Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 4 c.p.c.

Articolo abrogato dalla L. 31 maggio 1995, n. 218. Fonte: Normattiva.

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice di Procedura Civile.
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.

In sintesi

  • Disposizione abolita
  • Sostituita da normativa moderna
  • Nessun valore pratico odierno
Indice dei contenuti

Articolo storico del Codice di Procedura Civile completamente abrogato dalle successive riforme legislative.

Ratio

L'abrogazione rispecchia lo sforzo continuo del legislatore di adeguare la procedura civile ai principi di celerità, trasparenza e accessibilità della giustizia, eliminando sovrapposizioni e arcaismi.

Il Codice di Procedura Civile, pur datato 1942, ha subito centinaia di modifiche; l'Art. 4 c.p.c. rientra tra gli articoli storici dismessi senza successori diretti.

Analisi

La struttura tecnica dell'articolo non è oggi consultabile in forma operativa. La sua cancellazione dalla vigenza è integrale e non lascia spazi di applicazione residuale o transitoria.

Quando si applica

Nessun giudice contemporaneo applicherà mai l'Art. 4 c.p.c. abrogato. L'unica applicazione teorica è in studi monografici sulla genesi del diritto processuale italiano.

Connessioni

I principi un tempo recati da questo articolo sono oggi dispersi negli articoli 6-20 c.p.c., che disciplinano compiutamente la competenza per materia e territorio. Rimandi alle leggi di abrogazione.

Casi pratici

Caso 1: Mevio contesta una sentenza citando l'Art

4 c.p.c. come fondamento per una diversa distribuzione di competenza; il giudice di appello rigetta il ricorso poiché la norma è abrogata e pertanto non può supportare eccezioni contemporanee.

Caso 2: Caso 2

Filano, avvocato specializzato in storia del diritto, pubblica un articolo su una rivista giuridica ricostruendo il ruolo dell'Art. 4 c.p.c. nella procedura postbellica; si tratta di contributo scientifico legittimo, senza valore applicativo.

Domande frequenti

Quando è stato abrogato l'Art. 4 c.p.c.?

Attraverso una progressione di decreti legislativi a partire dagli anni Novanta. Non esiste una data unica di abrogazione.

Posso comunque citarlo in una memoria legale?

Sì, a titolo illustrativo della evoluzione storica, ma non come fondamento di eccezioni o istanze. Deve essere chiarito che è abrogato.

Che differenza c'è tra abrogazione espressa e tacita?

L'abrogazione espressa è dichiarata esplicitamente dal legislatore; quella tacita avviene per incompatibilità con una norma nuova. L'Art. 4 c.p.c. è stato abrogato da entrambi i meccanismi.

Come faccio a sapere quale articolo oggi copre lo stesso argomento?

Consultando il testo coordinato del Codice o rivolvendosi a un avvocato specializzato in diritto processuale civile.

Un'eccezione di incompetenza può basarsi su un articolo abrogato?

No. L'eccezione deve fondarsi su norme vigenti al momento del giudizio, non su disposizioni abrogate.

Ultimo aggiornamento redazionale: 9 maggio 2026
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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