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Art. 773 c.p.c. – Nomina di stimatore
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
L’ufficiale che procede all’inventario nomina, quando occorre, uno o più stimatori per la valutazione degli oggetti mobili.
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Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
L'ufficiale incaricato dell'inventario può nominare uno o più stimatori per valutare i beni mobili quando sia necessario.
Ratio
L'articolo 773 c.p.c. risponde all'esigenza pratica che la corretta formazione dell'inventario non si limiti a una mera elencazione dei beni, ma comprenda anche la loro valutazione economica. Questa valutazione è essenziale per molteplici scopi: determinare il valore dell'attivo ereditario ai fini del beneficio d'inventario, calcolare le quote di ciascun erede, stabilire la base per la futura graduazione dei creditori, e definire i valori ai fini fiscali della successione.
Il legislatore ha riconosciuto che l'ufficiale procedente — sia esso un notaio o un ufficiale giudiziario — non sempre possiede le competenze tecniche per valutare correttamente beni di natura diversa: opere d'arte, macchinari industriali, gioielli, collezioni, strumenti musicali. La norma gli attribuisce pertanto il potere di avvalersi di esperti del settore specifico.
Analisi
La norma è di brevità notevole: un solo comma che conferisce il potere di nomina, ne individua il presupposto («quando occorre») e ne precisa la possibile pluralità («uno o più stimatori»). Il presupposto della necessità è rimesso alla valutazione dell'ufficiale procedente, con un margine di discrezionalità tecnica: non ogni bene mobile richiede stima specialistica, ma per gli oggetti di particolare valore, di difficile determinazione o di natura tecnica, la nomina è doverosa.
La possibilità di nominare più stimatori è pratica per le successioni con patrimoni eterogenei: si potranno nominare contemporaneamente un perito gioielliere per i preziosi, un perito d'arte per i quadri e un perito industriale per i macchinari, garantendo così una valutazione specialistica per ciascuna categoria di beni. Il costo della stima grava sul patrimonio ereditario.
Quando si applica
La norma si applica in ogni inventario giudiziale che comprenda beni mobili di valore non immediatamente determinabile. È particolarmente rilevante per: gioielli e oggetti preziosi (art. 775, n. 2, c.p.c. richiede l'indicazione del peso e del marchio per oro e argento), opere d'arte e antiquariato, strumenti aziendali e macchinari, collezioni, titoli non quotati, e qualsiasi bene il cui valore di mercato non sia agevolmente determinabile dall'ufficiale procedente.
La norma va coordinata con l'art. 775 c.p.c. che richiede la descrizione e la stima dei mobili nel processo verbale d'inventario: è proprio il lavoro degli stimatori a consentire l'adempimento di questo requisito per i beni di maggiore complessità valutativa.
Connessioni
L'art. 773 è funzionalmente collegato all'art. 775 c.p.c. (contenuto del processo verbale, che deve riportare la stima dei beni mobili). In ambito di esecuzione forzata, analoga figura è quella dello stimatore nominato nell'espropriazione mobiliare ex art. 518 c.p.c. Sul piano civile sostanziale, la corretta stima dell'inventario rileva ai fini della determinazione del quinto disponibile (art. 553 c.c.) e della stima per la collazione (art. 747 c.c.).
Domande frequenti
Chi decide se nominare uno stimatore per l'inventario?
L'ufficiale che procede all'inventario decide discrezionalmente, valutando se la natura dei beni da inventariare richiede competenze tecniche specialistiche che lui non possiede. Per beni di valore rilevante o difficile determinazione la nomina è prassi obbligata.
Quanti stimatori possono essere nominati?
Uno o più, a seconda della varietà dei beni. Per patrimoni eterogenei (ad esempio con preziosi, opere d'arte e macchinari) è possibile nominare un esperto diverso per ciascuna categoria.
Chi paga lo stimatore nominato per l'inventario?
Il compenso dello stimatore grava sul patrimonio ereditario, come spesa necessaria alla corretta formazione dell'inventario. In caso di patrimonio insufficiente, può essere anticipato dalla parte che ha richiesto l'inventario.
La stima dello stimatore è vincolante per la successione?
La stima inserita nel verbale d'inventario costituisce la base di riferimento per la procedura, ma non è definitivamente vincolante: le parti possono contestarla e chiedere una nuova valutazione se ritengono che sia errata o incongrua.
Cosa succede se l'ufficiale non nomina lo stimatore per beni di difficile valutazione?
L'inventario potrebbe risultare incompleto o non correttamente formato sotto il profilo della stima. Gli interessati possono eccepire l'irregolarità e chiedere un'integrazione dell'inventario con stima appropriata dei beni non correttamente valutati.
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