Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 265 c.p.c. – Giuramento

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Il collegio può ammettere il creditore a determinare con giuramento le somme a lui dovute, se la parte tenuta al rendiconto non lo presenta o rimane contumace. Si applica in tal caso la disposizione dell’articolo 241.

Il collegio può altresì ordinare a chi rende il conto di asseverare con giuramento le partite per le quali non si può o non si suole richiedere ricevuta; ma può anche ammetterle senza giuramento, quando sono verosimili e ragionevoli.

In sintesi

  • Se il debitore non presenta il conto o rimane contumace, il giudice (collegio) ammette il creditore a determinare le somme dovute con giuramento
  • Si applica l'art. 241 c.p.c. sulla disciplina del giuramento decisorio
  • Il collegio può ordinare a chi rende il conto di asseverare con giuramento le partite senza ricevuta
  • Il giudice può ammettere partite non documentate senza giuramento se appaiono verosimili e ragionevoli
Indice dei contenuti

Il collegio può ammettere il creditore a determinare con giuramento le somme dovute se il debitore non presenta il conto. Giuramento ammesso per partite non ricevutate.

Ratio

L'art. 265 c.p.c. affronta il problema probatorio quando il debitore non produce il conto richiesto o non compare. La norma favorisce il creditore ammettendolo al giuramento decisorio (art. 241 c.p.c.), cioè il giuramento che fissa la verità della sua asserzione su una questione di fatto. La ratio è evitare che il silenzio o la contumacia del debitore vanifichino il diritto del creditore, allocando il rischio probatorio al debitore assente.

Analisi

Il primo comma conferisce al collegio (non al giudice istruttore singolo) il potere di ammettere il creditore al giuramento decisorio se il rendiconto non è presentato o il debitore è contumace. Il rimando all'art. 241 c.p.c. sottopone il giuramento alla disciplina generale: il giudice deve valutare l'attendibilità e le circostanze del giuramento, e può rifiutarlo se patentemente inattendibile. Il secondo comma prevede il giuramento de referendo (il rendiconti ammetta con giuramento partite non ricevutate, cioè prive di documentazione), che il giudice può ordinare. Il terzo comma introduce una valutazione discrezionale: se le partite appaiono verosimili e ragionevoli, il giudice può ammetterle senza giuramento, anche in assenza di ricevuta.

Quando si applica

La procedura si applica tipicamente nei rapporti fiduciari o continuativi dove la documentazione è scarna: rapporti professionali (consulenze, lezioni private), depositi di beni fungibili, prestiti informali, locazioni abusive. Esempi concreti: creditore che chiede risarcimento per prestazioni non ricevutate (tutoring, consulenza tecnica), affidatario di denaro che reclama restituzione senza cambiale, locatore che rivendica affitti non documentati.

Connessioni

L'art. 265 rimanda all'art. 241 c.p.c. (giuramento decisorio) e all'art. 263 c.p.c. (presentazione conto). Si relaziona alla disciplina della prova testimoniale (art. 193 c.p.c.), alla procedura istruttoria (artt. 183-187 c.p.c.) e alla valutazione discrezionale del giudice (art. 116 c.p.c.). Coordina anche con norme sulla contumacia (art. 170 c.p.c.) e sull'onere della prova (art. 2729 c.c.).

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio reclama da Caio l'importo di 8.000 euro per consulenze tecniche prestate durante sei mesi di lavoro. Caio non presenta alcun conto e contesta l'importo. Il collegio ammette Tizio al giuramento decisorio. Tizio giura sulla veridicità e la completezza del credito, dettagliando data, tipologia e ore di consulenza. Il giudice valuta il giuramento considerando coerenza interna, dettaglio temporale e ragionevolezza dell'importo, ammettendolo come prova decisoria. Caio è gravato dal rischio probatorio di non aver contestato prontamente.

Caso 2: Sempronio ha affittato un immobile a Mevio in nero (contratto informale)

Il conto delle mensilità rimane dibattuto: Mevio sostiene di aver pagato meno, Sempronio più. Mevio non presenta il conto formale e rimane contumace all'udienza. Il giudice ammette Sempronio a determinare con giuramento l'importo dovuto. Sempronio giura sulla sequenza mensile dei versamenti ricevuti. Il collegio valuta verosimiglianza sulla base di elementi indizianti (periodo della locazione, uso della cosa, costumi commerciali locali) e accoglie il giuramento.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra giuramento decisorio e giuramento supplementare?

Il giuramento decisorio (art. 241 c.p.c.) decide la lite in base al giuramento di una parte. Il giuramento supplementare (art. 193 c.p.c.) è ausiliario e integra la prova per elementi già provati diversamente. L'art. 265 usa il decisorio per favorire il creditore assente il debitore.

Se il debitore compare e contesta il giuramento del creditore, come procede il giudice?

Il giudice valuta il giuramento critico, considerando attendibilità della parte, coerenza della narrazione, circostanze indiziatarie. Può decidere che il giuramento è patentemente inattendibile e non accoglierlo, allocando il rischio al creditore.

Posso essere ammesso al giuramento se il debitore presenta il conto ma lo contesto come errato?

No, l'art. 265 comma 1 presuppone assenza di conto o contumacia. Se il conto è presentato, rimane valido l'art. 264 c.p.c. (discussione e contestazione su partite specifiche).

Il giudice può ammettere partite non ricevutate senza giuramento?

Sì, art. 265 comma 2 lo consente. Il giudice valuta discrezionalmente se le partite sono 'verosimili e ragionevoli', considerando il tipo di prestazione, i tempi, gli usi commerciali.

Se il creditore giura e il debitore nega tutto, chi prevale?

Il giudice valuta il giuramento, non necessariamente preferisce il giurante. Se il giuramento appare inattendibile o contraddetto da elementi indiziatari forti, il giudice può rifiutarlo e allocare il rischio.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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