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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 77 c.c. Limite della parentela

In vigore

La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

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In sintesi

  • Il vincolo di parentela è rilevante per il diritto solo fino al sesto grado incluso.
  • Oltre il sesto grado, la parentela esiste biologicamente ma non produce effetti giuridici generali.
  • Alcune norme speciali possono prevedere eccezioni, attribuendo rilevanza alla parentela oltre tale limite per effetti specificamente determinati.

L'art. 77 c.c. stabilisce che la legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, fatta eccezione per specifici effetti previsti da norme particolari.

Ratio

L'articolo 77 risponde a una duplice esigenza: da un lato, riconoscere che i legami di sangue si affievoliscono man mano che ci si allontana dal comune stipite; dall'altro, evitare che vincoli di parentela molto remoti producano conseguenze giuridiche difficilmente verificabili o socialmente poco significative. Il legislatore ha quindi fissato un limite preciso, bilanciando la tutela dei legami familiari con la certezza del diritto.

Analisi

Il computo dei gradi di parentela avviene secondo le regole degli articoli precedenti (art. 75 e 76 c.c.): nella linea retta si conta il numero di generazioni, in quella collaterale si risale fino al comune stipite e si discende fino all'altro soggetto. Il sesto grado include, per esempio, i figli dei cugini di secondo grado. La norma delimita l'ambito di applicazione di tutti gli istituti civilistici che fanno riferimento alla parentela senza indicare espressamente un grado diverso. Le eccezioni — «effetti specialmente determinati» — sono tassative e devono risultare da previsioni normative specifiche.

Quando si applica

Il limite del sesto grado rileva in numerosi contesti: nella successione legittima (art. 572 c.c., che estende la successione ai collaterali fino al sesto grado in mancanza di altri parenti più prossimi), nelle disposizioni sugli alimenti, nel diritto di prelazione agraria, nei casi di incompatibilità o astensione previsti dalle leggi processuali e in altri ambiti nei quali la legge richiama genericamente il vincolo di parentela. Ove una norma speciale stabilisca un grado diverso, essa prevale rispetto alla regola generale dell'art. 77.

Connessioni

L'articolo 77 si inserisce nel sistema degli artt. 74-78 c.c., che definiscono parentela, affinità, linee e gradi. Va letto in combinato con l'art. 74 (nozione di parentela), l'art. 75 (linee di parentela), l'art. 76 (computo dei gradi) e l'art. 78 (affinità). Sul piano successorio, il riferimento è all'art. 572 c.c.; sul piano processuale civile, all'art. 51 c.p.c. (astensione del giudice) e all'art. 246 c.p.c. (incapacità a testimoniare).

Domande frequenti

Qual è il limite massimo di parentela?

Il sesto grado di parentela.

Oltre il sesto grado esiste parentela?

La legge non la riconosce, salvo effetti specialmente determinati.

Esempio di quinto grado?

Tra cugini (primo grado) e i loro cugini (quinto grado tra i due rami).

Effetti speciali oltre il sesto grado?

Alcuni diritti (eredità anomala, alcuni matrimoni) possono avere limiti diversi.

La legge suddivide i gradi?

Sì, per linea retta e collaterale con regole di computo diverse.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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