Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 572 c.p.c. – Deliberazione sull’offerta
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Sull’offerta il giudice dell’esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.
Se l’offerta è pari o superiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita, la stessa è senz’altro accolta.
Se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell’ordinanza di vendita in misura non superiore ad un quarto, il giudice può far luogo alla vendita quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell’articolo 588.
Si applicano le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 571 - Articolo 571 Codice di Procedura Civile: Offerte d’acquisto→Cod. proc. civ. art. 573 - Articolo 573 Codice di Procedura Civile: Gara tra gli offerenti→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 570 Codice di Procedura Civile: Avviso della vendita→Art. 574 c.p.c.: Provvedimenti relativi alla vendita→Art. 569 c.p.c.: Provvedimenti per l’autorizzazione della vendita→Articolo 575 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Art. 568 c.p.c.: Determinazione del valore dell’immobile→Art. 576 c.p.c.: Contenuto del provvedimento che dispone la vend→Articolo 567 Codice di Procedura Civile: Istanza di vendita
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il giudice delibera sull'offerta sentendo le parti: accoglie senz'altro se supera di un quinto il valore stimato, altrimenti valuta il dissenso del creditore.
Ratio
L'art. 572 c.p.c. introduce un meccanismo di tutela dell'interesse alla massimizzazione del ricavato della vendita forzata. La soglia del valore aumentato di un quinto opera come criterio oggettivo di adeguatezza: un'offerta così elevata viene considerata intrinsecamente conveniente e accolta senza ulteriori valutazioni. Sotto quella soglia, invece, il legislatore vuole che il creditore procedente, il soggetto economicamente più interessato, possa esprimere il proprio giudizio sulla convenienza della vendita.
Il riferimento alla possibilità di migliore vendita con l'incanto introduce un criterio di efficienza procedurale: se esiste un meccanismo alternativo che potrebbe generare un realizzo superiore, sarebbe irrazionale chiudere la procedura con un'offerta insoddisfacente.
Analisi
Il primo comma prevede che il giudice, prima di deliberare, ascolti le parti e i creditori iscritti non intervenuti (che hanno comunque un interesse nella distribuzione). Il secondo comma fissa la regola della accettazione automatica: offerta superiore al valore ex art. 568 aumentato di un quinto, la vendita è disposta senz'altro. Il terzo comma disciplina il caso opposto: offerta inferiore alla soglia. In tale ipotesi il giudice non può autorizzare la vendita se il creditore procedente dissente o se ritiene vi siano serie possibilità di ottenere di più con l'incanto. Il quarto comma richiama gli artt. 573 (gara tra offerenti), 574 (decreto di versamento del prezzo) e 577 (incanto).
La norma attribuisce dunque al creditore procedente un vero e proprio diritto di veto relativo sulla vendita sottosoglia, bilanciato dalla valutazione discrezionale del giudice sulle prospettive dell'incanto.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che vengono ricevute offerte ai sensi dell'art. 571 e il giudice deve deliberare sulla loro accettazione. È centrale nella procedura di vendita senza incanto e determina il bivio tra accoglimento diretto, gara tra offerenti (se ve ne sono più) o rinvio all'incanto. Nella pratica, le offerte superiori al valore aumentato di un quinto sono frequenti per immobili di pregio situati in zone ad alta domanda.
Se nessuna offerta supera la soglia e il creditore procedente dissente, il giudice quasi sempre dispone l'incanto, innescando il meccanismo degli artt. 576 ss.
Connessioni
L'art. 572 va letto insieme all'art. 568 (valore base dell'immobile), all'art. 571 (ammissibilità delle offerte), all'art. 573 (gara tra più offerenti), all'art. 574 (provvedimenti relativi alla vendita e decreto di versamento del prezzo), all'art. 577 (vendita con incanto) e all'art. 586 (decreto di trasferimento). Il potere di veto del creditore procedente richiama il principio del contraddittorio ex art. 111 Cost. e l'interesse dei creditori alla massimizzazione del ricavato.
La soglia del quinto è una scelta legislativa che tiene conto della differenza tra valore stimato e prezzo di mercato in procedura: un'offerta superiore di oltre un quinto è già di per sé un segnale di adeguatezza della stima.
Casi pratici
Caso 1: L'immobile di Tizio è stimato 100.000 euro
Caio presenta un'offerta di 125.000 euro, che supera il valore aumentato di un quinto (120.000 euro). Il giudice, sentite le parti, accoglie l'offerta senz'altro senza procedere a gara o a incanto, emette il decreto di versamento del prezzo ex art. 574 e, dopo il pagamento, pronuncia il decreto di trasferimento ex art. 586. La procedura si chiude rapidamente con piena soddisfazione dei creditori.
Caso 2: L'immobile di Sempronio è stimato 200.000 euro
L'unica offerta pervenuta è quella di Mevio: 195.000 euro, inferiore alla soglia di 240.000 euro (valore aumentato di un quinto). Il creditore procedente Filano dissente, ritenendo che con l'incanto si possa ottenere di più. Il giudice, condividendo la valutazione, non accoglie l'offerta di Mevio e dispone la vendita con incanto ai sensi dell'art. 577, con speranza di raggiungere un realizzo più elevato a beneficio dei creditori.
Domande frequenti
Quando la mia offerta per un immobile all'asta viene accettata automaticamente?
Quando il prezzo che offrite supera il valore dell'immobile stimato dal giudice aumentato di un quinto. Se, ad esempio, la stima è 100.000 euro, un'offerta di 121.000 euro o più viene accettata senz'altro.
Cosa succede se la mia offerta è inferiore alla soglia del quinto?
Il giudice non può accettarla automaticamente. Se il creditore procedente dissente o se il giudice ritiene che l'incanto possa generare un realizzo migliore, la vostra offerta viene respinta e si procede all'asta pubblica.
Il creditore può bloccare la vendita se non è soddisfatto del prezzo offerto?
Il creditore procedente ha un potere di veto relativo: se l'offerta è sotto soglia e lui dissente, il giudice non può autorizzare la vendita senza incanto. Tuttavia, il giudice valuta anche se esistano concrete possibilità di ottenere di più con l'asta.
Se ci sono più offerte, cosa succede?
Il giudice applica l'art. 573 c.p.c. e invita tutti gli offerenti a partecipare a una gara al rialzo partendo dall'offerta più alta. Se nessuno aderisce alla gara, il giudice può assegnare il bene al maggior offerente o disporre l'incanto.
Cosa accade alla mia cauzione se la mia offerta non viene accettata?
Se la vostra offerta non viene accettata (perché sotto soglia, perché c'è il dissenso del creditore o perché si procede all'incanto), la cauzione vi viene restituita integralmente.