Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 559 c.c. – Modo di ridurre le donazioni
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le donazioni si riducono cominciando dall’ultima e risalendo via via alle anteriori.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 558 - Art. 558 c.c.: Modo di ridurre le disposizioni testamentarie→Cod. civ. art. 560 - Art. 560 Codice Civile: Riduzione del legato o della donazione d→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 557 Codice Civile: Soggetti che possono chiedere la riduzione→Articolo 561 Codice Civile: Restituzione degli immobili→Articolo 556 Codice Civile: Determinazione della porzione disponibile→Art. 562 c.c.: Insolvenza del donatario soggetto a riduzione→Articolo 555 Codice Civile: Riduzione delle donazioni→Art. 563 c.c.: Azione contro gli aventi causa dai donatari sogge→Articolo 554 Codice Civile: Riduzione delle disposizioni testamentarie
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 559 del codice civile detta il criterio con cui si procede alla riduzione delle donazioni quando esse risultino lesive della quota di legittima riservata agli eredi necessari. La regola è netta nella sua formulazione: le donazioni si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori. Dietro questa apparente semplicità si cela uno dei cardini del sistema di tutela dei legittimari, che bilancia la libertà di disporre per donazione con il diritto dei riservatari a ricevere la quota loro garantita dalla legge.
La collocazione sistematica
La norma si inserisce nella disciplina della riduzione delle disposizioni lesive della legittima. Il sistema prevede un ordine preciso: dapprima si riducono le disposizioni testamentarie e solo dopo, ove queste non bastino a reintegrare la quota di riserva, si procede alla riduzione delle donazioni. L'art. 559 interviene proprio in questa seconda fase, stabilendo il criterio interno con cui ordinare la riduzione tra le diverse liberalità compiute in vita dal de cuius.
Il criterio cronologico inverso
Il legislatore ha scelto un criterio temporale a ritroso: si parte dalla donazione più recente e si risale a quelle più antiche. La logica è di tutela dell'affidamento. Il donatario più risalente nel tempo ha ricevuto la liberalità in un momento in cui, presumibilmente, il patrimonio del donante era ancora capiente e la lesione non si era prodotta; colpire per prima la donazione più recente significa incidere sull'attribuzione che, in ordine cronologico, ha concorso per ultima a determinare l'eccedenza rispetto alla quota disponibile.
Il rapporto con la quota disponibile e la legittima
La riduzione presuppone l'accertamento della lesione: occorre ricostruire il valore del patrimonio del defunto, sommando i beni relitti e quelli donati in vita secondo le regole del cosiddetto calcolo della legittima, per verificare se le liberalità abbiano intaccato la quota riservata. Solo se la disponibile risulta superata le donazioni divengono riducibili, e lo sono nella misura necessaria a reintegrare la legittima, secondo l'ordine fissato dall'art. 559.
La natura dell'azione di riduzione
Va ricordato che la riduzione non opera automaticamente: presuppone l'esercizio dell'azione di riduzione da parte del legittimario leso o pretermesso. La norma in esame non incide sul se della riduzione, ma sul come, indicando l'ordine con cui le donazioni vanno aggredite una volta accertato il diritto del riservatario. Il criterio cronologico funge dunque da regola di ripartizione del sacrificio tra i diversi donatari.
Il limite della singola donazione e la risalita
Quando la riduzione della donazione più recente non sia sufficiente a reintegrare integralmente la legittima, si passa alla donazione immediatamente anteriore, e così via, risalendo nel tempo fino al completo soddisfacimento della quota di riserva. Si tratta di un meccanismo progressivo, che coinvolge le liberalità soltanto nella misura e nell'ordine necessari, lasciando indenni quelle più antiche se le successive bastano a colmare la lesione.
Profili pratici per il legittimario e per il donatario
Per il legittimario, la corretta applicazione dell'art. 559 implica la ricostruzione accurata della cronologia delle donazioni, presupposto indispensabile per individuare quale liberalità aggredire per prima. Per il donatario, soprattutto quello più recente, la norma rappresenta un fattore di rischio: la sua attribuzione è la prima esposta alla riduzione. Conoscere l'ordine legale consente a entrambe le parti di valutare con precisione le rispettive posizioni in sede di eventuale contenzioso ereditario.
Indicazioni operative
Chi assiste un legittimario dovrà procedere alla riunione fittizia dei beni donati, ordinarli cronologicamente e verificare la sussistenza e l'entità della lesione, per poi indirizzare la riduzione partendo dalla donazione più recente. È consigliabile documentare con precisione le date degli atti di liberalità, poiché proprio la successione temporale governa l'intera operazione di reintegrazione della quota riservata.
La riunione fittizia e il calcolo della disponibile
L'applicazione dell'art. 559 c.c. presuppone un'operazione contabile e giuridica preliminare di notevole delicatezza: la ricostruzione del patrimonio del defunto ai fini del calcolo della legittima. Tale operazione, in via generale, richiede di formare una massa ideale sommando al valore dei beni relitti, al netto dei debiti, il valore dei beni donati in vita. Su questa massa si determina la quota disponibile e si verifica se le liberalità abbiano ecceduto i limiti, intaccando la riserva spettante ai legittimari. Solo all'esito di questo calcolo è possibile stabilire se e in quale misura le donazioni siano riducibili. L'art. 559 interviene a valle, indicando l'ordine con cui procedere alla riduzione una volta accertata la lesione. La sequenza logica è dunque rigorosa: prima la ricostruzione della massa e l'accertamento della lesione, poi l'individuazione delle disposizioni testamentarie da ridurre per prime e, infine, ove insufficienti, la riduzione delle donazioni secondo il criterio cronologico inverso. Trascurare uno di questi passaggi espone al rischio di errori nella quantificazione e nell'ordine della riduzione, con conseguenze rilevanti sull'esito della reintegrazione.
La riduzione della donazione produce effetti che si riverberano sulla posizione del donatario e, in linea generale, possono interessare anche i terzi che abbiano successivamente acquistato diritti sul bene donato. Il sistema della tutela dei legittimari prevede meccanismi volti a consentire il recupero del valore necessario a reintegrare la quota di riserva, nel rispetto di un equilibrio tra l'interesse del riservatario e quello dei terzi di buona fede. La regola cronologica dell'art. 559 si inserisce in questo quadro come criterio di ripartizione del sacrificio tra i donatari: il donatario più recente è il primo a essere esposto, mentre quelli più risalenti beneficiano di una maggiore stabilità della propria attribuzione. Questa graduazione temporale assolve una funzione di certezza, poiché consente a ciascun donatario di valutare il rischio di riduzione cui è esposto in relazione alla collocazione cronologica della liberalità ricevuta. Per chi assiste le parti in una vicenda successoria, la ricostruzione accurata della successione temporale delle donazioni e la valutazione degli effetti della riduzione costituiscono passaggi imprescindibili per orientare le scelte processuali e negoziali.
Domande frequenti
In che ordine si riducono le donazioni secondo l'art. 559 c.c.?
Cominciando dall'ultima, cioè dalla più recente, e risalendo via via a quelle anteriori, fino a reintegrare la quota di legittima lesa.
Perché si parte dalla donazione più recente?
Per tutelare l'affidamento dei donatari più risalenti: la liberalità più recente è quella che, in ordine cronologico, ha concorso per ultima a superare la quota disponibile.
Le donazioni si riducono prima o dopo le disposizioni testamentarie?
Dopo. Il sistema prevede che si riducano prima le disposizioni testamentarie e, solo se insufficienti, si proceda alla riduzione delle donazioni secondo l'art. 559.
La riduzione opera automaticamente?
No. Presuppone l'esercizio dell'azione di riduzione da parte del legittimario leso o pretermesso; l'art. 559 indica solo l'ordine con cui aggredire le donazioni.
Cosa accade se ridurre l'ultima donazione non basta?
Si passa alla donazione immediatamente anteriore e così via, risalendo nel tempo, fino al completo reintegro della quota di legittima.