Testo dell'articoloVigente
Art. 548 c.p.c. – Mancata dichiarazione del terzo
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 132, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 10 NOVEMBRE 2014, N. 162.
Quando all’udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un’udienza successiva. L’ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione se l’allegazione del creditore consente l’identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.
Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617 …
l’ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.
In sintesi
Indice dei contenuti
Se il terzo non dichiara o la dichiarazione è contestata, il giudice avvia un giudizio ordinario per accertare il debito del terzo verso l'esecutato.
Ratio
L'art. 548 c.p.c. regola la patologia del procedimento di pignoramento presso terzi: quando il terzo non collabora o la sua dichiarazione è controversa, occorre uno strumento processuale per accertare giudizialmente la consistenza del suo debito verso l'esecutato. La norma evita che il procedimento esecutivo rimanga bloccato indefinitamente per l'inerzia o il comportamento contenzioso del terzo, incanalando la controversia nelle forme ordinarie del giudizio di cognizione.
La previsione della non contestazione ex art. 232 c.p.c. in caso di perdurante silenzio del terzo introduce una sanzione processuale indiretta che incentiva la collaborazione del terzo stesso, evitando che il rifiuto di dichiarare si tramuti in uno strumento di ostruzione dell'esecuzione forzata.
Analisi
Il primo comma distingue tre situazioni: mancata comparizione del terzo all'udienza, comparizione con rifiuto di dichiarare, e dichiarazione contestata dalle parti. In tutti e tre i casi il giudice, su istanza di parte (non d'ufficio), avvia l'istruzione della causa nelle forme del giudizio ordinario di cognizione secondo le regole del libro secondo del codice di procedura civile. Ciò significa che si apre un vero e proprio giudizio con pieno contraddittorio, prove e sentenza.
Il secondo comma prevede che, qualora il terzo non renda la dichiarazione neppure nel corso del giudizio di primo grado instaurato ai sensi del comma precedente, il giudice possa applicare nei suoi confronti la presunzione di non contestazione di cui all'art. 232 primo comma c.p.c., considerando come ammesse le circostanze di fatto su cui si fonda la pretesa del creditore.
Quando si applica
La norma si attiva quando il procedimento di pignoramento presso terzi incontra ostacoli nell'acquisizione della dichiarazione del terzo: il terzo non si presenta, si rifiuta di parlare, o le sue affermazioni sono messe in discussione dal creditore o dal debitore. È una fattispecie relativamente frequente quando il terzo contesta l'esistenza o l'entità del proprio debito verso il debitore esecutato, oppure quando ritiene di avere a sua volta crediti compensabili.
La norma non si applica quando il terzo, pur comparendo tardivamente, rende comunque la dichiarazione prima dell'inizio del giudizio ex art. 548, poiché in tal caso la contestazione può essere risolta in sede esecutiva senza necessità di un giudizio separato.
Connessioni
L'art. 548 è strettamente collegato all'art. 547 (dichiarazione del terzo) e all'art. 549 (sentenza di accertamento e fissazione del termine per la prosecuzione dell'esecuzione). Rilevante è il rimando all'art. 232 c.p.c. (interrogatorio formale e non contestazione) e alle norme del libro secondo sul giudizio di cognizione ordinario.
La norma si raccorda anche con l'art. 615 c.p.c. (opposizione all'esecuzione) e con i principi generali sull'onere della prova, poiché nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 548 spetterà al creditore dimostrare l'esistenza e l'entità del debito del terzo verso l'esecutato.
Casi pratici
Caso 1: Caio pignora un credito di Tizio verso la società di Mevio
All'udienza fissata per la dichiarazione del terzo, Mevio non compare. Caio presenta istanza al giudice affinché venga avviato il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ai sensi dell'art. 548 c.p.c. Il giudice dispone l'istruzione della causa in via ordinaria: Caio deve provare che Mevio è debitore di Tizio per una determinata somma. Se Mevio non partecipa nemmeno al giudizio di primo grado, il giudice può applicare la presunzione di non contestazione ex art. 232 c.p.c. e ritenere provato il credito di Tizio verso Mevio.
Caso 2: Caso 2
Filano, creditore di Sempronio, esegue pignoramento presso Tizio, datore di lavoro di Sempronio. Tizio compare all'udienza ma dichiara di non dovere nulla a Sempronio perché ritiene di avere un credito in compensazione per danni. Filano contesta la dichiarazione. Il giudice, su istanza di Filano, avvia il giudizio di cognizione ordinario: nel corso del processo verranno esaminate le posizioni debitorie reciproche tra Tizio e Sempronio, e il giudice deciderà con sentenza se e in che misura Tizio sia debitore verso Sempronio, fissando poi il termine per la prosecuzione dell'esecuzione.
Domande frequenti
Cosa succede se la banca non si presenta all'udienza del pignoramento presso terzi?
Il creditore può chiedere al giudice di avviare un giudizio ordinario per accertare il debito della banca verso il debitore. Se la banca non collabora nemmeno nel corso di questo giudizio, il giudice può applicare la presunzione di non contestazione a suo sfavore.
Il giudice può avviare da solo il giudizio di accertamento contro il terzo che non dichiara?
No. Il giudizio si instaura solo su istanza di parte (creditore o debitore). Il giudice non può procedere d'ufficio: è necessario che una delle parti chieda formalmente l'avvio del procedimento ordinario.
Il terzo che contesta di dover denaro al debitore può far valere le sue ragioni?
Sì. Se il terzo contesta di essere debitore verso l'esecutato, la questione viene risolta nel giudizio ordinario avviato ai sensi dell'art. 548 c.p.c., dove il terzo potrà far valere tutte le sue eccezioni, incluse eventuali compensazioni o l'inesistenza del credito.
Quanto dura il giudizio per accertare il debito del terzo?
Si tratta di un giudizio di cognizione ordinario, soggetto alle normali regole processuali. I tempi dipendono dal carico del tribunale e dalla complessità della causa. Nel frattempo il processo esecutivo rimane sospeso in attesa della sentenza.
Cosa significa che il giudice applica l'art. 232 c.p.c. al terzo che non dichiara?
Significa che il giudice può considerare come non contestati i fatti affermati dal creditore circa il debito del terzo verso l'esecutato. In pratica, il silenzio prolungato del terzo durante il giudizio viene interpretato come ammissione implicita dell'esistenza del debito.