Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 571 c.p.c. – Offerte d’acquisto
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l’acquisto dell’immobile pignorato personalmente o a
mezzo di procuratore legale anche a norma dell’articolo 579 ultimo comma. L’offerente deve presentare nella
cancelleria dichiarazione contenente la indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro
elemento utile alla valutazione dell’offerta. Se un termine più lungo non è fissato dall’offerente, l’offerta non
può essere revocata prima di venti giorni.
L’offerta non è efficace se è inferiore al prezzo determinato a norma dell’articolo 568 e se l’offerente non
presta cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Chiunque, tranne il debitore, può offrire per acquistare l'immobile pignorato, depositando un'offerta scritta con cauzione pari ad almeno un decimo del prezzo.
Ratio
L'art. 571 c.p.c. disciplina il momento fondamentale della partecipazione dei privati alla vendita forzata immobiliare: la formulazione dell'offerta d'acquisto. La norma bilancia due esigenze contrapposte: massimizzare la platea degli offerenti (consentendo a chiunque di partecipare, anche tramite rappresentante) e garantire la serietà delle offerte (attraverso il requisito della cauzione e il limite minimo di prezzo). L'esclusione del debitore dalla possibilità di offrire evita che egli possa acquisire il bene a prezzi scontati in danno dei creditori.
Il periodo di irrevocabilità tutela l'interesse procedurale alla stabilità delle offerte: il giudice deve avere il tempo di valutarle e deliberare senza il rischio che vengano ritirate nel frattempo.
Analisi
Il primo comma ammette all'offerta chiunque, tranne il debitore, anche mediante procuratore legale (anche ai sensi dell'art. 579, ultimo comma, che disciplina la delega alle aste). L'offerta è una dichiarazione scritta da depositare in cancelleria, contenente: il prezzo proposto, le condizioni di pagamento (modalità e tempi) e ogni ulteriore elemento utile alla valutazione (ad esempio, la disponibilità a corrispondere immediatamente l'intero importo o a versarlo in più rate). L'offerta è irrevocabile per almeno 20 giorni, salvo che l'offerente fissi un termine più lungo.
Il secondo comma prevede due condizioni di ammissibilità cumulative: l'offerta deve essere almeno pari al valore determinato ex art. 568 e deve essere accompagnata da una cauzione di importo non inferiore al decimo del prezzo offerto. Un'offerta priva di cauzione o inferiore al prezzo base è inefficace.
Quando si applica
La norma si applica nella fase di raccolta delle offerte che segue l'ordinanza di vendita ex art. 569, durante il termine (90-120 giorni) fissato dal giudice. Si applica sia alle offerte per la vendita senza incanto (il meccanismo principale previsto dagli artt. 571-574) sia, con le opportune integrazioni, in relazione all'incanto disciplinato dagli artt. 576 ss. La norma è rilevante anche per i terzi che vogliano acquistare beni espropriatisi senza dover partecipare all'asta pubblica, presentando offerte private in cancelleria.
La figura del procuratore legale è frequentemente utilizzata da fondi immobiliari e investitori professionali che partecipano a numerose procedure contemporaneamente.
Connessioni
L'art. 571 è collegato all'art. 568 (valore minimo dell'offerta), all'art. 569 (termine per le offerte), all'art. 572 (deliberazione sull'offerta), all'art. 573 (gara tra offerenti), all'art. 574 (provvedimenti relativi alla vendita) e all'art. 579 (diritti dell'aggiudicatario). In materia di cauzione, la norma va letta insieme alle disposizioni sulle forme di deposito ammesse (bonifico, assegno circolare) stabilite dalle istruzioni dei singoli tribunali e dalle circolari ministeriali.
L'esclusione del debitore dall'offerta è correlata all'art. 579, che invece gli consente di partecipare all'incanto a determinate condizioni.
Domande frequenti
Posso acquistare un immobile all'asta giudiziaria anche se non sono un professionista?
Sì, chiunque (tranne il debitore esecutato) può presentare un'offerta d'acquisto, anche personalmente senza avvalersi di un legale. L'unico requisito è depositare l'offerta in cancelleria con la documentazione richiesta e la cauzione.
Quanto devo versare come cauzione per partecipare alla vendita giudiziaria?
La cauzione deve essere pari ad almeno un decimo del prezzo che intendete offrire. Se offrite 100.000 euro, la cauzione minima è 10.000 euro. Potete versarla tramite assegno circolare o bonifico, secondo le istruzioni del tribunale.
Qual è il prezzo minimo al di sotto del quale non posso fare un'offerta valida?
Non potete offrire meno del valore determinato dal giudice ai sensi dell'art. 568 c.p.c. (di solito il valore stimato dall'esperto nella perizia). Un'offerta inferiore è inefficace di diritto.
Posso ritirare la mia offerta se cambio idea?
No, salvo che non siano trascorsi almeno 20 giorni dalla presentazione (o il termine più lungo che avete indicato nell'offerta). Durante questo periodo l'offerta è irrevocabile. Dopo la scadenza del termine, se non siete stati aggiudicatari, la cauzione vi viene restituita.
Posso offrire tramite una persona di fiducia senza essere presente in cancelleria?
Sì, l'offerta può essere depositata anche tramite procuratore legale munito di apposita procura. Questa soluzione è frequente per investitori o acquirenti che non possono recarsi personalmente al tribunale.