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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 552 c.p.c. – Assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Se il terzo si dichiara o e’ dichiarato possessore di cose appartenenti al debitore, il pretore, sentite le parti, provvede per l’assegnazione o la vendita delle cose mobili a norma degli articoli 529 e seguenti, o per l’assegnazione dei crediti a norma dell’articolo seguente.

In sintesi

  • Quando il terzo si dichiara o è dichiarato possessore di cose del debitore, il giudice provvede alla loro liquidazione.
  • Per le cose mobili si applicano le norme degli artt. 529 e seguenti sulla vendita mobiliare.
  • In alternativa il giudice può disporre l'assegnazione diretta ai creditori.
  • Per i crediti si applica invece la disciplina dell'art. 553.
  • Il giudice decide sentite le parti, garantendo il contraddittorio.
Ratio

L'art. 552 c.p.c. completa il sistema del pignoramento presso terzi gestendo la fase liquidativa quando il terzo risulta non già debitore di somme di denaro, bensì possessore di beni mobili appartenenti al debitore esecutato. In questo caso, le regole sul pignoramento di somme di denaro non sono direttamente applicabili, e occorre richiamare le norme sulla vendita o assegnazione di beni mobili.

La previsione di un contraddittorio (sentite le parti) garantisce che la scelta tra assegnazione e vendita avvenga nel rispetto degli interessi di tutti i soggetti coinvolti, incluso il debitore, che potrebbe avere interesse a che i propri beni vengano valorizzati al meglio attraverso la vendita piuttosto che assegnati direttamente ai creditori a un valore che potrebbe essere inferiore a quello di mercato.

Analisi

La norma distingue due ipotesi a seconda della natura di ciò che il terzo detiene: cose mobili appartenenti al debitore oppure crediti del debitore verso terzi. Per le cose mobili, il giudice dispone l'assegnazione ai creditori ovvero la vendita nelle forme degli artt. 529 e seguenti (che disciplinano la vendita dei beni mobili pignorati). Per i crediti, si rinvia invece all'art. 553, che contiene le regole specifiche per l'assegnazione e la vendita di crediti.

La scelta tra assegnazione e vendita è rimessa al giudice, che decide sentite le parti. Nella prassi, l'assegnazione è preferita quando le parti concordano sul valore delle cose, mentre la vendita viene disposta quando è necessario realizzare il prezzo di mercato attraverso una procedura competitiva.

Quando si applica

L'art. 552 si applica nei casi in cui la dichiarazione del terzo o la sentenza di accertamento ex art. 549 rivelino che il terzo non è debitore di somme di denaro verso il debitore esecutato, ma è invece detentore o possessore di beni mobili appartenenti a quest'ultimo. Casi tipici sono quelli del depositario, del comodatario o del soggetto che detiene beni del debitore a titolo di garanzia.

La norma presuppone che la titolarità dei beni sia del debitore: se il terzo è il proprietario o se il titolo di possesso è controverso, occorrerà prima risolvere la questione di titolarità prima di procedere all'assegnazione o alla vendita.

Connessioni

L'art. 552 si collega agli artt. 529-534 (vendita di cose mobili pignorate), all'art. 553 (assegnazione e vendita di crediti) e all'art. 547 (dichiarazione del terzo). Si raccorda anche con le norme sostanziali del codice civile sul possesso (artt. 1140 ss. c.c.) e sulla proprietà dei beni mobili.

Rilevante è il coordinamento con l'art. 554, che disciplina il caso in cui il credito da assegnare o vendere sia garantito da pegno o ipoteca, situazione che richiede adempimenti ulteriori per il trasferimento delle garanzie.

Domande frequenti

Se il terzo ha in custodia beni del debitore, può tenerli?

No. Una volta pignorati, il terzo assume gli obblighi del custode e non può disporre liberamente dei beni. Il giudice, sentite le parti, deciderà se assegnare i beni direttamente ai creditori o procedere alla vendita, e il terzo dovrà consegnarli di conseguenza.

Chi decide se i beni vengono venduti o assegnati direttamente ai creditori?

Il giudice dell'esecuzione, dopo aver sentito le parti (creditore procedente, debitore e terzo possessore). In genere si preferisce la vendita quando occorre realizzare il valore di mercato; l'assegnazione diretta è più rapida ma richiede accordo tra le parti sul valore.

Il debitore può opporsi alla vendita dei suoi beni detenuti da un terzo?

Il debitore ha diritto di essere sentito prima che il giudice disponga l'assegnazione o la vendita. Può sollevare eccezioni sul valore o sulle modalità di liquidazione, ma non può in linea di principio impedire la procedura se il pignoramento è legittimo.

Cosa succede se il terzo possessore sostiene che i beni sono suoi e non del debitore?

In tal caso sorge una controversia sulla titolarità dei beni che deve essere risolta prima di procedere alla liquidazione. Il terzo può proporre opposizione di terzo all'esecuzione (art. 619 c.p.c.) per far valere il proprio diritto di proprietà sui beni.

Se il terzo detiene sia beni mobili sia somme di denaro del debitore, quale norma si applica?

Si applicano norme diverse in base alla natura di ciò che viene liquidato: per le cose mobili si applicano gli artt. 529 ss. richiamati dall'art. 552, mentre per le somme di denaro si applicano le regole sull'assegnazione dei crediti di cui all'art. 553 c.p.c.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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