Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 559 c.p.c. – Custodia dei beni pignorati

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, compresi le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.

Salvo che la sostituzione nella custodia non abbia alcuna utilità ai fini della conservazione o della amministrazione del bene o per la vendita, il giudice dell’esecuzione, con provvedimento non impugnabile emesso entro quindici giorni dal deposito della documentazione di cui all’articolo 567, secondo comma, contestualmente alla nomina dell’esperto di cui all’articolo 569, nomina custode giudiziario dei beni pignorati una persona inserita nell’elenco di cui all’articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice o l’istituto di cui al primo comma dell’articolo 534.

Il custode nominato ai sensi del secondo comma collabora con l’esperto nominato ai sensi dell’articolo 569 al controllo della completezza della documentazione di cui all’articolo 567, secondo comma, redigendo apposita relazione informativa nel termine fissato dal giudice dell’esecuzione.

Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti.

In sintesi

  • Il debitore è automaticamente costituito custode dei beni pignorati, senza diritto a compenso.
  • Su istanza del creditore, il giudice può nominare un custode terzo, sentito il debitore.
  • Se l'immobile non è occupato dal debitore, il giudice nomina obbligatoriamente un custode diverso.
  • Al momento dell'autorizzazione della vendita, il custode viene sostituito con il soggetto incaricato delle operazioni di vendita.
  • I provvedimenti sulla custodia sono ordinanze non impugnabili.
Indice dei contenuti

Col pignoramento il debitore diventa custode dei beni pignorati; il giudice può nominare un custode diverso su istanza del creditore.

Ratio

L'art. 559 c.p.c. regola la custodia dei beni pignorati nella fase che intercorre tra il pignoramento e la vendita forzata. L'istituto della custodia risponde all'esigenza di preservare l'integrità e il valore dei beni pignorati, garantendo che l'immobile giunga all'asta nelle medesime condizioni in cui si trovava al momento del pignoramento.

La scelta di costituire il debitore custode per default è pragmatica: il debitore conosce il bene, lo abita o lo utilizza, e la sua nomina non comporta costi per la procedura. Tuttavia, quando sussistano ragioni di sfiducia o l'immobile sia disabitato, la legge consente o impone la nomina di un custode professionale.

Analisi

Il primo comma stabilisce la regola generale: il debitore è custode ope legis, senza compenso, di tutti i beni pignorati inclusi accessori, pertinenze e frutti. I commi successivi introducono eccezioni crescenti: il secondo comma consente la nomina di un custode diverso su istanza del creditore (previa audizione del debitore); l'obbligo di sostituzione scatta automaticamente quando l'immobile non è occupato dal debitore.

Il quarto comma disciplina la transizione al momento dell'autorizzazione della vendita: il giudice dispone che il custode sia sostituito dal soggetto incaricato delle operazioni di vendita o dall'istituto di cui all'art. 534 c.p.c., salvo che la sostituzione sia inutile per la natura dei beni. L'ultimo comma sui provvedimenti non impugnabili esclude il ricorso ordinario, lasciando eventualmente spazio solo al rimedio straordinario.

Quando si applica

La norma si applica a ogni procedura esecutiva immobiliare. La sostituzione del custode è particolarmente rilevante quando: l'immobile è disabitato o abbandonato; il debitore ha dimostrato di non curare adeguatamente il bene; vi è rischio di deterioramento; l'immobile genera frutti (canoni di locazione) che devono essere gestiti nell'interesse della procedura.

La nomina del custode professionale diventa essenziale nella fase di vendita, poiché il custode è chiamato a consentire le visite dell'immobile ai potenziali acquirenti e a gestire la fase di rilascio dopo l'aggiudicazione.

Connessioni

L'art. 559 si coordina con l'art. 560 c.p.c. (modalità di nomina e revoca del custode), l'art. 534 c.p.c. (istituti autorizzati per le vendite), l'art. 569 c.p.c. (ordinanza che autorizza la vendita) e l'art. 593 c.p.c. (resa del conto del custode).

Sul piano sostanziale, il custode del bene pignorato svolge funzioni analoghe a quelle del sequestratario (art. 676 c.p.c.) ed è soggetto agli obblighi generali del depositario (artt. 1766 e ss. c.c.), con la peculiarità di non avere diritto a compenso quando si tratta del debitore.

Casi pratici

Caso 1: Caio subisce il pignoramento della sua abitazione principale

Per legge diventa immediatamente custode dell'immobile, senza alcun compenso, e deve conservarlo in buono stato, non danneggiarlo e non sottrarre frutti o accessori. Il creditore Tizio, dopo qualche mese, apprende che Caio sta trascurando la manutenzione dell'immobile e rischia di danneggiarne il valore. Tizio presenta istanza al giudice dell'esecuzione per la nomina di un custode professionale; il giudice, sentito Caio, nomina un amministratore giudiziario come nuovo custode, con ordinanza non impugnabile.

Caso 2: Sempronio pignora un appartamento di Filano che risulta disabitato e sfitto

Poiché l'immobile non è occupato dal debitore, il giudice è obbligato per legge a nominare un custode diverso da Filano. Viene nominato un professionista che provvede alla custodia dell'immobile, consente le visite ai potenziali acquirenti e gestisce la procedura di rilascio dopo l'aggiudicazione. Quando il giudice emette l'ordinanza di vendita, nomina come nuovo custode il soggetto incaricato delle operazioni di vendita delegata.

Domande frequenti

Il debitore può continuare ad abitare l'immobile pignorato?

Sì, di regola il debitore può continuare a occupare l'immobile pignorato, poiché è lui stesso il custode. Tuttavia il giudice può disporne la liberazione (ai sensi dell'art. 560 c.p.c.) o nominare un custode diverso, specialmente se vi è rischio di deterioramento del bene.

Il debitore custode ha diritto a un compenso?

No, la legge è esplicita: il debitore è custode senza diritto a compenso. Solo il custode terzo eventualmente nominato dal giudice ha diritto a un compenso a carico della procedura.

Cosa succede se il debitore custode danneggia l'immobile?

Il debitore che viola gli obblighi di custodia può essere sostituito dal giudice con un custode terzo. Inoltre, il danneggiamento intenzionale dei beni pignorati può integrare il reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento (art. 388 c.p.).

Chi diventa custode quando l'immobile è venduto all'asta?

Al momento in cui il giudice autorizza la vendita, il custode viene di norma sostituito dal soggetto incaricato delle operazioni di vendita (delegato alla vendita o istituto autorizzato), che si occupa anche di consentire le visite dell'immobile ai potenziali acquirenti.

I provvedimenti del giudice sulla custodia possono essere impugnati?

No, le ordinanze del giudice dell'esecuzione in materia di nomina, revoca e sostituzione del custode sono espressamente dichiarate non impugnabili dall'art. 559 c.p.c. Non è quindi possibile proporre reclamo né ricorso ordinario avverso tali provvedimenti.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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