Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 42 c.p.c. – Regolamento necessario di competenza

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

La ordinanza che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli 39 e 40, non decide il merito della causa e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell’articolo 295 possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza.

In sintesi

  • L'ordinanza che pronuncia sulla competenza, anche selon i criteri di litispendenza e continenza, non decide il merito della causa
  • Tali ordinanze possono essere impugnate unicamente mediante istanza di regolamento di competenza alla Cassazione
  • I provvedimenti di sospensione del processo conforme all'articolo 295 seguono il medesimo regime di impugnabilità
  • Non è ammesso ricorso ordinario in appello contro ordinanze di competenza, ma unicamente il regolamento
Indice dei contenuti

L'ordinanza sulla competenza e provvedimenti di sospensione possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza.

Ratio

L'articolo 42 stabilisce un regime speciale di impugnabilità per le ordinanze sulla competenza, escludendo l'appello ordinario e ammettendo solo il regolamento di competenza in Cassazione. La ratio è quella di conservare l'unità della decisione sulla competenza, evitando che l'appello possa modificare in maniera difforme la ripartizione delle competenze. Questo principio garantisce prevedibilità e coerenza nel riparto tra giudici.

Analisi

La norma (come riformulata nel 1990 e successivamente nel 2009) proviene dal principio secondo il quale ordinanze che definiscono questioni di competenza non decidono il merito della controversia e quindi non sono impugnabili per il loro contenuto sostanziale tramite appello. Sono impugnabili esclusivamente attraverso istanza di regolamento di competenza davanti alle sezioni unite della Cassazione, secondo i criteri propri di questa forma di ricorso (articoli 41, 364 ss.). La medesima regola si estende ai provvedimenti che dispongono la sospensione del processo conforme all'articolo 295.

Quando si applica

Ricorre ogni volta che il giudice pronuncia un'ordinanza sulla competenza (ad es., ordinanza di rimessione per eccesso di competenza, ordinanza di litispendenza, ordinanza di continenza, ordinanza di regolamento preventivo di competenza). Ricorre altresì quando il giudice dispone una sospensione del processo per sopravvenuto impedimento temporaneo di legge (es. rinvio per sentenza interpretativa della Corte Costituzionale).

Connessioni

Articoli correlati: 41 (regolamento di giurisdizione), 39-40 (litispendenza, continenza, connessione), 295 (sospensione del processo), 364 ss. (ricorsi in cassazione), 367 (effetti della notificazione dei ricorsi). La distinzione tra ordinanze sulla competenza e ordinanze nel merito è cruciale per determinare il rimedio esperibile.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio agisce davanti al giudice di pace di Roma per il risarcimento di 2.000 euro in seguito a inadempimento contrattuale. Il giudice di pace, in base a questioni di competenza, rimette la causa al tribunale perché la controversia non spetta al giudice di pace per ragioni di materia. Tizio ritiene che il giudice di pace sia competente. Non può proporre appello ordinario, ma deve proporre istanza di regolamento di competenza alle sezioni unite della Cassazione per contestare l'ordinanza di rimessione.

Caso 2: Caio cita Sempronio davanti al tribunale di Milano

Sempronio oppone litispendenza allegando di aver già proposto la medesima causa davanti al tribunale di Roma, con prevenzione. Il tribunale di Milano accoglie l'eccezione e dichiara con ordinanza la litispendenza, ordinando la cancellazione della causa dal ruolo. Caio, in disaccordo, deve proporre istanza di regolamento di competenza alla Cassazione, non potendo ricorrere per appello ordinario.

Domande frequenti

Posso ricorrere in appello contro un'ordinanza di incompetenza del giudice di pace?

No, le ordinanze sulla competenza, inclusa quella di incompetenza, non sono impugnabili per mezzo di appello ordinario. Puoi proporre istanza di regolamento di competenza alle sezioni unite della Cassazione, se credi errata la ripartizione di competenza.

Qual è la differenza tra impugnazione ordinaria e regolamento di competenza?

L'impugnazione ordinaria (appello) riguarda questioni di merito, mentre il regolamento di competenza riguarda specificamente questioni di ripartizione della giurisdizione tra giudici diversi. Quest'ultimo è un rimedio straordinario proprio delle questioni di competenza.

Entro quale termine posso proporre regolamento di competenza?

Il termine è stabilito dagli articoli sulla ricorsione in cassazione, in genere 60 giorni dal ricevimento dell'ordinanza. Tuttavia, il regolamento di competenza ha caratteri propri e il termine può variare a seconda delle circostanze.

Se propongo regolamento di competenza, il processo continua davanti al giudice inferiore?

Sì, il processo procede davanti al giudice adito fino a che la Cassazione non si sia pronunciata sulla questione di competenza. Se la Cassazione accoglie il regolamento, la causa viene rimessa al giudice competente.

I provvedimenti di sospensione hanno il medesimo regime di impugnabilità?

Sì, i provvedimenti di sospensione del processo conforme all'articolo 295 sono impugnabili unicamente con istanza di regolamento di competenza, non per mezzo di appello ordinario.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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