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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 559 c.p.c. – Custodia dei beni pignorati

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Col pignoramento il debitore e’ costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori compresi le

pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.

Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto, il giudice dell’esecuzione, sentito il

debitore, può nominare custode una persona diversa dallo stesso debitore. Il giudice provvede a nominare

una persona diversa quando l’immobile non sia occupato dal debitore.

Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui

incombenti.

Il giudice, se custode dei beni pignorati è il debitore e salvo che per la particolare natura degli stessi

ritenga che la sostituzione non abbia utilità, dispone, al momento in cui pronuncia l’ordinanza con cui

è autorizzata la vendita o disposta la delega delle relative operazioni, che custode dei beni medesimi sia

la persona incaricata delle dette operazioni o l’istituto di cui al primo comma dell’articolo 534.

Qualora tale istituto non sia disponibile o debba essere sostituito è nominato custode altro soggetto.

I provvedimenti di cui ai commi che precedono sono pronunciati con ordinanza non impugnabile.

In sintesi

  • Il debitore è automaticamente costituito custode dei beni pignorati, senza diritto a compenso.
  • Su istanza del creditore, il giudice può nominare un custode terzo, sentito il debitore.
  • Se l'immobile non è occupato dal debitore, il giudice nomina obbligatoriamente un custode diverso.
  • Al momento dell'autorizzazione della vendita, il custode viene sostituito con il soggetto incaricato delle operazioni di vendita.
  • I provvedimenti sulla custodia sono ordinanze non impugnabili.

Col pignoramento il debitore diventa custode dei beni pignorati; il giudice può nominare un custode diverso su istanza del creditore.

Ratio

L'art. 559 c.p.c. regola la custodia dei beni pignorati nella fase che intercorre tra il pignoramento e la vendita forzata. L'istituto della custodia risponde all'esigenza di preservare l'integrità e il valore dei beni pignorati, garantendo che l'immobile giunga all'asta nelle medesime condizioni in cui si trovava al momento del pignoramento.

La scelta di costituire il debitore custode per default è pragmatica: il debitore conosce il bene, lo abita o lo utilizza, e la sua nomina non comporta costi per la procedura. Tuttavia, quando sussistano ragioni di sfiducia o l'immobile sia disabitato, la legge consente o impone la nomina di un custode professionale.

Analisi

Il primo comma stabilisce la regola generale: il debitore è custode ope legis, senza compenso, di tutti i beni pignorati inclusi accessori, pertinenze e frutti. I commi successivi introducono eccezioni crescenti: il secondo comma consente la nomina di un custode diverso su istanza del creditore (previa audizione del debitore); l'obbligo di sostituzione scatta automaticamente quando l'immobile non è occupato dal debitore.

Il quarto comma disciplina la transizione al momento dell'autorizzazione della vendita: il giudice dispone che il custode sia sostituito dal soggetto incaricato delle operazioni di vendita o dall'istituto di cui all'art. 534 c.p.c., salvo che la sostituzione sia inutile per la natura dei beni. L'ultimo comma sui provvedimenti non impugnabili esclude il ricorso ordinario, lasciando eventualmente spazio solo al rimedio straordinario.

Quando si applica

La norma si applica a ogni procedura esecutiva immobiliare. La sostituzione del custode è particolarmente rilevante quando: l'immobile è disabitato o abbandonato; il debitore ha dimostrato di non curare adeguatamente il bene; vi è rischio di deterioramento; l'immobile genera frutti (canoni di locazione) che devono essere gestiti nell'interesse della procedura.

La nomina del custode professionale diventa essenziale nella fase di vendita, poiché il custode è chiamato a consentire le visite dell'immobile ai potenziali acquirenti e a gestire la fase di rilascio dopo l'aggiudicazione.

Connessioni

L'art. 559 si coordina con l'art. 560 c.p.c. (modalità di nomina e revoca del custode), l'art. 534 c.p.c. (istituti autorizzati per le vendite), l'art. 569 c.p.c. (ordinanza che autorizza la vendita) e l'art. 593 c.p.c. (resa del conto del custode).

Sul piano sostanziale, il custode del bene pignorato svolge funzioni analoghe a quelle del sequestratario (art. 676 c.p.c.) ed è soggetto agli obblighi generali del depositario (artt. 1766 e ss. c.c.), con la peculiarità di non avere diritto a compenso quando si tratta del debitore.

Domande frequenti

Il debitore può continuare ad abitare l'immobile pignorato?

Sì, di regola il debitore può continuare a occupare l'immobile pignorato, poiché è lui stesso il custode. Tuttavia il giudice può disporne la liberazione (ai sensi dell'art. 560 c.p.c.) o nominare un custode diverso, specialmente se vi è rischio di deterioramento del bene.

Il debitore custode ha diritto a un compenso?

No, la legge è esplicita: il debitore è custode senza diritto a compenso. Solo il custode terzo eventualmente nominato dal giudice ha diritto a un compenso a carico della procedura.

Cosa succede se il debitore custode danneggia l'immobile?

Il debitore che viola gli obblighi di custodia può essere sostituito dal giudice con un custode terzo. Inoltre, il danneggiamento intenzionale dei beni pignorati può integrare il reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento (art. 388 c.p.).

Chi diventa custode quando l'immobile è venduto all'asta?

Al momento in cui il giudice autorizza la vendita, il custode viene di norma sostituito dal soggetto incaricato delle operazioni di vendita (delegato alla vendita o istituto autorizzato), che si occupa anche di consentire le visite dell'immobile ai potenziali acquirenti.

I provvedimenti del giudice sulla custodia possono essere impugnati?

No, le ordinanze del giudice dell'esecuzione in materia di nomina, revoca e sostituzione del custode sono espressamente dichiarate non impugnabili dall'art. 559 c.p.c. Non è quindi possibile proporre reclamo né ricorso ordinario avverso tali provvedimenti.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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