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Art. 42 c.p.c. – Regolamento necessario di competenza
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
L’ordinanza [1] che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli 39 e 40, non decide il merito della causa e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell’articolo 295 possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza.
Articolo così sostituito dall’art. 6, L. 26 novembre 1990, n. 353.
[1] La parola «sentenza» è sostituita con «ordinanza» dall’art. 45, comma 4, L. 18 giugno 2009, n. 69.
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In sintesi
L'ordinanza sulla competenza e provvedimenti di sospensione possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza.
Ratio
L'articolo 42 stabilisce un regime speciale di impugnabilità per le ordinanze sulla competenza, escludendo l'appello ordinario e ammettendo solo il regolamento di competenza in Cassazione. La ratio è quella di conservare l'unità della decisione sulla competenza, evitando che l'appello possa modificare in maniera difforme la ripartizione delle competenze. Questo principio garantisce prevedibilità e coerenza nel riparto tra giudici.
Analisi
La norma (come riformulata nel 1990 e successivamente nel 2009) proviene dal principio secondo il quale ordinanze che definiscono questioni di competenza non decidono il merito della controversia e quindi non sono impugnabili per il loro contenuto sostanziale tramite appello. Sono impugnabili esclusivamente attraverso istanza di regolamento di competenza davanti alle sezioni unite della Cassazione, secondo i criteri propri di questa forma di ricorso (articoli 41, 364 ss.). La medesima regola si estende ai provvedimenti che dispongono la sospensione del processo conforme all'articolo 295.
Quando si applica
Ricorre ogni volta che il giudice pronuncia un'ordinanza sulla competenza (ad es., ordinanza di rimessione per eccesso di competenza, ordinanza di litispendenza, ordinanza di continenza, ordinanza di regolamento preventivo di competenza). Ricorre altresì quando il giudice dispone una sospensione del processo per sopravvenuto impedimento temporaneo di legge (es. rinvio per sentenza interpretativa della Corte Costituzionale).
Connessioni
Articoli correlati: 41 (regolamento di giurisdizione), 39-40 (litispendenza, continenza, connessione), 295 (sospensione del processo), 364 ss. (ricorsi in cassazione), 367 (effetti della notificazione dei ricorsi). La distinzione tra ordinanze sulla competenza e ordinanze nel merito è cruciale per determinare il rimedio esperibile.
Domande frequenti
Posso ricorrere in appello contro un'ordinanza di incompetenza del giudice di pace?
No, le ordinanze sulla competenza, inclusa quella di incompetenza, non sono impugnabili per mezzo di appello ordinario. Puoi proporre istanza di regolamento di competenza alle sezioni unite della Cassazione, se credi errata la ripartizione di competenza.
Qual è la differenza tra impugnazione ordinaria e regolamento di competenza?
L'impugnazione ordinaria (appello) riguarda questioni di merito, mentre il regolamento di competenza riguarda specificamente questioni di ripartizione della giurisdizione tra giudici diversi. Quest'ultimo è un rimedio straordinario proprio delle questioni di competenza.
Entro quale termine posso proporre regolamento di competenza?
Il termine è stabilito dagli articoli sulla ricorsione in cassazione, in genere 60 giorni dal ricevimento dell'ordinanza. Tuttavia, il regolamento di competenza ha caratteri propri e il termine può variare a seconda delle circostanze.
Se propongo regolamento di competenza, il processo continua davanti al giudice inferiore?
Sì, il processo procede davanti al giudice adito fino a che la Cassazione non si sia pronunciata sulla questione di competenza. Se la Cassazione accoglie il regolamento, la causa viene rimessa al giudice competente.
I provvedimenti di sospensione hanno il medesimo regime di impugnabilità?
Sì, i provvedimenti di sospensione del processo conforme all'articolo 295 sono impugnabili unicamente con istanza di regolamento di competenza, non per mezzo di appello ordinario.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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