Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 575 c.p.c. – [Abrogato]
Articolo abrogato.
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 574 - Art. 574 c.p.c.: Provvedimenti relativi alla vendita→Cod. proc. civ. art. 576 - Art. 576 c.p.c.: Contenuto del provvedimento che dispone la vend→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 573 Codice di Procedura Civile: Gara tra gli offerenti→Articolo 577 Codice di Procedura Civile: Indivisibilita’ dei fondi→Articolo 572 Codice di Procedura Civile: Deliberazione sull’offerta→Articolo 578 Codice di Procedura Civile: Delega a compiere la vendita→Articolo 571 Codice di Procedura Civile: Offerte d’acquisto→Articolo 579 Codice di Procedura Civile: Persone ammesse agli incanti→Articolo 570 Codice di Procedura Civile: Avviso della vendita
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 575 del Codice di Procedura Civile è stato abrogato e non produce più effetti nell'ordinamento vigente.
Ratio
L'abrogazione di una norma processuale risponde all'esigenza di adeguare il sistema giuridico alle riforme successive, eliminando disposizioni divenute obsolete o sostituite da discipline più moderne. Il legislatore, nel riformare le procedure esecutive immobiliari, ha soppresso alcune previsioni originarie del codice del 1940.
Analisi
L'articolo 575 c.p.c. risulta formalmente abrogato, senza che il testo normativo vigente ne riporti il contenuto originario. La lacuna numerica nella sequenza degli articoli del codice non produce alcun effetto applicativo, trattandosi di una tecnica legislativa che preserva la numerazione originaria pur eliminando la disposizione.
Quando si applica
Non trovando più applicazione nell'ordinamento vigente, l'articolo 575 c.p.c. non può essere invocato in alcun procedimento. Eventuali rinvii a tale disposizione contenuti in atti processuali o norme secondarie devono ritenersi privi di base legale.
Connessioni
L'abrogazione si inserisce nel quadro delle riforme della procedura esecutiva immobiliare che hanno interessato gli articoli 555 e seguenti del c.p.c. Il contesto normativo di riferimento rimane quello del Libro III del codice di procedura civile, relativo al processo di esecuzione.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, creditore procedente in un'esecuzione immobiliare, cita per errore l'articolo 575 c.p.c. nell'istanza rivolta al giudice dell'esecuzione. Il giudice rileva che la disposizione è abrogata e non produce effetti, invitando Tizio a riformulare la richiesta con riferimento alle norme vigenti in materia di vendita forzata immobiliare. L'errore non determina l'inammissibilità dell'atto ma impone la correzione del riferimento normativo, che non pregiudica la sostanza della domanda proposta.
Caso 2: Caso 2
Caio, debitore esecutato, tenta di opporsi alla procedura esecutiva richiamando una presunta tutela contenuta nell'articolo 575 c.p.c., ignorandone l'abrogazione. Il giudice rigetta l'eccezione, chiarendo che la norma non è più in vigore e che eventuali diritti del debitore devono essere azionati attraverso le disposizioni del codice attualmente operative, come gli articoli relativi all'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi.
Domande frequenti
L'articolo 575 c.p.c. può ancora essere applicato in un giudizio in corso?
No. Essendo stato abrogato, l'articolo 575 c.p.c. non produce più alcun effetto giuridico e non può essere invocato in nessun procedimento, né passato né attuale.
Cosa significa che un articolo del codice è abrogato?
Significa che il legislatore ha eliminato quella norma dall'ordinamento, rendendola priva di efficacia giuridica. La numerazione rimane per continuità ma il contenuto non è più in vigore.
Un atto che cita l'articolo 575 c.p.c. è nullo?
Non necessariamente. Il riferimento erroneo a una norma abrogata può essere irrilevante se la domanda sostanziale è fondata su altre disposizioni vigenti. Tuttavia è opportuno correggere il riferimento.
Dove si trovano le norme ora applicabili in materia di vendita forzata immobiliare?
Le disposizioni vigenti si trovano negli articoli 555 e seguenti del c.p.c., con particolare riferimento agli articoli 576-591-bis per la disciplina della vendita all'incanto e senza incanto.
Chi può verificare se una norma processuale è ancora in vigore?
È possibile consultare la versione aggiornata del codice di procedura civile su banche dati giuridiche ufficiali come Normattiva, oppure rivolgersi a un avvocato o commercialista per la verifica dello stato normativo.