- I crediti esigibili immediatamente o entro 90 giorni vengono assegnati in pagamento ai creditori concorrenti.
- Per i crediti a scadenza superiore, o per censi e rendite, si procede alla vendita salvo accordo unanime per l'assegnazione.
- Il valore delle rendite perpetue e dei censi è determinato in ragione di cento lire di capitale per cinque lire di rendita.
- L'assegnazione avviene salvo esazione: il creditore assegnatario incassa direttamente dal terzo.
- La norma distingue in base alla liquidità e alla scadenza del credito pignorato.
Testo dell'articoloVigente
Art. 553 c.p.c. – Assegnazione e vendita di crediti
Testo vigente — R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Se il terzo si dichiara o è dichiarato debitore di somme esigibili immediatamente o in termine non maggiore di novanta giorni, il giudice dell’esecuzione le assegna in pagamento, salvo esazione, ai creditori concorrenti.La notifica dell’ordinanza di assegnazione è accompagnata da una dichiarazione nella quale il creditore indica al terzo i dati necessari per provvedere al pagamento previsti dall’articolo 169-septies delle disposizioni per l’attuazione del presente codice. L’obbligo di pagamento decorre, per il terzo, dalla notifica dell’ordinanza di assegnazione e della dichiarazione di cui al secondo periodo.
Se le somme dovute dal terzo sono esigibili in termine maggiore, o si tratta di censi o di rendite perpetue o temporanee, e i creditori non ne chiedono d’accordo l’assegnazione, si applicano le regole richiamate nell’articolo precedente per la vendita di cose mobili.
Il valore delle rendite perpetue e dei censi, quando sono assegnati ai creditori, deve essere ragguagliato in ragione di cento lire di capitale per cinque lire di rendita.
I crediti assegnati cessano di produrre interessi nei confronti del debitore e del terzo se l’ordinanza di assegnazione non è notificata al terzo entro novanta giorni dalla sua pronuncia o dalla sua comunicazione, unitamente alla dichiarazione di cui al primo comma, secondo periodo. Gli interessi riprendono a decorrere dalla data della notifica dell’ordinanza e della dichiarazione.
L’ordinanza di assegnazione, pronunciata entro il termine previsto dall’articolo 551-bis, primo comma, diventa inefficace se non è notificata al terzo entro i sei mesi successivi alla scadenza del medesimo termine di cui all’articolo 551-bis, primo comma.
Fermo quanto previsto dal primo comma, terzo periodo, l’ordinanza di assegnazione è comunicata dalla cancelleria ai terzi pignorati i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
In sintesi
Ratio
L'art. 553 c.p.c. introduce un criterio di differenziazione fondato sulla liquidità del credito pignorato: i crediti prontamente esigibili vengono trasferiti direttamente ai creditori (assegnazione in pagamento), mentre quelli a scadenza più lontana o di natura particolare vengono liquidati attraverso la vendita, che garantisce una realizzazione immediata del loro valore. La norma bilancia l'interesse del creditore a una soddisfazione rapida con quello del debitore a non subire un sacrificio sproporzionato per crediti non ancora maturi.
La formula «salvo esazione» nell'assegnazione in pagamento chiarisce che il creditore assegnatario non riceve immediatamente il denaro, ma acquisisce il diritto di riscuotere direttamente dal terzo alla scadenza: se il terzo non paga, sarà il creditore assegnatario a doversi rivalere su di lui.
Analisi
Il primo comma disciplina l'assegnazione in pagamento per i crediti esigibili immediatamente o con scadenza non superiore a novanta giorni. Il giudice procede all'assegnazione tra i creditori concorrenti nella misura dei rispettivi crediti; la formula «salvo esazione» indica che, se il terzo non adempie spontaneamente, il creditore assegnatario potrà agire esecutivamente nei suoi confronti.
Il secondo comma gestisce i crediti a scadenza superiore ai novanta giorni e le rendite o i censi: in questi casi, la complessità e l'incertezza della riscossione rendono preferibile la vendita, a meno che tutti i creditori concordino sull'assegnazione diretta. Il terzo comma stabilisce il criterio di capitalizzazione per le rendite perpetue e i censi oggetto di assegnazione: il valore di capitalizzazione è fissato nel rapporto di cento lire di capitale per cinque lire di rendita (equivalente a un tasso del 5%), parametro storico che nella prassi moderna viene aggiornato secondo i valori di mercato.
Quando si applica
La norma si applica nella fase conclusiva del pignoramento presso terzi, dopo che il terzo ha reso la dichiarazione (art. 547) o è stato accertato giudizialmente il suo obbligo (artt. 548-549). Regola concretamente come vengono soddisfatti i creditori una volta accertato che il terzo è debitore verso l'esecutato.
Trova applicazione tipica nel pignoramento di crediti commerciali, di depositi bancari, di somme dovute da clienti o da istituti finanziari, nonché nel pignoramento di rendite e prestazioni periodiche.
Connessioni
L'art. 553 si collega all'art. 552 (assegnazione e vendita di cose mobili), all'art. 554 (pegno e ipoteca a garanzia del credito assegnato), e all'art. 529 ss. (vendita di beni mobili). Si raccorda con le norme del codice civile sulla cessione del credito (artt. 1260 ss.) e sull'assegnazione in pagamento (art. 1198 c.c.).
Il meccanismo «salvo esazione» implica che il creditore assegnatario si surroga nelle ragioni del debitore verso il terzo: se il terzo non paga, il creditore può agire esecutivamente nei suoi confronti sulla base dell'ordinanza di assegnazione, che costituisce titolo esecutivo.
Domande frequenti
Cosa significa che il credito pignorato mi viene assegnato 'salvo esazione'?
Significa che diventi il nuovo creditore nei confronti del terzo: hai il diritto di riscuotere direttamente da lui alla scadenza. Se il terzo non paga, sei tu a doverti attivare per recuperare le somme, eventualmente agendo esecutivamente con l'ordinanza di assegnazione come titolo esecutivo.
Se il credito scade tra più di tre mesi, come viene liquidato?
Per i crediti con scadenza superiore a novanta giorni, in linea generale si procede alla vendita del credito (che viene ceduto al miglior offerente), così da realizzare subito il suo valore attuale. Solo se tutti i creditori concordano, il credito può essere assegnato direttamente anziché venduto.
Il creditore che riceve in assegnazione un credito può subito pretendere il pagamento dal terzo?
Solo alla scadenza del credito assegnato. Se il credito era già esigibile, potrà richiedere il pagamento immediatamente. Se aveva una scadenza futura, dovrà attendere quella data prima di poter pretendere il pagamento dal terzo.
Come si calcola il valore di una rendita assegnata ai creditori?
Il codice prevede un criterio di capitalizzazione storico (cento di capitale per cinque di rendita, equivalente a un tasso del 5%). Nella pratica moderna, il giudice e le parti tendono ad aggiornare questo parametro ai valori di mercato, per garantire una valutazione equa del credito-rendita.
Possono esserci più creditori che si dividono il credito pignorato?
Sì. L'art. 553 prevede l'assegnazione «ai creditori concorrenti», il che implica che il credito pignorato può essere ripartito tra più creditori in proporzione ai rispettivi crediti, fino a concorrenza del totale disponibile.