Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 577 c.p.c. – Indivisibilità dei fondi
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
La divisione in lotti non può essere disposta se l’immobile costituisce un’unità colturale o se il frazionamento ne potrebbe impedire la razionale coltivazione.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 576 - Art. 576 c.p.c.: Contenuto del provvedimento che dispone la vend→Cod. proc. civ. art. 578 - Articolo 578 Codice di Procedura Civile: Delega a compiere la ven…→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 575 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 579 Codice di Procedura Civile: Persone ammesse agli incanti→Art. 574 c.p.c.: Provvedimenti relativi alla vendita→Articolo 580 Codice di Procedura Civile: Prestazione della cauzione→Articolo 573 Codice di Procedura Civile: Gara tra gli offerenti→Articolo 581 Codice di Procedura Civile: Modalita’ dell’incanto→Articolo 572 Codice di Procedura Civile: Deliberazione sull’offerta
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'articolo 577 c.p.c. introduce una deroga al principio generale di flessibilità nella formazione dei lotti, ponendo a presidio di un interesse di carattere economico-produttivo: la conservazione dell'efficienza delle unità colturali agricole. Il legislatore del 1942 ha voluto evitare che la procedura esecutiva, frammentando fondi rustici organicamente strutturati, producesse un danno irreversibile al tessuto produttivo agricolo, danneggiando in ultima analisi anche il valore realizzabile dalla vendita.
Analisi
La norma individua due distinte ipotesi di divieto di divisione in lotti. La prima ricorre quando l'immobile costituisce un'unità colturale, concetto che identifica un fondo agricolo organizzato in modo funzionalmente unitario, dotato di infrastrutture (irrigue, viarie, di accesso) che ne consentono la coltivazione come complesso integrato. La seconda ipotesi è di carattere funzionale: anche laddove non ricorra una formale unità colturale, il frazionamento è vietato quando ne deriverebbe un concreto impedimento alla razionale coltivazione del fondo residuo o delle sue parti.
Quando si applica
La disposizione trova applicazione esclusivamente nella vendita forzata di beni immobili a destinazione agricola o rurale. Il giudice dell'esecuzione, anche avvalendosi di un esperto agronomo, deve verificare la natura dell'immobile pignorato prima di disporre la divisione in lotti ai sensi dell'articolo 576. In presenza di fondi misti (in parte urbani, in parte agricoli), l'applicazione del divieto richiede un'analisi caso per caso.
Connessioni
L'articolo 577 c.p.c. si coordina con l'articolo 576 c.p.c., che attribuisce al giudice il potere di disporre la divisione in lotti sentito un esperto. Rileva altresì il collegamento con la normativa in materia di compendio unico agricolo (d.lgs. 228/2001) e con le disposizioni sull'alienazione di fondi agricoli. In ambito esecutivo, va letto insieme all'articolo 568 c.p.c. sulla stima dei beni pignorati.
Domande frequenti
Cosa si intende per unita' colturale ai fini dell'art. 577 c.p.c.?
Un fondo agricolo organizzato in modo funzionalmente unitario, dotato di infrastrutture (irrigue, viarie, di accesso) che ne consentono la coltivazione come complesso integrato.
Quando non si puo' dividere in lotti un immobile?
Se costituisce un'unita' colturale o se il frazionamento ne impedirebbe la razionale coltivazione (art. 577 c.p.c.).
A quali beni si applica la norma?
Esclusivamente alla vendita forzata di immobili a destinazione agricola o rurale.
Chi verifica la natura del fondo?
Il giudice dell'esecuzione, anche avvalendosi di un esperto agronomo, prima di disporre la divisione in lotti ex art. 576.
Qual e' la ratio del divieto?
Conservare l'efficienza delle unita' colturali agricole, evitando che la procedura esecutiva danneggi il tessuto produttivo e il valore realizzabile.