Indice
In sintesi
- Le questioni relative all'intervento in causa sono decise insieme al merito, non separatamente.
- Il giudice istruttore può disporre la rimessione anticipata al collegio solo per questioni preliminari di merito ex art. 187 co. 2.
- La norma evita la frammentazione del giudizio e garantisce economia processuale.
- Si applica sia all'intervento volontario (artt. 105-106 c.p.c.) sia a quello coatto (art. 107 c.p.c.).
- Le questioni sull'intervento comprendono sia l'ammissibilità sia la legittimazione del terzo interveniente.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 272 c.p.c. – Decisione delle questioni relative all’intervento
Testo vigente — R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Le questioni relative all’intervento sono decise dal collegio insieme col merito, salvo che il giudice istruttore disponga a norma dell’articolo 187 secondo comma.
Stesso numero, altri codici
- Art. 272 Cod. Amb. — impianti e attività in deroga
- Art. 272 D.Lgs. 209/2005 — Condizione di proponibilità delle azioni relative agli atti pregiudizievoli
- Art. 272 Codice Civile: Dichiarazione giudiziale di maternità
- Articolo 272 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 272 c.p.p.: Limitazioni alle libertà della persona
- Art. 272 c.p.: Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Ratio della norma
L'articolo 272 c.p.c. risponde a una precisa scelta di politica processuale: evitare che il giudizio principale subisca interruzioni e dilazioni a causa di controversie incidentali sull'ammissibilità dell'intervento di terzi. Il legislatore ha ritenuto che le questioni relative all'intervento, siano esse di ammissibilità formale, di legittimazione sostanziale o di interesse ad agire, debbano essere affrontate e risolte in un unico momento decisorio, contestualmente alla pronuncia sul merito della causa principale. Questa scelta risponde al principio di concentrazione processuale e di economia dei giudizi, valori fondanti del codice di rito civile. Decidere separatamente le questioni sull'intervento significherebbe, nella maggior parte dei casi, moltiplicare le udienze, rallentare il processo e rischiare decisioni parziali che lascino aperta l'incertezza giuridica sulla posizione del terzo. La norma va letta in stretta connessione con il sistema degli interventi delineato dagli artt. 105, 106 e 107 c.p.c., che disciplinano rispettivamente l'intervento volontario principale e adesivo, l'intervento su chiamata di parte e l'intervento su ordine del giudice.
Analisi del testo
Il testo dell'art. 272 è asciutto ma ricco di implicazioni sistematiche. La disposizione enuncia una regola generale e una eccezione. La regola è che il collegio decide le questioni sull'intervento insieme col merito: ciò implica che, durante la fase istruttoria, il giudice istruttore non emette alcuna pronuncia autonoma e definitiva sull'ammissibilità dell'intervento, ma lascia che la questione rimanga aperta e confluisca nella decisione finale. Il terzo interveniente, dunque, partecipa all'istruttoria pur senza avere ancora una certezza formale sulla propria ammissione. L'eccezione è rappresentata dal rinvio all'art. 187 co. 2 c.p.c.: il giudice istruttore può rimettere la causa al collegio per la decisione di questioni preliminari di merito idonee a definire il giudizio. Si noti che il rinvio è espressamente limitato al secondo comma dell'art. 187, e non al primo (rimessione per maturità della causa) né al terzo (rimessione per questioni pregiudiziali di rito). Le questioni relative all'intervento cui si riferisce la norma comprendono: la verifica dei presupposti di legittimazione del terzo; la sussistenza dell'interesse ad agire; la tempestività dell'intervento rispetto alle preclusioni processuali; la compatibilità dell'intervento con lo stato della causa; e, nel caso dell'intervento coatto, la sussistenza dei requisiti che hanno fondato l'ordine del giudice.
Quando si applica
L'art. 272 c.p.c. trova applicazione ogni volta che nel corso di un processo civile ordinario a cognizione piena un terzo fa ingresso nel giudizio, oppure viene chiamato a parteciparvi. I casi pratici più frequenti sono: il terzo che propone intervento principale ex art. 105 co. 1, rivendicando un diritto incompatibile con quello di almeno una delle parti originarie; il terzo che propone intervento adesivo litisconsortile ex art. 105 co. 2; il terzo chiamato in causa da una parte ex art. 106, ad esempio in un'azione di garanzia; il terzo chiamato d'ufficio dal giudice ex art. 107, quando la causa è comune a un soggetto non ancora parte. In tutti questi scenari, se sorge contestazione sull'ammissibilità o legittimità dell'intervento, il giudice istruttore non risolve la questione con un'ordinanza definitiva, ma la riserva al collegio per la decisione finale. La norma si applica nei procedimenti collegiali; nei procedimenti monocratici il riferimento al «collegio» va inteso come riferimento al giudice monocratico che decide nel merito.
Connessioni con altre norme
L'art. 272 si inserisce in una rete sistematica di disposizioni che occorre leggere in modo coordinato. Il collegamento principale è con gli artt. 105, 106 e 107 c.p.c., che disciplinano le diverse tipologie di intervento: la norma in esame funge da regola procedurale di chiusura, stabilendo il momento in cui le questioni aperte su quegli istituti trovano soluzione. Il richiamo all'art. 187 co. 2 c.p.c. introduce l'eccezione alla regola della decisione contestuale al merito. L'art. 272 va letto anche in rapporto all'art. 268 c.p.c., che disciplina i termini e le modalità dell'intervento volontario. Rilevante è anche il coordinamento con l'art. 279 c.p.c., che definisce le forme dei provvedimenti del collegio. Infine, un collegamento sistematico esiste con l'art. 102 c.p.c. sul litisconsorzio necessario: se il terzo interveniente è in realtà un litisconsorte necessario pretermesso, la questione assume rilevanza officiosa.
Domande frequenti
Cosa si intende per «questioni relative all'intervento» ex art. 272 c.p.c.?
Sono tutte le questioni attinenti alla partecipazione del terzo al giudizio: ammissibilità formale dell'intervento, legittimazione del terzo ad intervenire, sussistenza dell'interesse ad agire, tempestività rispetto alle preclusioni processuali e, nel caso dell'intervento coatto, sussistenza dei presupposti che hanno giustificato la chiamata.
Il giudice istruttore può dichiarare inammissibile l'intervento con ordinanza durante l'istruttoria?
No, ai sensi dell'art. 272 c.p.c. il giudice istruttore non decide definitivamente sull'ammissibilità dell'intervento: la questione è riservata al collegio, che la risolve insieme al merito nella sentenza finale, salvo il caso di rimessione anticipata ex art. 187 co. 2.
Qual è l'eccezione alla regola della decisione contestuale al merito?
L'eccezione è prevista dall'art. 187 co. 2 c.p.c.: il giudice istruttore può rimettere la causa al collegio per decidere una questione preliminare di merito idonea a definire il giudizio. In quel caso il collegio può pronunciarsi sulle questioni relative all'intervento prima della decisione sul merito principale.
L'art. 272 c.p.c. si applica anche ai procedimenti davanti al giudice monocratico?
Sì, con gli adattamenti necessari: nei procedimenti monocratici il riferimento al «collegio» si intende come riferimento al giudice unico che decide nel merito. La regola della trattazione congiunta delle questioni sull'intervento con il merito rimane ferma.
Se il terzo interveniente partecipa all'istruttoria e poi il collegio lo dichiara inammissibile, gli atti compiuti restano validi?
In linea generale, la declaratoria di inammissibilità dell'intervento non travolge automaticamente l'attività istruttoria già svolta, ma ne ridimensiona la rilevanza: gli atti compiuti dal terzo non potranno fondare diritti in capo a quest'ultimo, mentre le prove eventualmente acquisite su sua istanza potranno essere valutate nei limiti in cui abbiano giovato alle parti originarie.