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Art. 267 c.p.c. – Costituzione del terzo interveniente
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Per intervenire nel processo a norma dell’articolo 105, il terzo deve costituirsi presentando in udienza o depositando in cancelleria una comparsa formata a norma dell’articolo 167 con le copie per le altre parti, i documenti e la procura.
Il cancelliere dà notizia dell’intervento alle altre parti, se la costituzione del terzo non è avvenuta in udienza.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Il terzo interveniente si costituisce nel processo presentando comparsa in udienza o depositando in cancelleria secondo l'art. 167, allegando documenti e procura.
Ratio
L'art. 267 c.p.c. regola il procedimento formale di intervento del terzo nel processo civile secondo l'art. 105 c.p.c. (intervento principale) o art. 106-107 c.p.c. (intervento adesivo). La norma garantisce trasparenza e diritto di difesa imponendo forma rigorosa (comparsa strutturata) e notificazione alle altre parti. La ratio è evitare interventi sorpresa e assicurare conoscenza formale di una nuova parte in giudizio.
Analisi
Il primo comma richiede che il terzo si costituisca presentando comparsa 'formata a norma dell'articolo 167', cioè conforme alle regole della comparsa ordinaria (intestazione, cognomi, domande, sottoscrizione). La presentazione può avvenire in udienza (comparsa orale riassunta da cancelliere) o deposito anticipato. Il rimando all'art. 167 implica il termine usuale di tre giorni prima dell'udienza per deposito. Allega copia per le parti, documenti giustificativi e procura se assistito. Il secondo comma copre il dovere di notifica del cancelliere alle parti non presenti.
Quando si applica
La procedura si applica ogni volta che un terzo legittimato intenda intervenire: creditore che interviene in causa fra debitore e altro creditore (art. 105 c.p.c.), proprietario che interviene in disputa fra usufruttuario e terzo (art. 106 c.p.c.), subappaltatore che interviene in causa fra appaltatore e committente (art. 107 c.p.c.). Esempi concreti: banca che interviene in giudizio fra mutuatario e creditore, assicuratore che interviene in danni fra danneggiato e responsabile civile, successore che interviene in lite fra coeredi su partizione.
Connessioni
L'art. 267 si coordina con l'art. 105-107 c.p.c. (legittimazione ad intervenire), l'art. 166 c.p.c. (costituzione delle parti originarie), l'art. 167 c.p.c. (forma della comparsa), e l'art. 268 c.p.c. (termine per intervento). Rimanda alle norme sulla rappresentanza processuale (art. 63-83 c.p.c.) e alla notificazione (art. 163-165 c.p.c.).
Domande frequenti
Qual è la differenza fra art. 166 (costituzione parte originaria) e art. 267 (intervento terzo)?
Art. 166 regola la costituzione della parte già convenuta o ricorrente nella comparsa iniziale. Art. 267 disciplina chi sopraggiunge successivamente. Entrambi richiedono comparsa, ma per il terzo è ulteriormente vincolato al termine di intervento (art. 268).
Se il terzo non notifica la procura del difensore, è nulla la costituzione?
La mancanza della procura integra difetto formale che il giudice dovrebbe segnalare. La parte può chiedere remissione in termini o il giudice può ordinare regolarizzazione. Non è automaticamente nulla, ma è difetto sanabile.
Il terzo può costituirsi oralmente in udienza senza deposito anticipato?
Sì, l'art. 267 ammette presentazione in udienza, dove il cancelliere redige riassunto della comparsa orale nel processo verbale. Non è obbligatorio il deposito anticipato, ma è consigliato per evitare discussioni sulla forma.
Se il cancelliere dimentica notificare l'intervento, è invalido?
La notifica è obbligo amministrativo del cancelliere, non requisito di validità della costituzione. Se omessa, il cancelliere viola dovere, ma le parti comunque conoscono l'intervento (presenti in udienza). Può essere causa di censura amministrativa.
Il terzo intervenuto ha gli stessi diritti delle parti originarie?
Quasi. Il terzo interviene 'al momento in cui interviene'. Non può compiere atti precedenti questa data. Rimane vincolato al termine di intervento (art. 268) e alle preclusioni già mature prima dell'intervento.