In sintesi
- L'istanza di scelta ex art. 631 c.c. si propone con ricorso al tribunale competente.
- Il ricorso deve essere notificato sia al soggetto titolare del diritto di scelta che all'onerato.
- Il presidente del tribunale effettua la scelta con decreto, provvedimento di natura non contenziosa.
- La norma riguarda l'ipotesi in cui il soggetto legittimato non abbia esercitato il diritto di scelta nel termine stabilito.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 751 c.p.c. – Scelta dell’onorato
Testo vigente — R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
L’istanza per la scelta prevista nell’articolo 631, ultimo comma, del codice civile è proposta con ricorso, che deve essere notificato a colui al quale spettava il diritto di scelta e all’onerato.
La scelta è fatta dal presidente del tribunale con decreto.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
L'istanza per la scelta del soggetto onerato in materia successoria si propone con ricorso notificato alle parti; il presidente del tribunale decide con decreto.
Ratio
L'articolo 751 c.p.c. regola il procedimento giudiziario per la scelta prevista dall'art. 631 c.c., ossia la determinazione dell'oggetto di un legato di specie alternativa quando il soggetto legittimato alla scelta non l'abbia effettuata nei termini. La norma mira a sbloccare situazioni di stallo successorio in cui l'inerzia del titolare del diritto di scelta pregiudica la definitiva attribuzione del lascito testamentario, consentendo l'intervento sostitutivo del giudice.
Il procedimento si inquadra nel sistema dei provvedimenti presidenziali in materia successoria (artt. 747-762 c.p.c.), caratterizzati dalla celerità del rito camerale e dall'intervento diretto del presidente del tribunale quale organo monocratico.
Analisi
Il primo comma disciplina le modalità di instaurazione del procedimento: si procede con ricorso, forma tipica dei procedimenti non contenziosi, che deve essere notificato a due soggetti distinti: il titolare del diritto di scelta (che con la sua inerzia ha determinato la necessità dell'intervento giudiziario) e l'onerato (colui che deve sopportare l'effetto della scelta). Il contraddittorio tra questi soggetti è garantito già nella fase notificatoria. Il secondo comma disciplina il provvedimento conclusivo: il presidente emette un decreto, che costituisce l'atto con cui viene effettuata la scelta rimasta in sospeso. La norma è di estrema sintesi, affidando alla prassi presidenziale i dettagli procedurali non esplicitati.
Quando si applica
La norma si applica nei casi in cui il testatore abbia attribuito a un terzo il diritto di scegliere l'oggetto del legato alternativo (art. 631 ultimo comma c.c.) e tale soggetto non abbia esercitato il diritto nel termine stabilito o sia impossibilitato a farlo. In tali circostanze, chiunque vi abbia interesse può adire il presidente del tribunale per ottenere la scelta sostitutiva. Il procedimento è pertinente anche quando il titolare del diritto di scelta sia deceduto senza averla effettuata, creando incertezza sull'oggetto del legato.
Connessioni
La norma si collega all'art. 631 c.c. (legato alternativo con diritto di scelta del terzo), agli artt. 637-638 c.c. (legato alternativo in generale), agli artt. 737 ss. c.p.c. (procedimenti camerali) e agli artt. 747 ss. c.p.c. (procedimenti speciali in materia successoria). Per l'impugnazione del decreto presidenziale, si applicano le disposizioni generali sui procedimenti camerali.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio dispone con testamento un legato a favore di Caio, lasciandogli a scelta tra due immobili, e attribuisce il diritto di scelta all'amico Sempronio. Sempronio, per ragioni personali, non esercita la scelta nel termine indicato dal testatore. Caio, che necessita di conoscere quale immobile gli spetterà, presenta ricorso al presidente del tribunale ai sensi dell'art. 751 c.p.c., notificandolo a Sempronio e all'erede onerato Mevio. Il presidente, valutate le caratteristiche dei due beni, emette decreto con cui effettua la scelta in favore di Caio, assegnandogli uno dei due immobili.
Caso 2: Caso 2
Filano lascia in eredità a Mevio due partecipazioni societarie equivalenti, con facoltà di scelta affidata al fratello Tizio. Tizio decede prima di esercitare la scelta. Mevio, per definire la propria posizione successoria, ricorre al presidente del tribunale competente, notificando il ricorso agli eredi di Tizio (ora titolari del diritto di scelta) e a Caio, erede di Filano e soggetto onerato. Il presidente emette decreto compiendo la scelta e determinando quale partecipazione societaria spetti a Mevio.
Domande frequenti
Cos'è il diritto di scelta ex art. 631 c.c. e quando si applica l'art. 751 c.p.c.?
L'art. 631 c.c. consente al testatore di attribuire a un terzo il diritto di scegliere l'oggetto di un legato alternativo. L'art. 751 c.p.c. si applica quando questo terzo non esercita la scelta, permettendo al giudice di intervenire in sua sostituzione.
Chi deve ricevere la notifica del ricorso ex art. 751 c.p.c.?
Il ricorso deve essere notificato a due soggetti: il titolare del diritto di scelta che non l'ha esercitato, e l'onerato, ossia colui che è tenuto a consegnare l'oggetto del legato. Entrambi devono poter partecipare al procedimento.
Il decreto presidenziale ex art. 751 c.p.c. è impugnabile?
Il decreto presidenziale rientra nei provvedimenti camerali in materia successoria. In assenza di previsione specifica nell'art. 751, si applicano le disposizioni generali sui procedimenti camerali, con possibilità di reclamo secondo le norme di riferimento.
Cosa succede se il titolare del diritto di scelta è deceduto prima di esercitarlo?
Se il titolare del diritto di scelta è deceduto senza averla effettuata, i suoi eredi potrebbero subentrare nel diritto, a seconda della natura personale o trasmissibile dello stesso. In caso contrario, si può ricorrere al procedimento ex art. 751 c.p.c. per far effettuare la scelta dal presidente del tribunale.
Quanto tempo ci vuole per ottenere il decreto di scelta dal presidente del tribunale?
I tempi variano in base al carico del tribunale competente, ma trattandosi di procedimento camerale non contenzioso, è generalmente più rapido di un giudizio ordinario. L'assenza di fasi istruttorie complesse facilita la decisione presidenziale in tempi relativamente brevi.