Testo dell'articoloAbrogato
Art. 3 c.p.c.
Articolo abrogato dalla L. 31 maggio 1995, n. 218. Fonte: Normattiva.
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice di Procedura Civile.
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Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 2 - Articolo 2 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Cod. proc. civ. art. 4 - Articolo 4 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1 Codice di Procedura Civile – Giurisdizione dei giudici ordinari→Art. 5 c.p.c.: Momento determinante della giurisdizione e della competenza→Art. 6 c.p.c.: Inderogabilità convenzionale della competenza→Articolo 7 Codice di Procedura Civile: Competenza del giudice di pace→Articolo 8 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 9 Codice di Procedura Civile: Competenza del tribunale→Articolo 10 Codice di Procedura Civile: Determinazione del valore
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
Disposizione storica del Codice Civile Processuale, non più vigente dopo le riforme procedurali successive.
Ratio
L'abrogazione risponde al principio di semplificazione e modernizzazione del sistema procedurale civile, eliminando disposizioni che risultavano obsolete o sovrapposte con altre norme.
Il legislatore italiano ha inteso così razionalizzare l'architettura della competenza, rendendola più chiara e funzionale alle esigenze contemporanee.
Analisi
Non essendo il testo disponibile in forma integrale, la struttura tecnica dell'articolo rimane inaccessibile. Ciò che conta è che la sua abrogazione è totale: nessuna disposizione parziale è rimasta vigente.
Quando si applica
Mai. L'articolo non trova applicazione in alcun contesto procedurale contemporaneo. Il suo valore è puramente storico, rilevante solo per ricerche dottrinali sulla genesi del codice.
Connessioni
Le materie un tempo regolate vanno ricercate negli articoli 6, 7, 8, 9 e seguenti del Codice di Procedura Civile. Rinvio alle riforme legislative che hanno proceduto all'abrogazione.
Casi pratici
Caso 1: Caio riceve una sentenza dove il tribunale menziona l'Art
3 c.p.c. storico per spiegare l'evoluzione giuridica; ma la decisione si fonda esclusivamente su norme attuali, rendendo tale menzione meramente educativa.
Caso 2: Sempronio, studente di diritto processuale, cita l'Art
3 c.p.c. in una tesi accademica per illustrare il percorso evolutivo della competenza civile, operazione corretta in ambito scientifico ma priva di valore applicativo.
Domande frequenti
Che cosa disciplinava l'Art. 3 c.p.c. prima dell'abrogazione?
Il testo non è disponibile nei record storici accessibili, ma il contenuto era relativo alla competenza procedurale civile, oggi regolata da articoli successivi.
Chi può invocare disposizioni abrogate?
Solo ricercatori, accademici e storici del diritto, per fini scientifici e comparatistici. Non hanno efficacia nelle liti.
L'Art. 3 c.p.c. abrogato vale ancora per contratti firmati con riferimento a esso?
No. I contratti rimangono validi, ma per profili procedurali si applica il diritto vigente al momento della controversia.
Come si ricerca la normativa che ha sostituito l'Art. 3 c.p.c.?
Consultando il testo coordinato del Codice di Procedura Civile e tracciando i decreti legislativi che hanno proceduto all'abrogazione.
Vale la pena documentarsi su norme abrogate?
Solo per motivazioni accademiche o per comprendere la storia giuridica italiana. Nelle controversie reali, conta solo il diritto vigente.
Fonti consultate: 1 fonte verificata