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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 548 c.p.c. – Mancata o contestata dichiarazione del terzo) (1

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Se il terzo non comparisce all’udienza stabilita o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, o se intorno a questa sorgono contestazioni, il giudice, su istanza di parte, provvede all’istruzione della causa a norma del libro secondo (2).

Se il terzo non fa la dichiarazione neppure nel corso del giudizio di primo grado, puo’ essere applicata nei suoi confronti la disposizione dell’articolo 232 primo comma.

(1) Articolo cosi’ sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.

(2) Comma così sostituito ex art.98 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

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In sintesi

  • Se il terzo non compare all'udienza o rifiuta di dichiarare, il giudice può avviare un giudizio di cognizione ordinario.
  • Le contestazioni sulla dichiarazione del terzo sono risolte anch'esse attraverso il giudizio ordinario.
  • Il procedimento si instaura su istanza di parte, non d'ufficio.
  • Se il terzo non dichiara nemmeno nel corso del primo grado, il giudice può applicare la non contestazione ex art. 232 c.p.c.
  • L'articolo è stato modificato con D.P.R. n. 857/1950 e D.Lgs. n. 51/1998.

Se il terzo non dichiara o la dichiarazione è contestata, il giudice avvia un giudizio ordinario per accertare il debito del terzo verso l'esecutato.

Ratio

L'art. 548 c.p.c. regola la patologia del procedimento di pignoramento presso terzi: quando il terzo non collabora o la sua dichiarazione è controversa, occorre uno strumento processuale per accertare giudizialmente la consistenza del suo debito verso l'esecutato. La norma evita che il procedimento esecutivo rimanga bloccato indefinitamente per l'inerzia o il comportamento contenzioso del terzo, incanalando la controversia nelle forme ordinarie del giudizio di cognizione.

La previsione della non contestazione ex art. 232 c.p.c. in caso di perdurante silenzio del terzo introduce una sanzione processuale indiretta che incentiva la collaborazione del terzo stesso, evitando che il rifiuto di dichiarare si tramuti in uno strumento di ostruzione dell'esecuzione forzata.

Analisi

Il primo comma distingue tre situazioni: mancata comparizione del terzo all'udienza, comparizione con rifiuto di dichiarare, e dichiarazione contestata dalle parti. In tutti e tre i casi il giudice, su istanza di parte (non d'ufficio), avvia l'istruzione della causa nelle forme del giudizio ordinario di cognizione secondo le regole del libro secondo del codice di procedura civile. Ciò significa che si apre un vero e proprio giudizio con pieno contraddittorio, prove e sentenza.

Il secondo comma prevede che, qualora il terzo non renda la dichiarazione neppure nel corso del giudizio di primo grado instaurato ai sensi del comma precedente, il giudice possa applicare nei suoi confronti la presunzione di non contestazione di cui all'art. 232 primo comma c.p.c., considerando come ammesse le circostanze di fatto su cui si fonda la pretesa del creditore.

Quando si applica

La norma si attiva quando il procedimento di pignoramento presso terzi incontra ostacoli nell'acquisizione della dichiarazione del terzo: il terzo non si presenta, si rifiuta di parlare, o le sue affermazioni sono messe in discussione dal creditore o dal debitore. È una fattispecie relativamente frequente quando il terzo contesta l'esistenza o l'entità del proprio debito verso il debitore esecutato, oppure quando ritiene di avere a sua volta crediti compensabili.

La norma non si applica quando il terzo, pur comparendo tardivamente, rende comunque la dichiarazione prima dell'inizio del giudizio ex art. 548, poiché in tal caso la contestazione può essere risolta in sede esecutiva senza necessità di un giudizio separato.

Connessioni

L'art. 548 è strettamente collegato all'art. 547 (dichiarazione del terzo) e all'art. 549 (sentenza di accertamento e fissazione del termine per la prosecuzione dell'esecuzione). Rilevante è il rimando all'art. 232 c.p.c. (interrogatorio formale e non contestazione) e alle norme del libro secondo sul giudizio di cognizione ordinario.

La norma si raccorda anche con l'art. 615 c.p.c. (opposizione all'esecuzione) e con i principi generali sull'onere della prova, poiché nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 548 spetterà al creditore dimostrare l'esistenza e l'entità del debito del terzo verso l'esecutato.

Domande frequenti

Cosa succede se la banca non si presenta all'udienza del pignoramento presso terzi?

Il creditore può chiedere al giudice di avviare un giudizio ordinario per accertare il debito della banca verso il debitore. Se la banca non collabora nemmeno nel corso di questo giudizio, il giudice può applicare la presunzione di non contestazione a suo sfavore.

Il giudice può avviare da solo il giudizio di accertamento contro il terzo che non dichiara?

No. Il giudizio si instaura solo su istanza di parte (creditore o debitore). Il giudice non può procedere d'ufficio: è necessario che una delle parti chieda formalmente l'avvio del procedimento ordinario.

Il terzo che contesta di dover denaro al debitore può far valere le sue ragioni?

Sì. Se il terzo contesta di essere debitore verso l'esecutato, la questione viene risolta nel giudizio ordinario avviato ai sensi dell'art. 548 c.p.c., dove il terzo potrà far valere tutte le sue eccezioni, incluse eventuali compensazioni o l'inesistenza del credito.

Quanto dura il giudizio per accertare il debito del terzo?

Si tratta di un giudizio di cognizione ordinario, soggetto alle normali regole processuali. I tempi dipendono dal carico del tribunale e dalla complessità della causa. Nel frattempo il processo esecutivo rimane sospeso in attesa della sentenza.

Cosa significa che il giudice applica l'art. 232 c.p.c. al terzo che non dichiara?

Significa che il giudice può considerare come non contestati i fatti affermati dal creditore circa il debito del terzo verso l'esecutato. In pratica, il silenzio prolungato del terzo durante il giudizio viene interpretato come ammissione implicita dell'esistenza del debito.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
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