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Art. 80 c.c. Restituzione dei doni
In vigore
Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto. La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui s’è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti.
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In sintesi
Il promittente può chiedere restituzione dei doni se il matrimonio non è contratto, entro un anno dal rifiuto.
Ratio
La norma risponde a un'esigenza di equità patrimoniale: i doni effettuati a causa della promessa di matrimonio (i cosiddetti doni sponsalizi) hanno una causa giuridica strettamente collegata alla celebrazione delle nozze. Se il matrimonio non viene contratto, viene meno la ragione che giustificava lo spostamento patrimoniale, e il promittente donante ha quindi diritto a recuperare quanto trasferito.
Analisi
Il presupposto fondamentale dell'azione è che i doni siano stati effettuati a causa della promessa di matrimonio: non rientrano quindi i doni per ragioni indipendenti (es. regali di compleanno o di Natale). La norma prevede un termine di decadenza di un anno — non di prescrizione — che decorre alternativamente: dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio, oppure dal giorno della morte di uno dei promittenti. Il termine annuale è perentorio: scaduto, la domanda è improponibile indipendentemente da qualsiasi altra considerazione. Va notato che la norma non richiede che il rifiuto provenga da una parte specifica: anche il promittente che ha donato e poi si è rifiutato di sposarsi può, in linea di principio, richiedere la restituzione, ferma restando la valutazione delle responsabilità ai sensi dell'art. 81 c.c.
Quando si applica
L'articolo 80 c.c. si applica ogni volta che: (1) è stata effettuata una promessa di matrimonio valida ai sensi dell'art. 79 c.c.; (2) sono stati effettuati doni in ragione di tale promessa; (3) il matrimonio non è stato celebrato. La norma opera sia nei confronti del promittente che ha ricevuto i doni, sia nei confronti di terzi ai quali eventuali doni siano stati trasferiti, nei limiti delle regole generali sull'arricchimento senza causa e sulla tutela dei terzi in buona fede.
Connessioni
L'art. 80 c.c. si inserisce nel quadro sistematico della promessa di matrimonio (artt. 79–81 c.c.): l'art. 79 stabilisce che la promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né a eseguire quanto si fosse convenuto per il caso di inadempimento; l'art. 81 c.c. prevede il risarcimento del danno nei confronti del promittente che, senza giusto motivo, rifiuta di celebrare le nozze. La restituzione dei doni ex art. 80 c.c. è distinta e autonoma rispetto al risarcimento del danno ex art. 81 c.c., e può essere richiesta indipendentemente dall'esistenza di una colpa.
Domande frequenti
Quando si possono restituire i doni?
Se il matrimonio non è stato contratto per rifiuto dell'altro promittente.
Qual è il termine?
Un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio.
Se muore uno dei promittenti?
Il termine decorre dal giorno della morte del promittente.
Tutti i doni sono restituibili?
Sì, tutti i doni fatti a causa della promessa devono essere restituiti.
Cosa conta come regalo?
Ogni bene trasferito a titolo di liberalità in vista del matrimonio.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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