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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 273 c.p.c. – Riunione di procedimenti relativi alla stessa causa
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Se più procedimenti relativi alla stessa causa pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d’ufficio, ne ordina la riunione.
Se il giudice istruttore o il presidente della sezione ha notizia che per la stessa causa pende procedimento davanti ad altro giudice o ad altra sezione dello stesso tribunale, ne riferisce al presidente, il quale, sentite le parti, ordina con decreto la riunione, determinando la sezione o designando il giudice davanti al quale il procedimento deve proseguire.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 272 - Art. 272 c.p.c.: Decisione delle questioni relative all’interven→Cod. proc. civ. art. 274 - Art. 274 c.p.c.: Riunione di procedimenti relativi a cause conne→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 274-bis Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Art. 271 c.p.c.: Costituzione del terzo chiamato→Articolo 275 Codice di Procedura Civile: Decisione del collegio→Art. 270 c.p.c.: Chiamata di un terzo per ordine del giudice→Articolo 276 Codice di Procedura Civile: Deliberazione→Articolo 269 Codice di Procedura Civile: Chiamata di un terzo in causa→Articolo 277 Codice di Procedura Civile: Pronuncia sul merito
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio della norma
L'art. 273 c.p.c. persegue una duplice finalità di economia processuale e di coerenza delle decisioni giudiziarie. Quando la stessa controversia viene portata davanti al giudice civile attraverso più procedimenti distinti, il rischio immediato è quello di giudicati contraddittori o di un dispendio inutile di risorse giurisdizionali. La norma reagisce a questa patologia imponendo, non semplicemente autorizzando, la riunione. Il termine «ordina», comune al primo e al secondo comma, non lascia margini di discrezionalità: il giudice ha il dovere di intervenire non appena accerta la situazione di duplicazione. Questa scelta legislativa riflette il principio di concentrazione processuale, che attraversa l'intero codice di rito e mira a far sì che tutto ciò che attiene alla stessa lite venga deciso in un unico contesto, con piena cognizione degli atti e delle prove già acquisite.
Analisi del testo
Il primo comma disciplina l'ipotesi più semplice: i procedimenti identici pendono davanti allo stesso giudice. In questo caso il giudice, «anche d'ufficio», ordina la riunione. La locuzione «anche d'ufficio» significa che la riunione può essere disposta senza che alcuna parte la chieda, ma non esclude che la parte possa sollecitarla. Il giudice che ha già entrambi i fascicoli non ha bisogno di passare per il presidente; provvede direttamente con ordinanza, nella quale di norma individua quale procedimento fa da «capofascicolo». Il secondo comma regola la fattispecie più complessa: i procedimenti identici pendono davanti a giudici diversi o sezioni diverse dello stesso tribunale. Il meccanismo si articola in due fasi. La prima è informativa: il giudice istruttore o il presidente di sezione che viene a conoscenza della duplicazione «ne riferisce al presidente» del tribunale. La seconda è decisoria: il presidente del tribunale, sentite le parti, emette un decreto con cui ordina la riunione e determina la sezione o designa il giudice davanti al quale il procedimento deve proseguire. La forma del decreto riflette la natura essenzialmente organizzativa del potere esercitato. Gli atti validi di entrambi i procedimenti confluiscono nel fascicolo unificato e conservano la loro efficacia.
Quando si applica
La norma si applica esclusivamente quando ricorre la triplice identità che definisce la «stessa causa»: identità delle parti (stesso attore e stesso convenuto), identità del petitum (stesso bene della vita richiesto) e identità della causa petendi (stesso titolo giuridico posto a fondamento della domanda). Se anche uno solo di questi tre elementi diverge, non si è davanti alla stessa causa ma a cause connesse, e si applicherà l'art. 274 c.p.c. È inoltre necessario che i procedimenti pendano entrambi davanti allo stesso ufficio giudiziario. Se i procedimenti identici pendono davanti a tribunali diversi, la situazione è governata dall'art. 39 c.p.c. sulla litispendenza, che impone l'estinzione del processo instaurato posteriormente. Infine, la riunione presuppone che entrambi i procedimenti siano ancora pendenti.
Connessioni con altre norme
Art. 39 c.p.c., Litispendenza: è la norma che, in caso di stessa causa davanti a giudici diversi, impone l'estinzione del secondo processo. L'art. 273 si applica invece all'interno dello stesso tribunale, dove il rimedio è la riunione anziché l'estinzione. Art. 40 c.p.c., Continenza di cause: si ha continenza quando una causa è più ampia dell'altra ma le comprende entrambe. L'art. 40 regolamenta lo spostamento di competenza per far decidere tutto al giudice della causa più ampia. Art. 274 c.p.c., Riunione facoltativa: per cause connesse (ma non identiche) il giudice può, non deve, disporre la riunione. La differenza è netta: l'art. 273 è imperativo, l'art. 274 è discrezionale. Art. 2909 c.c., Cosa giudicata: la ratio dell'art. 273 è anche quella di prevenire giudicati contraddittori sulla stessa causa.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra riunione ex art. 273 e litispendenza ex art. 39 c.p.c.?
La litispendenza (art. 39) opera quando la stessa causa pende davanti a giudici di uffici giudiziari diversi: il giudice adito per secondo dichiara la litispendenza ed estingue il proprio processo. L'art. 273, invece, si applica quando i procedimenti identici pendono all'interno dello stesso tribunale: in questo caso non vi è estinzione ma riunione, così gli atti di entrambi i procedimenti confluiscono in un unico fascicolo.
Il giudice può rifiutarsi di riunire i procedimenti se ritiene la riunione inopportuna?
No. Il termine «ordina» usato dall'art. 273 è imperativo: accertata l'identità di causa (stesse parti, stesso petitum, stessa causa petendi), il giudice ha l'obbligo di disporre la riunione, anche d'ufficio. Non vi è alcuna discrezionalità nel merito. La discrezionalità esiste invece nell'art. 274 per la riunione di cause connesse.
Cosa si intende esattamente per «stessa causa» ai fini dell'art. 273?
Per «stessa causa» si intende l'identità su tutti e tre gli elementi costitutivi del rapporto processuale: le parti (stesso attore e stesso convenuto), il petitum (lo stesso bene della vita o provvedimento richiesto) e la causa petendi (lo stesso fatto o titolo giuridico posto a fondamento della domanda). Se anche uno solo di questi tre elementi differisce, si è in presenza di cause connesse.
Cosa succede agli atti già compiuti nel procedimento «assorbito» dalla riunione?
Gli atti validamente compiuti in entrambi i procedimenti prima della riunione mantengono la loro efficacia e confluiscono nel fascicolo unificato. Le decadenze già maturate restano tali. Il procedimento riunito prosegue di norma nello stadio più avanzato raggiunto da uno dei due fascicoli.
Chi decide la riunione quando i procedimenti identici sono assegnati a sezioni diverse dello stesso tribunale?
In questo caso è il presidente del tribunale a decidere, non il singolo giudice istruttore. Il giudice istruttore o il presidente di sezione che viene a conoscenza della duplicazione ha l'obbligo di informare il presidente del tribunale. Il presidente, sentite le parti, emette un decreto con cui ordina la riunione e indica la sezione o designa il giudice.