Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 742-bis c.p.c. – Ambito di applicazione degli articoli precedenti
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio, ancorché non regolati dai capi precedenti o che non riguardino materia di famiglia o di stato delle persone.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 742 - Art. 742 c.p.c.: Revocabilità dei provvedimenti→Cod. proc. civ. art. 743 - Articolo 743 Codice di Procedura Civile: Copia degli atti→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 741 Codice di Procedura Civile: Efficacia dei provvedimenti→Art. 744 c.p.c.: Copie o estratti da pubblici registri→Art. 740 c.p.c.: Reclami del pubblico ministero→Art. 745 c.p.c.: Rifiuto o ritardo nel rilascio→Articolo 739 Codice di Procedura Civile: Reclami delle parti→Articolo 746 Codice di Procedura Civile: Collazione di copie→Articolo 738 Codice di Procedura Civile: Procedimento
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Le norme sui procedimenti camerali si applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio, anche non disciplinati dai capi precedenti o estranei alla materia di famiglia.
Ratio
L'art. 742-bis c.p.c., inserito dalla legge 14 luglio 1950, n. 581, ha una funzione essenzialmente sistematica: estendere il campo applicativo delle norme sui procedimenti in camera di consiglio (artt. 737-742 c.p.c.) a tutti i procedimenti che si svolgono nelle medesime forme, indipendentemente dalla materia trattata. Prima di questa disposizione era incerto se le regole dettate per i procedimenti camerali in materia di famiglia e di stato delle persone potessero applicarsi analogicamente ad altri procedimenti camerali; l'art. 742-bis ha risolto la questione in via legislativa, sancendo un'applicazione generalizzata.
Analisi
Il testo è composto da un'unica proposizione normativa: «Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio, ancorché non regolati dai capi precedenti o che non riguardino materia di famiglia o di stato delle persone.» La congiunzione «ancorché» ha valore concessivo-estensivo: la norma copre espressamente i casi che avrebbero potuto apparire al di fuori dell'originario ambito di applicazione.
Il riferimento al «presente capo» individua il Capo VI del Titolo IV del Libro IV del c.p.c., che comprende gli artt. 737-742-bis. Pertanto, tutte le disposizioni ivi contenute, reclamo, termini, forma del decreto, revocabilità, efficacia, si applicano uniformemente a qualunque procedimento che si svolga in camera di consiglio, sia esso previsto dal codice di rito, da leggi speciali o da norme di diritto civile sostanziale che rinviano alla forma camerale.
Quando si applica
La norma rileva in tutti i casi in cui una legge prevede che un giudice provveda «in camera di consiglio» senza però disciplinare analiticamente il procedimento. Esempi tipici: i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia societaria (nomina di liquidatori, autorizzazioni assembleari), i procedimenti relativi alla pubblicazione di testamenti, le autorizzazioni patrimoniali previste da leggi speciali. In questi casi, il giudice applica in via diretta le norme degli artt. 737-742 c.p.c., senza necessità di ricorrere all'analogia.
La disposizione è particolarmente rilevante nell'interpretazione dei procedimenti camerali introdotti da leggi successive al 1942: ogni volta che il legislatore speciale prevede una forma camerale senza regolarne il dettaglio, l'art. 742-bis garantisce un quadro procedurale completo e uniforme.
Connessioni
L'art. 742-bis c.p.c. va letto in combinazione con tutti gli articoli del Capo VI (artt. 737-742) che vengono così estesi. Rilevanti sono anche l'art. 152 disp. att. c.p.c. e le disposizioni processuali di numerose leggi speciali che rinviano alla «camera di consiglio» come forma del procedimento. In materia societaria, vengono in rilievo i procedimenti del D.Lgs. 5/2003 e del D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa).
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio impugna con reclamo il decreto emesso in camera di consiglio con cui il tribunale ha nominato un liquidatore giudiziale per la società di Caio, ai sensi di una legge speciale che si limita a prevedere la «forma camerale» senza disciplinare il reclamo. Il tribunale, in base all'art. 742-bis c.p.c., applica le disposizioni degli artt. 739-740 c.p.c. anche a questo procedimento non espressamente regolato dai capi precedenti, dichiarando ammissibile il reclamo proposto da Tizio nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del decreto.
Caso 2: Caso 2
Sempronio ottiene in camera di consiglio un decreto di omologazione di un accordo di mediazione familiare che non riguarda lo stato delle persone ma la gestione di un patrimonio comune tra ex conviventi. Mevio, terzo interessato, chiede la revoca del decreto allegando mutate circostanze. Il giudice, applicando l'art. 742 c.p.c. in forza del richiamo di cui all'art. 742-bis c.p.c., valuta la richiesta nel merito, confermando che il procedimento non era circoscritto alla materia di famiglia in senso stretto.
Domande frequenti
Le regole del c.p.c. sui procedimenti camerali valgono anche per procedimenti previsti da leggi speciali?
Sì, grazie all'art. 742-bis c.p.c. le disposizioni del Capo VI si applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio, inclusi quelli disciplinati da leggi speciali che non dettano regole procedurali dettagliate.
Un procedimento camerale in materia societaria può essere reclamato?
Sì, per effetto dell'art. 742-bis c.p.c. si applica l'art. 739 c.p.c. sul reclamo, salvo che la legge speciale non preveda espressamente un diverso mezzo di impugnazione.
L'art. 742-bis è stato inserito nel codice originario del 1942?
No, la disposizione è stata aggiunta dalla L. 14 luglio 1950, n. 581 per colmare una lacuna normativa che generava incertezze applicative sui procedimenti camerali non in materia di famiglia.
Cosa si intende per «procedimenti in camera di consiglio»?
Sono procedimenti che si svolgono senza pubblica udienza, di norma su ricorso, con il giudice che provvede con decreto. Comprendono i procedimenti di volontaria giurisdizione e numerosi altri procedimenti speciali previsti dal codice o da leggi speciali.
Se una legge speciale regola solo parzialmente un procedimento camerale, le lacune si colmano con le norme del c.p.c.?
Sì, proprio questo è lo scopo dell'art. 742-bis c.p.c.: garantire un quadro procedurale completo applicando le norme degli artt. 737-742 alle parti non disciplinate dalla legge speciale.