← Torna a Codice di Procedura Civile
Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 298 c.p.c. – Effetti della sospensione

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento.

La sospensione interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di cui all’articolo precedente.

In sintesi

  • Durante la sospensione è assolutamente vietato compiere qualunque atto del procedimento civile
  • La sospensione interrompe tutti i termini in corso, che ricomincia a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata
  • Questo regime crea uno stato di congelamento processuale per proteggere le parti dall'obsolescenza dei termini
  • Gli effetti della sospensione operano automaticamente senza necessità di provvedimento specifico del giudice

Durante sospensione non possono compiersi atti procedimento. Sospensione interrompe termini che ricomincia da nuova udienza.

Ratio

L'art. 298 c.p.c. disciplina gli effetti giuridici della sospensione del processo, realizzando il principio che durante la pausa procedurale nessuna parte può compiere atti che creerebbero asimmetrie processuali. La sospensione è una fase di stasi, durante la quale il procedimento rimane congestionato e i termini non scorrono, proteggendo le parti dalla decadenza di termini dovuta a cause esterne (sospensione per pregiudizialità, sospensione consensuale).

Analisi

Il primo comma stabilisce il divieto assoluto di compiuri atti durante la sospensione: né istanze, né memorie, né producimento di documenti, né altre attività procedimentali. Questo principio opera erga omnes nei confronti di tutte le parti, non solo il contumace o la parte soccombente. Il divieto è sanzionato con l'inammissibilità dell'atto eventualmente proposto durante la sospensione. Il secondo comma chiarisce l'effetto cardinale: la sospensione determina l'interruzione del decorso di qualunque termine in corso. Questo significa che se un termine scadrebbe il 15 maggio e il processo è sospeso il 10 maggio, il termine non scade il 15 maggio, ma ricomincia a decorrere ex novo dal giorno della nuova udienza fissata per la ripresa (es. 1° settembre). Il nuovo termine ha durata identica a quella che gli resterebbe: se mancavano 5 giorni alla scadenza originaria, il nuovo termine avrà ancora 5 giorni dalla nuova udienza.

Quando si applica

Durante una sospensione di tre mesi per pregiudizialità penale, se una parte ha una memoria in scadenza al terzo mese, il termine non scade ma rimane sospeso e ricomincia dal giorno della nuova udienza nel civile. Un difensore non può, durante la sospensione, depositare documenti suppletivi, integrare l'atto di citazione, modificare le conclusioni. Nemmeno il pubblico ministero (se è parte) può compiere atti. La sospensione è una vera e propria 'paralisi processuale' che protegge la parità tra le parti.

Connessioni

L'art. 298 c.p.c. è inscindibile dagli articoli precedenti sulla sospensione (295-297 c.p.c.). Si collegapesantemente al regime dei termini processuali (artt. 153-165 c.p.c.), che disciplina il decorso ordinario dei termini quando il processo non è sospeso. Il divieto di atti durante la sospensione si ricollega al principio generale del processo civile secondo il quale la sospensione è una fase di totale stasi. È rilevante anche l'art. 184 c.p.c. che regola la rinuncia ai termini e all'azione da parte delle parti, che non può avvenire durante la sospensione se non consensualmente.

Domande frequenti

Se il processo è sospeso, posso ancora depositare documenti o memorie?

No, durante la sospensione qualunque atto del procedimento è vietato. Se depositi un atto, sarà dichiarato inammissibile dal giudice.

Se scade un termine durante la sospensione, che cosa succede?

Il termine non scade, ma è sospeso e interrotto. Ricomincia a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata per la ripresa del processo, con la stessa durata residua.

Se mi scade un termine il giorno stesso in cui il giudice sospende, sono salvo?

Sì, se la sospensione è pronunciata anche nello stesso giorno in cui scade il termine, il termine è interrotto e non decorre più fino alla ripresa.

Durante la sospensione, il giudice può convocarmi per una audiazione?

No, durante la sospensione non possono compiersi atti del procedimento. Il giudice non può convocare le parti, che devono restare in attesa della nuova udienza di ripresa.

Se la sospensione dura tre mesi, il mio termine originario di 30 giorni diventa di 30 giorni dalla ripresa?

No, il termine mantiene la sua durata originaria. Se avevi 30 giorni e il processo è sospeso dopo 10 giorni, al momento della ripresa avrai ancora 20 giorni disponibili, non 30 nuovi giorni.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.