Testo dell'articoloVigente
Art. 557 c.p.c. – Deposito dell’atto di pignoramento
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.
Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l’esecuzione depositando copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento, a pena di inefficacia del pignoramento stesso.
La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Nell’ipotesi di cui all’articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.
Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 164 .
In sintesi
Indice dei contenuti
L'ufficiale giudiziario deve depositare subito l'atto di pignoramento in cancelleria; il creditore ha dieci giorni per depositare titolo esecutivo e precetto.
Ratio
L'art. 557 c.p.c. disciplina la fase di raccordo tra l'attività esterna del pignoramento (notifica al debitore e trascrizione) e l'avvio formale del processo esecutivo davanti al tribunale. Il deposito in cancelleria è il momento in cui il procedimento entra nella sfera giurisdizionale e il giudice dell'esecuzione acquisisce i poteri di direzione della procedura.
Il termine di dieci giorni per il deposito del titolo esecutivo e del precetto da parte del creditore è un onere processuale la cui inosservanza può determinare l'inefficacia del pignoramento ai sensi dell'art. 497 c.p.c.
Analisi
Il primo comma pone a carico dell'ufficiale giudiziario due distinti obblighi di deposito: uno immediato (l'atto di pignoramento) e uno differito ma sollecito (la nota di trascrizione, che dipende dalla restituzione da parte del conservatore). La scissione temporale tra i due depositi è fisiologica, poiché la trascrizione richiede tempi variabili.
Il secondo comma disciplina gli obblighi del creditore pignorante: il deposito del titolo esecutivo e del precetto entro dieci giorni è un termine perentorio. Il terzo comma attribuisce al cancelliere il compito di formare il fascicolo dell'esecuzione, documento che raccoglie tutti gli atti della procedura e costituisce il punto di riferimento per giudice, parti e ausiliari.
Quando si applica
La norma si applica a ogni procedura di espropriazione immobiliare, a prescindere dall'entità del credito o dalla natura del titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, atto notarile, ecc.). È rilevante verificare il rispetto del termine decadenziale di dieci giorni: il suo mancato rispetto espone il creditore al rischio di inefficacia del pignoramento.
Particolare attenzione va posta nell'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 555 (creditore che cura direttamente la trascrizione): in quel caso è il creditore stesso a depositare la nota di trascrizione appena restituita dal conservatore.
Connessioni
L'art. 557 è strettamente connesso all'art. 555 c.p.c. (forma del pignoramento), all'art. 497 c.p.c. (inefficacia del pignoramento per mancato deposito nei termini) e all'art. 630 c.p.c. (estinzione del processo esecutivo). Il fascicolo dell'esecuzione formato dal cancelliere è il contenitore di tutti gli atti previsti dagli artt. 566 e ss. c.p.c.
Il termine di dieci giorni si coordina con la disciplina generale dei termini perentori nel processo esecutivo: la sua natura decadenziale è confermata dalla giurisprudenza, che ricollega all'inosservanza la sanzione dell'inefficacia del pignoramento.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, creditore di Caio, fa notificare l'atto di pignoramento immobiliare il 5 maggio. L'ufficiale giudiziario deposita immediatamente l'atto in cancelleria, dove il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Tizio, avvertito dal proprio avvocato, provvede a depositare titolo esecutivo (decreto ingiuntivo) e precetto entro il 15 maggio, rispettando il termine decadenziale di dieci giorni. La nota di trascrizione, restituita dal conservatore il 10 maggio, viene depositata dall'ufficiale giudiziario nella stessa data. La procedura è avviata regolarmente.
Caso 2: Caso 2
Sempronio, creditore di Mevio, ha curato personalmente la trascrizione del pignoramento ai sensi dell'art. 555, terzo comma, c.p.c. Ricevuta la nota di trascrizione dal conservatore il 12 maggio, Sempronio la deposita in cancelleria. Ha però dimenticato di depositare il titolo esecutivo entro i dieci giorni dal pignoramento (eseguito l'8 maggio): il deposito avviene il 20 maggio, con due giorni di ritardo. Il giudice dell'esecuzione, su eccezione di Mevio, dichiara l'inefficacia del pignoramento ai sensi dell'art. 497 c.p.c., e Sempronio deve ricominciare la procedura.
Domande frequenti
Entro quando il creditore deve depositare il titolo esecutivo dopo il pignoramento?
Il creditore pignorante deve depositare il titolo esecutivo e il precetto entro dieci giorni dalla data del pignoramento. Si tratta di un termine perentorio: il suo mancato rispetto può determinare l'inefficacia del pignoramento.
Cosa succede se il creditore non rispetta il termine di dieci giorni?
L'inosservanza del termine espone il creditore al rischio che il pignoramento venga dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 497 c.p.c., con conseguente obbligo di cancellare la trascrizione e necessità di riavviare l'intera procedura.
Chi forma il fascicolo dell'esecuzione?
Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione nel momento in cui riceve il deposito dell'atto di pignoramento. Da quel momento tutti gli atti successivi della procedura (interventi, perizia, istanza di vendita) vengono inseriti in questo fascicolo.
Cosa fa l'ufficiale giudiziario dopo aver eseguito il pignoramento?
L'ufficiale giudiziario deposita immediatamente l'atto di pignoramento in cancelleria. Successivamente, appena il conservatore dei registri immobiliari restituisce la nota di trascrizione, la deposita anch'essa nel fascicolo dell'esecuzione.
Il creditore può depositare lui stesso la nota di trascrizione?
Sì, nell'ipotesi in cui il creditore abbia curato direttamente la trascrizione ai sensi dell'art. 555, ultimo comma, c.p.c., è lo stesso creditore a depositare la nota di trascrizione appena restituita dal conservatore.