Indice
Testo dell'articoloVigente
Art. 47 c.p.c. – Procedimento del regolamento di competenza
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
L’istanza di regolamento di competenza si propone alla corte di cassazione con ricorso sottoscritto dal procuratore o dalla parte, se questa si è costituita personalmente.
Il ricorso deve essere notificato alle parti che non vi hanno aderito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della ordinanza che abbia pronunciato sulla competenza o dalla notificazione dell’impugnazione ordinaria nel caso previsto nell’art. 43, secondo comma. L’adesione delle parti può risultare anche dalla sottoscrizione del ricorso.
La parte che propone l’istanza deve depositare il ricorso, con i documenti necessari, nel termine perentorio di venti giorni dall’ultima notificazione alle altre parti.
Il regolamento d’ufficio è richiesto con ordinanza dal giudice.
Le parti alle quali è notificato il ricorso o comunicata l’ordinanza del giudice, possono, nei quaranta giorni successivi, depositare alla Corte di cassazione scritture difensive e documenti.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il regolamento di competenza si propone con ricorso in Cassazione entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Ratio della norma
L'art. 47 c.p.c. disciplina le modalità procedurali con cui le parti possono attivare il controllo della Corte di cassazione sulla competenza del giudice adito. La norma mira a garantire un meccanismo rapido e centralizzato di risoluzione dei conflitti di competenza, evitando che questioni preliminari si trascinino indefinitamente e paralizzino il processo. Il legislatore ha fissato un termine perentorio di trenta giorni e ha stabilito una preclusione definitiva una volta pronunciata sentenza di merito, bilanciando così il diritto della parte a contestare la competenza con l'esigenza di certezza processuale e di economia dei giudizi.
Analisi del testo
La norma individua tre elementi essenziali: la forma (ricorso), il giudice competente (Corte di cassazione) e il termine (trenta giorni). Il deposito deve avvenire nella cancelleria della Corte, con le formalità previste per i ricorsi in cassazione. Il termine di trenta giorni decorre, nella generalità dei casi, dalla comunicazione del provvedimento del giudice di merito; nell'ipotesi di regolamento necessario di cui all'art. 45, invece, il termine decorre dalla data in cui la parte ha formulato la richiesta di regolamento. La modifica apportata dalla L. n. 69/2009 ha sostituito il termine «ordinanza» con «provvedimento», ampliando in tal modo l'ambito oggettivo di applicazione e adeguando la norma alla possibilità che il giudice si pronunci sulla competenza con atti diversi dall'ordinanza in senso stretto. La sanzione dell'inammissibilità colpisce l'istanza proposta tardivamente o dopo che sia intervenuta sentenza definitiva sul merito: in quest'ultimo caso la preclusione opera indipendentemente dal rispetto del termine di trenta giorni, in quanto il processo ha già raggiunto la sua naturale conclusione di primo grado.
Quando si applica
L'art. 47 si applica ogni volta che una parte intende impugnare in via di regolamento un provvedimento sulla competenza emesso dal giudice di merito, in base agli artt. 42 e 43 c.p.c. (regolamento facoltativo), oppure quando lo stesso giudice, ritenendo la propria incompetenza, chieda alla Cassazione di pronunciarsi ai sensi dell'art. 45 (regolamento necessario o d'ufficio). La norma non si applica qualora le questioni di competenza siano deducibili con ordinari mezzi d'impugnazione o quando la sentenza definitiva sul merito sia già stata pronunciata, circostanza che rende l'istanza inammissibile. In via orientativa, la giurisprudenza tende a ritenere che il termine sia perentorio e che la sua inosservanza determini decadenza dal potere di proporre il regolamento.
Connessioni con altre norme
L'art. 47 va letto in stretto coordinamento con: art. 42 c.p.c. (regolamento di competenza facoltativo su istanza di parte); art. 43 c.p.c. (effetti del regolamento sul processo di merito e sospensione); art. 44 c.p.c. (termine per la proposizione ad opera di altre parti); art. 45 c.p.c. (regolamento necessario su richiesta del giudice); art. 46 c.p.c. (contenuto dell'istanza); art. 48 c.p.c. (procedimento e decisione della Cassazione). Sul piano delle fonti esterne, rileva la L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha riformato il codice di rito in più punti, inclusa la modifica terminologica di questa disposizione.
Casi pratici
Caso 1: Proposizione tempestiva del regolamento facoltativo
Tizio conviene Caio davanti al Tribunale di Milano per una controversia contrattuale. Il giudice, con provvedimento depositato il 5 marzo, dichiara la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Roma. La cancelleria comunica il provvedimento il 10 marzo. Tizio, ritenendo errata la declinatoria, deposita ricorso per regolamento di competenza presso la Corte di cassazione il 5 aprile, cioè entro i trenta giorni dalla comunicazione. Il ricorso è procedibile e la Cassazione potrà pronunciarsi sulla corretta individuazione del giudice competente.
Caso 2: Inammissibilità per tardività: sentenza definitiva già pronunciata
Sempronio è convenuto in giudizio da Caio davanti al Tribunale di Napoli. Nel corso del processo Sempronio eccepisce l'incompetenza per materia, ma il giudice respinge l'eccezione con ordinanza e prosegue nella trattazione. Sempronio non propone regolamento nei successivi trenta giorni. Il Tribunale definisce il giudizio con sentenza sul merito. Solo a questo punto Sempronio vorrebbe proporre il regolamento: l'istanza è inammissibile, poiché la sentenza definitiva sul merito è già stata pronunciata e la preclusione prevista dall'art. 47 opera in modo assoluto.
Caso 3: Regolamento necessario: decorrenza del termine dalla richiesta
Il Tribunale di Torino, in una causa tra Tizio e Caio, dubita della propria competenza e, ai sensi dell'art. 45 c.p.c., richiede d'ufficio il regolamento di competenza alla Corte di cassazione. La richiesta è formalizzata il 1° febbraio. In questo scenario, il termine di trenta giorni per le parti che volessero presentare proprie difese o memorie decorre dalla data della richiesta (1° febbraio) e non da una comunicazione successiva, come espressamente previsto dall'inciso tra parentesi dell'art. 47.
Domande frequenti
Entro quanto tempo va proposto il regolamento di competenza?
Il ricorso per regolamento di competenza va depositato nella cancelleria della Corte di cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento del giudice di merito (o, nel caso di regolamento necessario ex art. 45, dalla data della richiesta).
Cosa succede se il regolamento è proposto dopo la sentenza definitiva sul merito?
L'istanza è dichiarata inammissibile. Una volta pronunciata sentenza definitiva sul merito, il rimedio del regolamento di competenza non è più esperibile, indipendentemente dal rispetto del termine di trenta giorni.
Davanti a quale giudice si propone il regolamento di competenza?
Il regolamento di competenza si propone esclusivamente alla Corte di cassazione, mediante ricorso da depositarsi nella relativa cancelleria. Non è possibile rivolgersi a un giudice di merito o a una corte d'appello.
Perché la L. 69/2009 ha sostituito 'ordinanza' con 'provvedimento'?
La modifica ha ampliato l'ambito applicativo dell'art. 47, adeguandolo alla possibilità che il giudice si pronunci sulla competenza con atti che non rivestono formalmente la natura di ordinanza, garantendo così maggiore coerenza sistematica con le riforme del processo civile introdotte nel 2009.
Nel regolamento necessario (art. 45), da quando decorre il termine di trenta giorni?
Nell'ipotesi di regolamento necessario su iniziativa del giudice (art. 45 c.p.c.), il termine di trenta giorni decorre dalla data della richiesta di regolamento formulata dal giudice stesso, e non dalla comunicazione di un successivo provvedimento.
Fonti consultate: 1 fonte verificate