Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 735 c.p.c. – Sostituzione dell’amministratore del patrimonio familiare

Articolo abrogato D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197

[Abrogato]

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In sintesi

  • La sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare è disciplinata in due ipotesi del codice civile.
  • Nel caso dell'art. 174 c.c., la legittimazione attiva spetta all'altro coniuge, a un prossimo congiunto o al pubblico ministero.
  • Nel caso dell'art. 176 c.c., la domanda può essere proposta dai figli maggiorenni o emancipati, da un prossimo congiunto o dal PM.
  • La norma identifica precisamente chi può agire in giudizio per tutelare l'interesse del patrimonio familiare.
Indice dei contenuti

La sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare può essere chiesta dal coniuge, dai congiunti o dal pubblico ministero nei casi previsti dal codice civile.

Ratio

L'art. 735 c.p.c. individua i soggetti legittimati a chiedere la sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare nelle due ipotesi contemplate dagli artt. 174 e 176 c.c. L'istituto del patrimonio familiare (oggi sostanzialmente superato dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, che ha introdotto il fondo patrimoniale ex artt. 167-171 c.c.) prevedeva un patrimonio separato destinato ai bisogni della famiglia, con un amministratore designato nell'atto costitutivo. La norma processuale è rimasta nel codice con funzione residuale, applicabile alle fattispecie sorte sotto il previgente regime o alle analoghe situazioni tutelative ancora attive.

Analisi

La disposizione articola la legittimazione attiva in funzione della specifica ipotesi sostanziale invocata. Nel caso dell'art. 174 c.c. (cattiva gestione o incapacità dell'amministratore nominato), possono agire: (i) l'altro coniuge, quale soggetto direttamente interessato all'integrità del patrimonio familiare; (ii) uno dei prossimi congiunti, cioè i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo; (iii) il pubblico ministero, in funzione di tutela dell'ordine pubblico e dell'interesse familiare. Nel caso dell'art. 176 c.c. (situazioni relative ai figli maggiorenni o emancipati), la legittimazione si sposta verso: (i) i figli maggiorenni o emancipati, quali diretti beneficiari del patrimonio; (ii) un prossimo congiunto; (iii) il PM. La differenziazione riflette la diversa posizione soggettiva degli interessati nelle due ipotesi.

Quando si applica

La norma si applica nelle residue ipotesi in cui esista un patrimonio familiare costituito prima della riforma del 1975 e l'amministratore designato versi nelle condizioni previste dagli artt. 174 o 176 c.c. (incompetenza, irregolarità, violazione dei doveri gestionali). In pratica, la casistica è oggi molto limitata, essendo il fondo patrimoniale lo strumento corrente per la separazione patrimoniale a beneficio della famiglia. Tuttavia, la norma mantiene applicazione diretta per i patrimoni familiari ancora in essere costituiti sotto il regime previgente.

Connessioni

La norma si collega direttamente agli artt. 174 e 176 c.c. che individuano i presupposti sostanziali della sostituzione. Il procedimento applicabile è disciplinato dall'art. 736 c.p.c. che segue immediatamente. Il fondo patrimoniale, che ha sostituito il patrimonio familiare, è regolato dagli artt. 167-171 c.c. introdotti dalla L. 151/1975. Il pubblico ministero agisce nell'ambito delle sue funzioni in materia di status personali e tutela della famiglia ex art. 69 c.p.c.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Nel 1970 i coniugi Tizio e Caia avevano costituito un patrimonio familiare su un immobile a reddito. Dopo la morte di Tizio, risulta che l'amministratore Sempronio, nominato nell'atto costitutivo, ha omesso il pagamento delle imposte per due anni, mettendo a rischio il patrimonio. La coniuge superstite Caia, ai sensi dell'art. 735 c.p.c. in relazione all'art. 174 c.c., presenta ricorso al tribunale per la sostituzione dell'amministratore, allegando la documentazione dell'inadempimento fiscale. Il tribunale avvia il procedimento ex art. 736 c.p.c.

Caso 2: Caso 2

Mevio, figlio maggiorenne di Filano, è beneficiario di un patrimonio familiare costituito nel 1968. L'amministratore del patrimonio, un lontano parente, ha effettuato investimenti non autorizzati con i redditi del fondo. Mevio, avvalendosi della legittimazione attiva riconosciutagli dall'art. 735 c.p.c. in relazione all'art. 176 c.c., propone ricorso al tribunale competente chiedendo la revoca e la sostituzione dell'amministratore con un professionista di sua fiducia. Il pubblico ministero, informato della vicenda, si associa al ricorso.

Domande frequenti

Chi può chiedere la sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare?

Dipende dall'ipotesi: nel caso dell'art. 174 c.c., l'altro coniuge, un prossimo congiunto o il PM; nel caso dell'art. 176 c.c., i figli maggiorenni o emancipati, un prossimo congiunto o il PM.

Il patrimonio familiare esiste ancora oggi?

L'istituto è stato superato dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, che ha introdotto il fondo patrimoniale (artt. 167-171 c.c.). Tuttavia, i patrimoni familiari costituiti prima del 1975 continuano ad essere regolati dalla normativa previgente, incluso l'art. 735 c.p.c.

Cosa si intende per 'prossimi congiunti' ai fini dell'art. 735?

I prossimi congiunti sono i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo grado, secondo la nozione civilistica di prossimo congiunto usata nel codice civile e in quello di procedura penale per analogia.

Quando i figli possono chiedere la sostituzione dell'amministratore?

Solo nell'ipotesi dell'art. 176 c.c., che riguarda la gestione del patrimonio familiare in relazione ai figli. In questo caso, solo i figli maggiorenni o emancipati hanno legittimazione attiva, non i figli minorenni.

Come si propone la domanda di sostituzione?

Con ricorso al tribunale competente, secondo il procedimento camerale disciplinato dall'art. 736 c.p.c.: il presidente fissa l'udienza, sente le parti, raccoglie informazioni e il tribunale decide in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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