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Art. 293 c.p.c. – Costituzione del contumace
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
La parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino all’udienza di precisazione delle conclusioni [1].
La costituzione può avvenire mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti in cancelleria o mediante comparizione all’udienza.
In ogni caso il contumace che si costituisce può disconoscere, nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal giudice istruttore, le scritture contro di lui prodotte.
[1] Comma così sostituito dall’art. 2, comma 1r, L. 28 dicembre 2005, n. 263, con decorrenza dall’1 marzo 2006.
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