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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 572 c.c. – Successione di altri parenti

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Se alcuno muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea.

La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado.

In sintesi

  • In mancanza di prole, genitori, ascendenti e fratelli, succedono i parenti prossimi senza distinzione di linea.
  • Il limite invalicabile è il sesto grado di parentela.
  • Si applica il principio per cui il parente più vicino esclude quello più remoto (parente di grado minore esclude quello di grado maggiore).
  • Oltre il sesto grado l'eredità si devolve allo Stato (art. 586 c.c.).
  • La distinzione tra linea paterna e materna è irrilevante, in coerenza con l'unificazione dello status di figlio (L. 219/2012).
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Funzione residuale della norma

L'art. 572 c.c. costituisce la norma di chiusura della successione legittima dei parenti: opera solo quando non vi siano prole, genitori, ascendenti, fratelli o loro discendenti. La sua funzione è recuperare alla famiglia naturale i beni del defunto fino al sesto grado di parentela, prima che si apra la successione dello Stato (art. 586 c.c.). La disposizione esprime una scelta di politica successoria: il legislatore preferisce la devoluzione ai parenti, anche remoti, rispetto all'attribuzione allo Stato, purché entro un limite ragionevole di prossimità.

Il principio del prossimior excludit remotum

La norma sancisce il principio cardine secondo cui il parente di grado minore esclude quello di grado maggiore. Non si applicano i criteri di linea (paterna o materna), ma esclusivamente quello del grado: lo zio del defunto (terzo grado) esclude il cugino (quarto grado). Tizio muore senza coniuge e senza eredi più prossimi, lasciando uno zio paterno Caio e un cugino materno Sempronio: l'eredità va integralmente a Caio in quanto parente di grado più vicino. Se invece concorrono più parenti dello stesso grado, l'asse si divide in parti uguali tra loro per capi, indipendentemente dalla linea.

Limite del sesto grado

L'art. 572 c.c., letto in combinato disposto con l'art. 77 c.c., circoscrive l'area dei chiamati al sesto grado di parentela. Il computo segue le regole degli artt. 75-77 c.c.: in linea retta, il grado coincide con il numero di generazioni; in linea collaterale, si conta dalla persona, si risale al capostipite comune e si discende fino al parente, escludendo il capostipite. I cugini sono parenti di quarto grado, i figli dei cugini di quinto, e così via. Oltre il sesto grado non vi è chiamata: l'eredità si devolve allo Stato ex art. 586 c.c., con accettazione di diritto e responsabilità limitata intra vires.

Coordinamento con la riforma della filiazione

La L. 219/2012 e il D.Lgs. 154/2013 hanno equiparato a tutti gli effetti la parentela naturale a quella legittima. L'art. 74 c.c., come novellato, riconosce il vincolo di parentela anche quando deriva da filiazione fuori dal matrimonio. Ciò significa che i parenti collaterali del defunto, derivanti da linee di filiazione naturale, partecipano alla successione legittima ai sensi dell'art. 572 c.c. in posizione paritaria rispetto ai parenti legittimi.

Problemi probatori e pratici

Nella prassi notarile e giudiziaria la successione ex art. 572 c.c. comporta non poche difficoltà probatorie. È necessario ricostruire l'albero genealogico mediante atti di stato civile, certificazioni anagrafiche e, talora, ricerche genealogiche specializzate. La dichiarazione di successione deve identificare puntualmente i chiamati e dimostrare la mancanza di parenti di grado anteriore. Quando i chiamati siano numerosi e remoti, è frequente il ricorso alla nomina di un curatore dell'eredità giacente (art. 528 c.c.) in attesa dell'accettazione.

Domande frequenti

Quando si applica l'art. 572 c.c. sulla successione degli altri parenti?

Si applica quando il defunto muore senza lasciare prole, genitori, ascendenti, fratelli o sorelle o loro discendenti. La norma opera in via residuale per devolvere l'eredità ai parenti più prossimi entro il sesto grado.

Qual è il limite massimo di parentela per succedere?

Il limite è il sesto grado di parentela, calcolato secondo gli artt. 75-77 c.c. Oltre tale soglia non vi è chiamata e l'eredità si devolve allo Stato ai sensi dell'art. 586 c.c.

Come si determina chi succede tra più parenti?

Vige il principio per cui il parente di grado minore esclude quello di grado maggiore, senza distinzione tra linea paterna e materna. Se più parenti sono dello stesso grado, l'eredità si divide tra loro in parti uguali per capi.

Un cugino può succedere ai sensi dell'art. 572 c.c.?

Sì, il cugino è parente di quarto grado e rientra nell'ambito di applicazione della norma, purché non vi siano parenti di grado inferiore (zii, ad esempio) e ricorrano gli altri presupposti dell'art. 572 c.c.

Cosa accade se non si rinvengono parenti entro il sesto grado?

L'eredità si devolve allo Stato ai sensi dell'art. 586 c.c. L'acquisto opera di diritto, senza necessità di accettazione, e la responsabilità per i debiti ereditari è limitata al valore dei beni ricevuti (intra vires hereditatis).

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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