Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 69 c.c. – Diritti spettanti alla persona di cui si ignora l’esistenza
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Nessuno è ammesso a reclamare un diritto in nome della persona di cui si ignora l’esistenza, se non prova che la persona esisteva quando il diritto è nato.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 68 - Art. 68 Codice Civile: Nullità del nuovo matrimonio→Cod. civ. art. 70 - Art. 70 Codice Civile: Successione alla quale sarebbe chiamata la→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 67 Codice Civile: Dichiarazione di esistenza o accertamento→Art. 71 Codice Civile: Estinzione dei diritti spettanti alla per→Art. 66 Codice Civile: Prova dell’esistenza della persona di cui→Art. 72 Codice Civile: Successione a cui sarebbe chiamata la→Art. 65 Codice Civile: Nuovo matrimonio del coniuge→Art. 73 Codice Civile: Estinzione dei diritti spettanti alla per→Art. 64 Codice Civile: Immissione nel possesso e inventario
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Chi ignora se persona esista può reclamarne diritto solo provando esistenza al momento nascita diritto.
Ratio
L'art. 69 c.c. risponde all'esigenza di certezza giuridica nei rapporti patrimoniali e personali che coinvolgono soggetti di cui si ignora l'esistenza in vita. Il legislatore ha inteso evitare che terzi possano esercitare diritti o pretendere prestazioni in nome di chi potrebbe non essere più in vita, addossando a chi agisce l'onere della prova circa la sussistenza del requisito soggettivo fondamentale: l'esistenza in vita del titolare al momento in cui il diritto è sorto.
Analisi
La disposizione introduce una regola probatoria speciale: il presupposto ordinario è che, in caso di incertezza sull'esistenza di una persona, chi vuole avvalersene deve fornire la prova positiva. Il diritto non può essere esercitato in via meramente ipotetica o presuntiva. L'espressione «si ignora l'esistenza» abbraccia tanto le situazioni di scomparsa disciplinate dagli artt. 48 ss. c.c., quanto qualunque altra ipotesi in cui lo stato in vita non sia documentalmente accertato. La norma si coordina con le disposizioni sulla dichiarazione di assenza (art. 49 c.c.) e su quella di morte presunta (art. 58 c.c.), le quali producono effetti provvisori o definitivi sui rapporti patrimoniali del soggetto scomparso.
Quando si applica
La norma trova applicazione ogni volta che un soggetto intende agire in giudizio o stragiudizialmente per far valere un diritto intestato a persona di cui non è certa l'esistenza in vita: ad esempio un erede che agisce per riscuotere un credito spettante a un familiare scomparso, ovvero un rappresentante legale che intende esercitare diritti di una persona non rintracciata. La prova richiesta può consistere in documenti anagrafici, atti dello stato civile, corrispondenza datata o qualsiasi altro elemento idoneo a dimostrare che la persona era in vita alla data rilevante.
Connessioni
L'art. 69 c.c. si inserisce nel Titolo IV del Libro I del Codice Civile, dedicato all'assenza e alla morte presunta. Va letto in coordinamento con l'art. 48 c.c. (scomparsa), l'art. 49 c.c. (dichiarazione di assenza), l'art. 58 c.c. (dichiarazione di morte presunta) e l'art. 70 c.c., che regola i diritti acquisiti subordinatamente all'esistenza di una persona. In ambito condominiale, il richiamo all'art. 69 riguarda invece l'art. 69 delle disposizioni di attuazione del c.c., norma distinta che disciplina la revisione delle tabelle millesimali.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
I casi pratici hanno scopo illustrativo e non costituiscono parere legale. Ogni situazione concreta presenta caratteristiche specifiche che richiedono una valutazione professionale qualificata.
Domande frequenti
Chi ignora l'esistenza di una persona quando può reclamare diritti?
Solo provando che la persona esisteva quando il diritto è nato.
Quale onere della prova grava?
Su chi reclama il diritto, che deve provare l'esistenza al momento costitutivo del diritto.
Cosa è 'momento di nascita del diritto'?
L'istante in cui il diritto viene a costituirsi secondo la legge, es. eredità al decesso.
L'ignoranza dell'esistenza è una scusa valida?
No, non legittima a reclamare diritti senza provare l'esistenza della persona.
A titolo di cosa si reclama il diritto?
A titolo di eredità, donazione, legato o altro diritto patrimoniale dipendente dalla persona.
Fonti consultate: 1 fonte verificate