Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 263 c.p.c. – Presentazione e accettazione del conto
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Se il giudice ordina la presentazione di un conto, questo deve essere depositato in cancelleria con i documenti giustificativi, almeno cinque giorni prima dell’udienza fissata per la discussione di esso.
Se il conto viene accettato, il giudice istruttore ne dà atto nel processo verbale e ordina il pagamento delle somme che risultano dovute. L’ordinanza non è impugnabile e costituisce titolo esecutivo.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 262 - Articolo 262 Codice di Procedura Civile: Poteri del giudice istru…→Cod. proc. civ. art. 264 - Articolo 264 Codice di Procedura Civile: Impugnazione e discussio…→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 261 c.p.c.: Riproduzioni, copie ed esperimenti→Articolo 265 Codice di Procedura Civile: Giuramento→Articolo 260 Codice di Procedura Civile: Ispezione corporale→Articolo 266 Codice di Procedura Civile: Revisione del conto approvato→Articolo 259 Codice di Procedura Civile: Modo dell’ispezione→Art. 267 c.p.c.: Costituzione del terzo interveniente→Articolo 258 Codice di Procedura Civile: Ordinanza d’ispezione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Chi presenti un conto al giudice deve depositarlo in cancelleria con documenti giustificativi almeno cinque giorni prima dell'udienza di discussione.
Ratio
L'art. 263 c.p.c. disciplina il procedimento di accertamento e liquidazione di conti controversi, tipico delle liti su prestazioni professionali, locazioni, servizi. La ratio è fornire una procedura rapida e semplificata rispetto alla piena cognizione, onde evitare processi complessi per calcoli aritmetici o voci contabili. Il termine di cinque giorni assicura parità informativa alle parti; l'accettazione tacita o espressa trasforma l'ordinanza in titolo esecutivo autonomo.
Analisi
Il primo comma impone al presentatore del conto deposito in cancelleria con documenti giustificativi entro il termine di cinque giorni prima dell'udienza. L'art. 166 c.p.c. prevede analoghe cautele procedurali. Il secondo comma distingue due esiti: accettazione (il giudice ne dà atto in processo verbale e ordina pagamento) e contestazione (rimanda alla discussione). L'ordinanza di pagamento è dichiarata non impugnabile e titolo esecutivo, eliminando la necessità di sentenza dichiarativa preliminare.
Quando si applica
La procedura è tipicamente utilizzata per conti professionali (avvocati, commercialisti, periti), per conteggi locativi (affitti, spese condominiali, pluslocazioni), per servizi (trasporto, deposito, prestazioni tecniche), e per crediti liquidi determinabili per calcolo aritmetico su base documentale. Esempi: conteggio degli onorari di un avvocato da depositare prima dell'udienza, conto del condominio per spese straordinarie, fattura di un ingegnere progettista contestata sulla base dei dati.
Connessioni
L'art. 263 fa parte della disciplina istruttoria generale (artt. 183-187 c.p.c.) e si coordina con l'art. 264 c.p.c. (impugnazione e discussione), l'art. 265 c.p.c. (giuramento), l'art. 266 c.p.c. (revisione conto). Rimanda al regime delle ordinanze (art. 656 c.p.c. per l'impugnabilità). Si relaziona alle norme sulla perizia contabile (art. 191 c.p.c.) e sulla prova documentale (artt. 160-164 c.p.c.).
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio ingaggia l'avvocato Caio per una causa civile ed è stato convenuto per il compenso professionale. L'avvocato Caio deposita il conto professionale di 15.000 euro, dettagliato per ricerche, comparsa, udienze e consulenza, con allegati gli estratti della parcella oraria e le voci di rimborso. Il deposito avviene in cancelleria cinque giorni prima dell'udienza. Tizio accetta il conto durante l'udienza, e il giudice istruttore ne dà atto in processo verbale, ordinando il pagamento. Nessuna impugnazione possibile sull'ordinanza.
Caso 2: Sempronio è locatario di un immobile da Mevio e contestano il conto condominiale
Mevio (amministratore) deposita il conto di 5.000 euro per spese straordinarie di rifacimento della copertura, con fatture allegate e perizia tecnica sulla necessità. Sempronio riceve il conto e decide di impugnare voci specifiche (ritiene paghe in eccesso le consulenze tecniche). L'udienza fissata discute l'impugnazione e il giudice istruttore decide su voci contestate, ordinando infine un pagamento ridotto.
Domande frequenti
Chi ha l'onere di depositare il conto: il creditore o il giudice?
L'art. 263 presuppone che chi vanta un credito determinabile per conto (professionista, amministratore) lo presenti. Il giudice non crea conti ex officio, ma istruisce la controversia sui conti presentati dalle parti.
Quali documenti devono accompagnare il conto?
Documenti giustificativi: fatture, ricevute, estratti bancari, fogli orari, perizie tecniche. Il livello di dettaglio dipende dalla natura del conto. Per prestazioni professionali, la parcella oraria; per condominiali, le fatture dei fornitori.
Se il conto non è depositato entro cinque giorni, è inammissibile?
La norma è perentoria, ma il giudice istruttore dispone comunque della facoltà di rinvio per regolarizzazione. Termine decorso configura tuttavia negligenza procedurale.
L'ordinanza di pagamento del conto accettato è esecutiva immediata?
Sì, l'ordinanza è titolo esecutivo. Non serve sentenza definitiva. La controparte può opporsi solo tramite azione ordinaria di revisione successiva (art. 266 c.p.c.) se ricorrono vizi (errore materiale, falsità).
Posso impugnare l'ordinanza di pagamento se non concordo con il conto?
La norma dichiara l'ordinanza 'non impugnabile'. L'unica via è revisione conto per errore materiale, omissione, falsità o duplicazione (art. 266 c.p.c.), in separato processo.