Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 262 c.p.c. – Poteri del giudice istruttore

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Nel corso dell’ispezione o dell’esperimento il giudice istruttore può sentire testimoni per informazioni e dare i provvedimenti necessari per l’esibizione della cosa o per accedere alla località.

Può anche disporre l’accesso in luoghi appartenenti a persone estranee al processo, sentite se è possibile queste ultime, e prendendo in ogni caso le cautele necessarie alla tutela dei loro interessi.

In sintesi

  • Il giudice istruttore ha ampi poteri durante ispezioni e esperimenti per acquisire prove integrate
  • Può sentire testimoni per informazioni contestuali e ordinare l'esibizione di cose rilevanti
  • Può disporre accessi in luoghi di persone estranee al processo, con cautele per tutelare loro interessi
  • Deve sentire le persone interessate se possibile, garantendo protezione del diritto di privacy e proprietà
Indice dei contenuti

Durante ispezioni ed esperimenti, il giudice istruttore può sentire testimoni, ordinare l'esibizione della cosa e accedere a località, anche di privati.

Ratio

L'art. 262 c.p.c. amplia i poteri del giudice istruttore oltre la semplice ispezione visiva. La norma riflette l'esigenza di integrazione probatoria: le prove non sono silos isolati, ma richiedono contesto informativo (testimoni), collaborazione delle parti (esibizione), e accesso a spazi fisici. Il bilanciamento tra efficienza istruttoria e diritti fondamentali (proprietà, privacy, possesso) è cruciale.

Analisi

Il primo comma conferisce al giudice il potere di sentire testimoni per informazioni durante ispezioni/esperimenti e di impartire provvedimenti per l'esibizione della cosa o l'accesso a località. Il termine 'informazioni' (non testimonianza formale) denota uno standard probatorio minore: basta conoscenza utile al contesto probatorio. Il secondo comma estende l'accesso a luoghi di persone terze, con obbligo di sentire tali persone se possibile e di adottare cautele per tutelarne gli interessi (integrità della proprietà, confidenzialità commerciale).

Quando si applica

L'articolo si applica quando il giudice ordina ispezioni in immobili (identificazione di difetti costruttivi, valutazione di danni), accessi a esercizi commerciali (ispezione di attrezzature, documenti contabili), o quando sono necessarie informazioni integrative da testimoni presenti sul luogo. Casi tipici: ispezione di un'officina per danni a macchinari, accesso a un ufficio per acquisire documenti originali, sentire un custode su modalità di custodia di beni.

Connessioni

L'art. 262 coordina con l'art. 256 c.p.c. (ispezione giudiziale generale), con l'art. 261 c.p.c. (riproduzioni e esperimenti), e con la disciplina della testimonianza (art. 193 c.p.c., giuramento). Si relaziona al diritto alla privacy (d.lgs. 196/2003) e ai diritti proprietari (Costituzione art. 42). Coordina con le norme sulla fase istruttoria (183-187 c.p.c.) e con la disciplina dell'accesso a documenti pubblici (art. 96 c.p.c.).

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio è proprietario di un negozio e cita Caio (il vicino di sopra) per danni da umidità dovuti a perdite d'acqua. Il giudice istruttore ordina un'ispezione nell'immobile di Caio per verificare lo stato della tubazione. Caio resiste inizialmente, ma il giudice istruttore lo convoca e gli spiega che l'accesso è disposto per ispezione probatoria. Durante l'ispezione, il giudice sente il plumbista che effettua manutenzioni nel palazzo come testimone informato sulla storia della tubazione.

Caso 2: Caso 2

Sempronio denuncia Mevio, operaio presso una fabbrica, per infortunio dovuto a mancanza di protezioni su un macchinario. Il giudice istruttore dispone un'ispezione dello stabilimento (luogo di terzi, il datore). Sente il responsabile della sicurezza come testimone informato, ordina l'esibizione della documentazione DUVRI e della notifica all'ISS, e fotografa il macchinario. Mevio può opporsi con cautele di riservatezza (brevetti), accettate dal giudice.

Domande frequenti

Il giudice istruttore può entrare in una casa privata per ispezione senza il consenso del proprietario?

Sì, il giudice istruttore ha il potere di ordinare l'accesso, anche coattivo. Tuttavia, deve sentire il proprietario se possibile e adottare cautele per proteggere i suoi diritti. In caso di rifiuto illegittimo, il giudice può ricorrere a esecuzione forzata tramite forze dell'ordine.

Quali 'informazioni' può ricevere il giudice da testimoni durante un'ispezione?

Informazioni contestuali sulla cosa ispezionata: storia, manutenzione, stato precedente, modalità d'uso. Non testimonianza formale su fatti litigiosi, ma conoscenza pratica che facilita la valutazione del giudice.

Se una persona ha una documentazione riservata (brevetti, segreti commerciali) può opporsi a esibizione?

Sì, il giudice istruttore deve 'prendere cautele per la tutela dei loro interessi'. Questo consente limitazioni all'accesso (visione in camera di consiglio, copia parziale) purché non comprometta il diritto di difesa della controparte.

L'accesso ordinato dal giudice istruttore a una località può avvenire senza presenza dell'avvocato?

La norma non lo esclude esplicitamente, ma le parti hanno interesse legittimo a partecipare. Salvo contraria disposizione del giudice, le parti dovrebbero essere convocate o comunque informate.

Cosa accade se il giudice ordina esibizione di una cosa e la parte rifiuta?

Il rifiuto configura resistenza al giudice. Il giudice istruttore può emettere un'ordinanza ingiuntiva (art. 654 c.p.c.) e ricorrere all'esecuzione forzata. Inoltre, il rifiuto ingiustificato può integrare una confessione per comportamento processuale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.