Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 550 c.p.c. – Pluralità di pignoramenti
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Il terzo deve indicare i pignoramenti che sono stati eseguiti presso di lui.
Se altri pignoramenti sono eseguiti dopo che il terzo abbia fatto la sua dichiarazione, egli può limitarsi a richiamare la dichiarazione precedente e i pignoramenti ai quali si riferiva.
Si applicano le disposizioni dell’articolo 524 secondo e terzo comma.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 549 - Art. 549 c.p.c.: Accertamento dell’obbligo del terzo→Cod. proc. civ. art. 551 - Articolo 551 Codice di Procedura Civile: Intervento→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 548 c.p.c.: Mancata o contestata dichiarazione del terzo) (1→Art. 552 c.p.c.: Assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo→Articolo 547 Codice di Procedura Civile: Dichiarazione del terzo→Art. 553 c.p.c.: Assegnazione e vendita di crediti→Articolo 546 Codice di Procedura Civile: Obblighi del terzo→Art. 554 c.p.c.: Pegno o ipoteca a garanzia del credito assegnato→Articolo 545 Codice di Procedura Civile: Crediti impignorabili
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
In caso di più pignoramenti presso lo stesso terzo, questi può richiamare la dichiarazione già resa per i pignoramenti successivi.
Ratio
L'art. 550 c.p.c. risponde a un'esigenza pratica molto concreta: quando un terzo (tipicamente una banca o un datore di lavoro) è destinatario di pignoramenti multipli da parte di diversi creditori del medesimo debitore, imporre ogni volta una dichiarazione ex novo sarebbe gravoso e ridondante. La norma introduce quindi un meccanismo di rinvio per relationem alla dichiarazione già resa, semplificando il procedimento senza pregiudicare la trasparenza informativa.
Il rinvio all'art. 524, secondo e terzo comma, garantisce che la pluralità di pignoramenti presso lo stesso terzo venga gestita secondo regole unitarie, evitando conflitti e disordini nella soddisfazione dei creditori concorrenti.
Analisi
Il primo comma pone un obbligo di trasparenza: nella dichiarazione, il terzo deve menzionare i pignoramenti che sono già stati eseguiti presso di lui al momento in cui rende la dichiarazione stessa. Questo consente al giudice e ai creditori di avere una visione completa della situazione e di gestire correttamente le priorità e le quote spettanti a ciascun creditore.
Il secondo comma introduce la facoltà di rinvio: per i pignoramenti eseguiti dopo che il terzo ha già reso la dichiarazione, è sufficiente richiamare la dichiarazione precedente e i pignoramenti cui essa si riferiva, senza necessità di ripetere integralmente il contenuto già comunicato. Il terzo comma richiama l'art. 524 secondo e terzo comma, che disciplina la distribuzione e la gestione dei pignoramenti plurimi, inclusi i criteri di priorità e la tutela dei creditori intervenuti.
Quando si applica
La norma trova applicazione ogni volta che il medesimo terzo è destinatario di più atti di pignoramento da parte di creditori diversi del medesimo debitore. È particolarmente frequente nel contesto bancario (dove più creditori possono pignorare contemporaneamente i conti correnti del medesimo cliente) e nel pignoramento di stipendi presso datori di lavoro di lavoratori con debiti multipli.
Il rinvio alla dichiarazione precedente è possibile solo per i pignoramenti successivi: per quello contestuale o anteriore alla dichiarazione, l'obbligo di indicazione puntuale rimane integro.
Connessioni
L'art. 550 si collega agli artt. 543-549 (disciplina generale del pignoramento presso terzi), all'art. 524 (pluralità di pignoramenti di crediti), e all'art. 546 (obblighi del terzo come custode). Il rinvio all'art. 524 secondo e terzo comma richiama anche le norme sulla distribuzione del ricavato tra creditori concorrenti.
Rilevante è il coordinamento con l'art. 551 sull'intervento dei creditori e con l'art. 553 sull'assegnazione dei crediti, poiché la pluralità di pignoramenti determina spesso la necessità di una distribuzione proporzionale tra i creditori concorrenti.
Casi pratici
Caso 1: Tizio ha tre creditori: Caio, Mevio e Sempronio
Tutti e tre pignorано contemporaneamente il conto corrente di Tizio presso la Banca Gamma. All'udienza fissata dal giudice, la Banca Gamma rende un'unica dichiarazione indicando il saldo disponibile (12.000 euro) e menzionando i tre pignoramenti eseguiti. Successivamente Filano esegue un quarto pignoramento: la banca può limitarsi a richiamare la dichiarazione già resa e a indicare il nuovo pignoramento di Filano, senza dover ripetere tutte le informazioni già fornite al giudice.
Caso 2: Caso 2
Caio, dipendente con debiti multipli, subisce pignoramenti dello stipendio da parte di Mevio (per 5.000 euro) e successivamente da parte di Sempronio (per 3.000 euro) presso il datore di lavoro Delta Srl. Delta Srl rende la dichiarazione per il pignoramento di Mevio, indicando lo stipendio netto e il quinto pignorabile. Quando arriva il pignoramento di Sempronio, Delta Srl può richiamare la dichiarazione già resa a favore di Mevio e limitarsi a segnalare il nuovo pignoramento, specificando che il limite complessivo del 50% è già raggiunto dal concorso dei due pignoramenti.
Domande frequenti
Se subisco pignoramenti da più creditori contemporaneamente, la banca deve fare più dichiarazioni?
No. Per i pignoramenti successivi alla prima dichiarazione, la banca può limitarsi a richiamare la dichiarazione già resa, indicando i nuovi pignoramenti. Per quelli già in corso al momento della prima dichiarazione, devono invece essere tutti indicati nella dichiarazione stessa.
Come vengono ripartiti i soldi sul conto corrente se ci sono più creditori che hanno pignorato?
Le somme vengono distribuite tra i creditori secondo le regole dell'art. 524 c.p.c. richiamate dall'art. 550: in linea generale si tiene conto dell'ordine dei pignoramenti e delle eventuali cause di prelazione (privilegi, ipoteche) vantate dai singoli creditori.
Il datore di lavoro è obbligato a segnalare al giudice i nuovi pignoramenti sullo stipendio?
Sì. Il datore di lavoro deve indicare nella dichiarazione tutti i pignoramenti già eseguiti presso di lui. Per quelli successivi può limitarsi al richiamo della dichiarazione precedente, ma deve comunque segnalare l'esistenza del nuovo pignoramento.
Cosa succede se il terzo omette di indicare un pignoramento precedente nella sua dichiarazione?
L'omissione espone il terzo a responsabilità nei confronti dei creditori che non siano stati considerati nella distribuzione. La mancata indicazione può anche rilevare ai fini dell'accertamento dell'obbligo del terzo ai sensi degli artt. 548-549 c.p.c.
Il rinvio alla dichiarazione precedente vale anche se sono cambiate le somme disponibili?
Il rinvio riguarda la struttura del rapporto debitorio (stipendio, saldo, scadenze), non necessariamente l'importo attuale. Se le somme disponibili sono cambiate significativamente, è opportuno che il terzo integri la dichiarazione con le informazioni aggiornate.