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Art. 263 c.p.c. – Presentazione e accettazione del conto
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Se il giudice ordina la presentazione di un conto, questo deve essere depositato in cancelleria con i documenti giustificativi, almeno cinque giorni prima dell’udienza fissata per la discussione di esso.
Se il conto viene accettato, il giudice istruttore ne dà atto nel processo verbale e ordina il pagamento delle somme che risultano dovute. L’ordinanza non è impugnabile e costituisce titolo esecutivo.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Chi presenti un conto al giudice deve depositarlo in cancelleria con documenti giustificativi almeno cinque giorni prima dell'udienza di discussione.
Ratio
L'art. 263 c.p.c. disciplina il procedimento di accertamento e liquidazione di conti controversi, tipico delle liti su prestazioni professionali, locazioni, servizi. La ratio è fornire una procedura rapida e semplificata rispetto alla piena cognizione, onde evitare processi complessi per calcoli aritmetici o voci contabili. Il termine di cinque giorni assicura parità informativa alle parti; l'accettazione tacita o espressa trasforma l'ordinanza in titolo esecutivo autonomo.
Analisi
Il primo comma impone al presentatore del conto deposito in cancelleria con documenti giustificativi entro il termine di cinque giorni prima dell'udienza. L'art. 166 c.p.c. prevede analoghe cautele procedurali. Il secondo comma distingue due esiti: accettazione (il giudice ne dà atto in processo verbale e ordina pagamento) e contestazione (rimanda alla discussione). L'ordinanza di pagamento è dichiarata non impugnabile e titolo esecutivo, eliminando la necessità di sentenza dichiarativa preliminare.
Quando si applica
La procedura è tipicamente utilizzata per conti professionali (avvocati, commercialisti, periti), per conteggi locativi (affitti, spese condominiali, pluslocazioni), per servizi (trasporto, deposito, prestazioni tecniche), e per crediti liquidi determinabili per calcolo aritmetico su base documentale. Esempi: conteggio degli onorari di un avvocato da depositare prima dell'udienza, conto del condominio per spese straordinarie, fattura di un ingegnere progettista contestata sulla base dei dati.
Connessioni
L'art. 263 fa parte della disciplina istruttoria generale (artt. 183-187 c.p.c.) e si coordina con l'art. 264 c.p.c. (impugnazione e discussione), l'art. 265 c.p.c. (giuramento), l'art. 266 c.p.c. (revisione conto). Rimanda al regime delle ordinanze (art. 656 c.p.c. per l'impugnabilità). Si relaziona alle norme sulla perizia contabile (art. 191 c.p.c.) e sulla prova documentale (artt. 160-164 c.p.c.).
Domande frequenti
Chi ha l'onere di depositare il conto: il creditore o il giudice?
L'art. 263 presuppone che chi vanta un credito determinabile per conto (professionista, amministratore) lo presenti. Il giudice non crea conti ex officio, ma istruisce la controversia sui conti presentati dalle parti.
Quali documenti devono accompagnare il conto?
Documenti giustificativi: fatture, ricevute, estratti bancari, fogli orari, perizie tecniche. Il livello di dettaglio dipende dalla natura del conto. Per prestazioni professionali, la parcella oraria; per condominiali, le fatture dei fornitori.
Se il conto non è depositato entro cinque giorni, è inammissibile?
La norma è perentoria, ma il giudice istruttore dispone comunque della facoltà di rinvio per regolarizzazione. Termine decorso configura tuttavia negligenza procedurale.
L'ordinanza di pagamento del conto accettato è esecutiva immediata?
Sì, l'ordinanza è titolo esecutivo. Non serve sentenza definitiva. La controparte può opporsi solo tramite azione ordinaria di revisione successiva (art. 266 c.p.c.) se ricorrono vizi (errore materiale, falsità).
Posso impugnare l'ordinanza di pagamento se non concordo con il conto?
La norma dichiara l'ordinanza 'non impugnabile'. L'unica via è revisione conto per errore materiale, omissione, falsità o duplicazione (art. 266 c.p.c.), in separato processo.