Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 569 c.p.c. – Provvedimento per l’autorizzazione della vendita

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

A seguito dell’istanza di cui all’articolo 567 il giudice dell’esecuzione, entro quindici giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell’articolo 567, nomina l’esperto che presta giuramento in cancelleria mediante sottoscrizione del verbale di accettazione e fissa l’udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all’articolo 498 che non siano intervenuti. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l’udienza non possono decorrere più di novanta giorni. Salvo quanto disposto dagli articoli 565 e 566, non oltre trenta giorni prima dell’udienza, il creditore pignorante e i creditori già intervenuti ai sensi dell’articolo 499 depositano un atto, sottoscritto personalmente dal creditore e previamente notificato al debitore esecutato, nel quale è indicato l’ammontare del residuo credito per cui si procede, comprensivo degli interessi maturati, del criterio di calcolo di quelli in corso di maturazione e delle spese sostenute fino all’udienza. In difetto, agli effetti della liquidazione della somma di cui al primo comma dell’articolo 495, il credito resta definitivamente fissato nell’importo indicato nell’atto di precetto o di intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale e delle spese successive.

All’udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle.

Nel caso in cui il giudice disponga con ordinanza la vendita forzata, fissa un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d’acquisto ai sensi dell’articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, se la vendita è fatta in uno o più lotti, il prezzo base determinato a norma dell’articolo 568, l’offerta minima, il termine, non superiore a centoventi giorni dall’aggiudicazione, entro il quale il prezzo dev’essere depositato, con le modalità del deposito e fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l’udienza per la deliberazione sull’offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all’articolo 573. Quando ricorrono giustificati motivi, il giudice dell’esecuzione può disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi. Il giudice provvede ai sensi dell’articolo 576 solo quando ritiene probabile che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell’articolo 568.

Con la stessa ordinanza, il giudice stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l’incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all’articolo 161-ter delle disposizioni per l’attuazione del presente codice.

Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice dell’esecuzione dispone la vendita con ordinanza.

Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all’articolo 498 che non sono comparsi.

In sintesi

  • Ricevuta l'istanza di vendita, il giudice nomina l'esperto entro 30 giorni dal deposito della documentazione ex art. 567.
  • Viene fissata un'udienza per le parti e i creditori non intervenuti ex art. 498.
  • In udienza si discutono le modalità di vendita e vanno proposte (a pena di decadenza) le opposizioni agli atti esecutivi.
  • Se non vi sono opposizioni o si raggiunge l'accordo, il giudice autorizza la vendita con ordinanza, fissando un termine da 90 a 120 giorni per le offerte ex art. 571.
Indice dei contenuti

Il giudice nomina un esperto stimatore, fissa l'udienza per le parti e autorizza la vendita con ordinanza se non vi sono opposizioni.

Ratio

L'art. 569 c.p.c. costituisce il perno della fase autorizzativa della vendita forzata immobiliare. Il legislatore ha voluto creare un momento di confronto tra le parti prima che la procedura imbocchi irreversibilmente la strada dell'alienazione, garantendo sia la corretta stima del bene sia la possibilità di far valere vizi procedurali non ancora sanati. La nomina dell'esperto e la fissazione dell'udienza servono a rendere la vendita informata, trasparente e giuridicamente solida.

La concentrazione delle opposizioni agli atti esecutivi in questa fase risponde all'esigenza di economia processuale: evitare che contestazioni tardive blocchino la procedura in fasi avanzate.

Analisi

Il primo comma impone al giudice un termine ordinatorio di 30 giorni (dal deposito della documentazione ex art. 567) per nominare l'esperto estimatore, convocarlo per il giuramento e fissare l'udienza. All'udienza sono chiamate le parti e i creditori non intervenuti cui era stato notificato l'avviso ex art. 498.

Il secondo comma prevede la decadenza dalle opposizioni agli atti esecutivi non proposte in udienza (salvo quelle già precluse in precedenza), rendendo questo momento processuale l'ultima chance per far valere vizi della procedura. Il terzo comma disciplina l'esito senza opposizioni o con accordo: il giudice emette ordinanza di vendita, fissando il termine per le offerte (minimo 90, massimo 120 giorni) entro cui possono essere presentate offerte ai sensi dell'art. 571.

Quando si applica

La norma si applica in ogni espropriazione immobiliare, dopo il deposito della documentazione ex art. 567. L'udienza ex art. 569 è il momento in cui si cristallizza il perimetro delle contestazioni possibili: chi non propone opposizioni in questa sede decade dal diritto di farlo successivamente (salvo le ipotesi di vizi non ancora verificatisi). Se vi sono opposizioni non componibili, il giudice non può autorizzare la vendita finché non siano definite, salvo che si tratti di opposizioni strumentali o manifestamente infondate.

La scelta del termine tra 90 e 120 giorni per le offerte è discrezionale e dipende dalla complessità dell'immobile, dalla necessità di pubblicità adeguata e dalla domanda di mercato.

Connessioni

L'art. 569 è centrale nel sistema dell'espropriazione immobiliare e si collega a: art. 567 (istanza di vendita e documentazione), art. 568 (determinazione del valore), art. 498 (avviso ai creditori), art. 617 (opposizioni agli atti esecutivi), art. 571 (offerte d'acquisto), art. 572 (deliberazione sull'offerta). L'ordinanza di vendita è il provvedimento che abilita formalmente la pubblicità ex art. 490 e l'avviso di vendita ex art. 570.

La nomina dell'esperto estimatore è oggi regolata anche dal d.m. 15 ottobre 2015, n. 227, che disciplina le modalità di formazione e gestione degli albi degli esperti nei tribunali.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio, creditore pignorante di Caio, deposita l'istanza di vendita con tutta la documentazione catastale e ipotecaria. Il giudice nomina un esperto estimatore e fissa l'udienza. All'udienza, Caio propone opposizione agli atti esecutivi sostenendo un vizio nella notifica del pignoramento. Il giudice, non potendo ignorare l'opposizione, sospende l'autorizzazione alla vendita e definisce prima il procedimento di opposizione. Solo dopo il rigetto dell'opposizione viene emessa l'ordinanza che autorizza la vendita e fissa il termine per le offerte.

Caso 2: Sempronio ha pignorato un immobile di Mevio

All'udienza ex art. 569 le parti discutono le modalità di vendita: Sempronio preferisce un termine breve di 90 giorni per le offerte, Mevio chiede 120 giorni per avere più tempo per trovare un acquirente privato a prezzo migliore. Non vi sono opposizioni agli atti. Il giudice, valutate le posizioni, accoglie la richiesta di Mevio e fissa il termine a 110 giorni, emettendo con ordinanza l'autorizzazione alla vendita senza incanto e dando avvio alla fase delle offerte ex art. 571.

Domande frequenti

Cosa fa il giudice dopo che ho depositato tutta la documentazione per la vendita?

Entro 30 giorni dal deposito, il giudice nomina un esperto stimatore, lo convoca per il giuramento e fissa un'udienza a cui vengono chiamate tutte le parti e i creditori non ancora intervenuti.

Cosa succede all'udienza ex art. 569?

Le parti possono fare osservazioni sui tempi e le modalità di vendita. È anche l'ultima occasione per proporre opposizioni agli atti esecutivi: chi non lo fa in questa sede decade definitivamente dal diritto di contestare i vizi procedurali precedenti.

Posso bloccare la vendita del mio immobile pignorato proponendo opposizione?

Se l'opposizione agli atti esecutivi è fondata, il giudice non può autorizzare la vendita finché non è definita. Tuttavia, le opposizioni pretestuose o manifestamente infondate possono essere rigettate immediatamente, consentendo comunque di procedere alla vendita.

Qual è il termine minimo e massimo che il giudice fissa per presentare offerte d'acquisto?

Il giudice fissa un termine non inferiore a 90 giorni e non superiore a 120 giorni entro il quale chiunque (tranne il debitore) può presentare un'offerta d'acquisto ai sensi dell'art. 571 c.p.c.

Chi è l'esperto nominato dal giudice e cosa fa?

È un professionista (di solito un geometra, un ingegnere o un architetto iscritto all'albo dei periti del tribunale) che stima il valore di mercato dell'immobile pignorato. La sua relazione costituisce la base per fissare il prezzo minimo delle offerte.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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