esistenza del giudizio e si costituisce tardivamente, potrà chiedere di essere ammesso alle attività precluse, dimostrando che la sua omessa tempestiva costituzione non era a lui imputabile.
Nullità della citazione o della notificazione
Il terzo comma dell'art. 293 disciplina l'ipotesi in cui il contumace che si costituisce tardivamente eccepisce la nullità della citazione o della sua notificazione. Il giudice deve verificare se l'eccezione è fondata. Se la ritiene fondata, fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini a comparire, consentendo alla parte di partecipare regolarmente al giudizio. Se invece ritiene l'eccezione infondata, la rigetta e il processo prosegue.
Sempronio, avvocato di Caio contumace, verifica che la citazione era stata notificata mediante deposito in cancelleria senza che fossero stati rispettati i requisiti procedurali. Nella comparsa di costituzione tardiva, eccepisce la nullità della notifica. Il giudice, ritenuta fondata l'eccezione, fissa una nuova prima udienza, accordando così a Caio i termini per depositare la sua comparsa di risposta e proporre le eccezioni che non siano già precluse.
Domande frequenti
Entro quando può costituirsi la parte dichiarata contumace?
La parte dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni. Non esiste un termine perentorio anticipato: fino a quella udienza, la porta resta aperta per la costituzione tardiva.
La costituzione tardiva del contumace cancella le decadenze già maturate?
No. La tardiva costituzione non estingue le decadenze già verificatesi durante il periodo di contumacia. Il processo prosegue nello stato in cui si trova al momento della costituzione tardiva.
Il contumace che si costituisce tardivamente può recuperare le attività processuali perdute?
Sì, ma solo dimostrando che le decadenze sono maturate per causa a lui non imputabile. In tal caso può chiedere al giudice di essere ammesso a compiere le attività precluse, in un meccanismo analogo alla rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c.
Cosa succede se il contumace che si costituisce eccepisce la nullità della notifica della citazione?
Il giudice verifica l'eccezione. Se la ritiene fondata, fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini a comparire, consentendo alla parte di partecipare regolarmente al processo. Se la ritiene infondata, la rigetta e il processo prosegue.
La contumacia cessa automaticamente con la costituzione tardiva della parte?
No. La contumacia già dichiarata non viene meno per il fatto della costituzione tardiva, come espressamente stabilisce l'art. 293, comma 1, c.p.c. La parte rimane formalmente contumace per il periodo precedente alla sua costituzione, con tutte le conseguenze processuali che ne derivano.